Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1365 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2011, (ud. 15/06/2010, dep. 21/01/2011), n.1365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – rel. Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26750/2006 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA

MERCEDE 11, presso lo studio dell’avvocato ORAZI Fabrizio, che lo

rappresenta e difende con procura speciale notarile del Not. Dr.

MARIA ROSARIA SACCA’ in BIELLA, rep. n. 4735 del 31/07/2006;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO

DELL’ ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA

DELLE ENTRATE UFFICIO DI POTENZA in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 15/2006 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 20/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/06/2010 dal Presidente e Relatore Dott. MARCO PIVETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ORAZI FABRIZIO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 20 febbraio 2006, la Commissione tributaria regionale di Potenza, riformando la pronunzia della Commissione tributaria provinciale n. 83 del 2 novembre 2004 e accogliendo l’appello contro di essa proposto dall’amministrazione finanziaria, respinse l’impugnazione proposta da R.G. contro l’avviso di accertamento IRPEF 1996 n. 8901002834 che aveva rettificato – sulla scorta dei parametri di cui alla L. n. 549 de 1995, art. 3, comma 181, e al DPCN del 29 gennaio 1996 – il reddito di impresa della s.n.c. Clean Service di Giuseppina Rendina e C. da L. 16.359.000 a L. 51.938.000 determinando il volume d’affari in L. 52.751.000 e di conseguenza, pro quota, il reddito di partecipazione della socia R.G.. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi della società e della socia contribuente osservando che l’accertamento era sfornito di prova in quanto era basato esclusivamente sugli indici presuntivi basati sui ed. parametri. La Commissione tributaria regionale ritenne invece che l’accertamento basato sui parametri rappresenta un accertamento analitico che determina una presunzione grave, precisa e concordante tale da comportare l’inversione dell’onere della prova circa la difformità del reddito reale rispetto a quello presunto. Poichè la società Clean Service non aveva fornito adeguati elementi di supporto alle sue contestazioni, l’accertamento doveva essere confermato.

Contro le due sentenze della Commissione tributaria regionale hanno proposto distinti ricorsi per cassazione la Clean Service di Giuseppina Rendina e C. s.n.c., e la socia R.G., prospettando tre motivi di censura.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso della Clean Service di Giuseppina Rendina e C. s.n.c. e la relativa sentenza della Commissione tributaria regionale riguardavano l’accertamento per IVA 1996 e non l’imposta sul reddito. Di conseguenza è stato revocato il provvedimento di riunione adottato in udienza del presente procedimento a quello iscritto al n. 26786.

Con riferimento al giudizio di opposizione all’accertamento IRPEF 1996 indicato nella precedente narrativa e riguardante i redditi di partecipazione della socia R.G., il Collegio ritiene di dover fare applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni unite a partire dalla sentenza n. 14815 del 04 giugno 2008, secondo cui “in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.

In senso conforme si erano in precedenza espresse le Sezioni unite con la sentenza n. 1052 del 2007.

Nella specie, al giudizio relativo all’impugnazione all’avviso di accertamento Irpef proposto da R.G. avrebbero dovuto partecipare anche la s.n.c. Clean Service di Giuseppina Rendina e C. e le altre due socie C.C. e M.R., indicate come tali negli atti di causa.

P.Q.M.

– cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullità dell’intero giudizio, compensandone le spese. Rimette le parti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Potenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA