Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1365 del 20/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19576-2015 proposto da:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.A.T.A. ASSICURAZIONI DANNI S.P.A., C.F. e P.IVA (OMISSIS), in

persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 82, presso lo studio dell’avvocato ENRICO

IANNOTTA, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 473/2015 della CORTE DI APPELLO di ROMA,

emessa e depositata il 21/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. AUGUSTO TATANGELO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. F.A.T.A. Assicurazioni Danni S.p.A. agì in giudizio nei confronti di del Ministero dello Sviluppo Economico per ottenere la ripetizione di una somma (di Euro 321.598,01) allo stesso versata a seguito dell’escussione di una polizza fideiussoria in favore di una società ammessa a godere di contributi pubblici oggetto di revoca. La domanda fu accolta dal Tribunale di Roma.

La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la F.A.T.A. Assicurazioni Danni S.p.A..

2. Ad avviso del relatore il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

Con il primo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5″.

Parte ricorrente deduce che la propria domanda sarebbe stata rigettata sull’erroneo presupposto della mancanza di prova della tempestiva escussione della polizza fideiussoria, essendo tale escussione avvenuta nel termine contrattuale a mezzo di una nota spedita dalla banca concessionaria alla società resistente a mezzo lettera raccomandata in data 13 giugno 2006 e da questa ricevuta in data 19 giugno 2006, circostanza che avrebbe dovuto ritenersi non contestata e comunque adeguatamente provata, sulla base della relativa documentazione prodotta in primo grado e comunque quanto meno sulla base dell’avviso di ricevimento della suddetta raccomandata, prodotto in grado di appello.

Il ricorso appare manifestamente inammissibile.

Appaiono in primo luogo inammissibili le censure avanzate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tenuto conto della data di inizio del giudizio di secondo grado (2014) e della doppia decisione di merito conforme, ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5.

In ogni caso, per quanto riguarda la questione della non contestazione, la corte di appello ha ritenuto (in conformità alla pronunzia di primo grado) che le difese della società attrice contenessero una implicita ma inequivoca contestazione della tempestiva escussione della polizza (e, in particolare, dell’invio e della ricezione della nota del giugno 2006), con conseguente onere per il ministero garantito di provare tale tempestiva escussione, sulla base di adeguata motivazione, che certamente si sottrae alle censure avanzate da parte ricorrente.

Per quanto poi attiene alla questione della avvenuta documentazione dell’invio alla società assicuratrice della nota del giugno 2006 da parte della banca concessionaria, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, dal momento che esso è fondato sull’assunto dell’avvenuta produzione in primo grado della suddetta nota, con la prova (quanto meno) della sua spedizione a mezzo lettera raccomandata, circostanza espressamente negata sia del giudice di primo che di secondo grado.

L’amministrazione ricorrente, oltre a non avere prodotto il documento indicato in allegato al ricorso (non se ne dà atto in alcun modo nel ricorso stesso, che non contiene alcuna indicazione di documenti prodotti in allegato), non ha, soprattutto, specificamente indicato l’allocazione di esso nel fascicolo processuale di primo grado, il che rende impossibile alla Corte la verifica dei suoi assunti (e precisamente di quello per cui in primo grado sarebbe stato documentato l’invio alla società assicuratrice della nota a mezzo lettera raccomandata).

Ciò assorbe anche la questione posta con il secondo motivo di ricorso, sulla eventuale possibilità di produrre in sede di gravame l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata della quale sia stato documentato in primo grado l’invio.

3. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere dichiarato inammissibile”.

La relazione è stata notificata come per legge.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto della relazione.

Ritiene invece non decisive le osservazioni svolte dalla parte ricorrente nella propria memoria, dirette in effetti a contrastare le difese della controparte e non gli argomenti contenuti nella relazione.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna l’amministrazione ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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