Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1365 del 19/01/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1365 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORILIA LORENZO
Data pubblicazione: 19/01/2018
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SENTENZA

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sul ricorso 609- 20 13 proposto da:

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PRINCIPESSA LINA, MASS IMI MARIA ROSALIA, MASSIMI MAS SIMO,
e l ettivamente domiciliati i n ROMA,

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VIA TACITO 23 , presso

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lo

studio

dell’avvocato

GIOVANNI

VES PAZIANI,

che

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r a ppresenta

e

difende

un itamente

all ‘ avvocato

ANGELA

– ricorrenti –

2017
contro

3094

GINEVOLI

FABIO,

CI CCAGL IONI EDDA,

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BONCOMPAGNI;

GI NEVOLI

ROBERTA ,

GINEVOLI

ANNA MARIA,

elettivame n te domiciliati in ROMA ,

TRIONFALE

14 8 ,

RAGA ZZONI,

rappresentati

presso

lo
e

st ud io
difesi

del l ‘ avvocat o

VIA

MARIO

da l l’avvocato AN TONI O

CON TES SA;
GINEVOLI ANTON IO ,
TRIONFALE

148,

eletti vame n te dom icilia to in ROMA ,
p ress o

lo

studio

dell ‘ avvocat o

VIA

MARIO

RAGA ZZONI , che lo rapprese n ta e difende;

– controricorrenti avve rs o l a se ntenza n . 2628/20 1 2 della CORT E D’ APPELLO di

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ROMA, dep osita ta i l 16/05 /2012 ;

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s volta

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pubblica

udienza del 28/11 / 201 7 dal Consigl i ere LORENZ O ORIL I A;

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rig e tto d e l ricorso;

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udit o l’Avvocat o VESPAZIANI Giovan ni anche con de leg a per
l’ Avvoc a to

BONCOMPAGNI

Ange l a ,

difensori

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che hann o c hie sto l’a ccoglimen t o de l ri cor so;

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uditi

gli

RAGAZZONI
chiest o

Avvoca ti
Mari o ,

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difen sori

l’accoglimento

delle

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ANTONIO

e

res i ste nti

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l’ Avvocato
che

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RITENUTO IN FATTO
1 La Corte d’Appello di Roma con sentenza 16.5.2012 – per quanto

ancora interessa in questa sede – ha respinto anche i gravami proposti, in
via

principale da

Massimo Massimi e,

in via

incidentale, da

Lina

Principessa e Maria Rosalia Massimi nei confronti dei vicini Antonio
Ginevoli, Edda Ciccaglioni e Anna Maria, Fabio e Roberta Ginevoli contro
~

la sentenza del Tribunale di Rieti (n. 20/2008) che aveva condannato

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questi ultimi a demolire solo una porzione del fabbricato di loro proprietà

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sito in Poggio Moiano per violazione delle distanze legali e aveva respinto

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la domanda di risarcimento dei danni subiti per l’illegittima edificazione.

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Per giungere a tale soluzione, la Corte di merito ha osservato,

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sempre per quanto ancora interessa:

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– che le appellanti incidentali Principessa Una e Massimi Maria

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Rosalia, intervenute nel processo di primo grado dopo la scadenza dei
termini di cui agli artt. 183 e 184 cpc e dopo l’espletamento della
consulenza tecnica, non erano litisconsorti necessarie, ben potendo agire

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a difesa della proprietà comune anche uno solo dei coeredi: esse quindi
dovevano accettare il processo nello stato in cui si trovava;

che

la

consulenza

tecnica

espletata

appariva

convincente,

correttamente eseguita e immune da vizi logici e giuridici per cui non
sussistevano i presupposti per la sua rinnovazione;
– che, come si evince dalla disamina delle planimetrie allegate alla
CTU i fabbricati non si fronteggiano ma sono disposti ad angolo;
– che l’interpretazione dell’art. 9 del DM 1968 sulla distanza da
osservare tra pareti finestrate porta ad escludere la rilevanza dei balconi
ai fini del calcolo delle distanze, non essendo lecito assimilare alla parete
la soglia esterna del balcone: di conseguenza non vi era violazione della
distanza perché il distacco, anche tra i punti più vicini degli edifici, era di
mt. 10,20;
che per la parte di fabbricato completamente interrata non si
applica la normativa sulle distanze di cui all’art. “837 cc” (è un chiaro
refuso dell’estensore e quindi leggasi “873”) o da norme regolamentari

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integrative, non profilandosi alcun pericolo di intercapedini vietate,
mentre per la porzione fuori terra del piano seminterrato era stata già
ordinata la demolizione con la sentenza di primo grado;
– che la domanda di risarcimento danni era risultata sfornita di
prova;
– che era infondato l’appello incidentale proposto da Principessa
Lina

e

Massimi

Maria

Rosalia,

non

essendo

costoro

litisconsorti

necessarie, potendo ogni comproprietario agire autonomamente a difesa
della proprietà comune senza la necessità di integrare il contraddittorio
nei confronti degli altri.
2

Contro tale pronuncia

ricorrono per cassazione i Massimi-

Principessa con cinque motivi a cui resistono con separati controricorsi
Antonio Ginevoli e i la Ciccaglioni unitamente a Anna Maria Fabio e
Roberta Ginevoli.
Le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Evidenti ragioni di priorità logica rendono opportuno partire

dall’esame del quarto motivo di ricorso, riguardante una questione di
litìsconsorzìo sollevata da Lina Principessa e Maria Rosalia Massimi.
Deducendosi la violazione degli artt. 102, 156 comma 2, 162 e 268
comma 2 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc, si osserva che
l’attore Massimo Massimi, proponendo domanda risarcitoria anche quale
erede del defunto padre, aveva agito a tutela di un credito ereditario. Si
richiama quindi il principio, affermato dalle sezioni unite, secondo cui
anche se ciascun coerede può agire per far valere l’intero credito
ereditario, la partecipazione di tutti i coeredi si rende necessaria qualora il
convenuto chieda l’intervento di questi ultimi in presenza di un interesse
all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del
credito.

Rilevano i ricorrenti di avere già evidenziato con l’appello

incidentale di Principessa e Maria Rosalia Massimi, che il convenuto
Antonio Ginevoli, nel costituirsi in primo grado, aveva eccepito che
Massimo Massimi non era l’unico erede del padre Guido, essendovi altri

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chiamati, quali la moglie del de cuius e la figlia ed aveva pertanto chiesto
l’integrazione del contraddittorio nei confronti di costoro. La Corte di
Appello quindi – ad avviso dei ricorrenti – avrebbe errato nel giudicare nei
confronti di Principessa e Maria Rosalia Massimi sulla base di una CTU
raccolta nel giudizio di primo grado prima del loro intervento in giudizio e
quindi a contraddittorio non integro.
La censura è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 cpc).
Secondo un generalissimo principio di diritto, nella “communio pro

indiviso” ciascuno dei comproprietari è abilitato ad esercitare le azioni a
tutela della proprietà e del godimento della cosa comune senza necessità
di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri (v. tra le varie,
Sez. 2, Sentenza n. 2106 del 24/02/2000 Rv. 534366; Sez. 2, Sentenza
n. 4354 del 29/04/1999 Rv. 525924) .
Con riferimento alla domanda accessoria di risarcimento danni
proposta dal Massimi in primo grado in proprio e quale erede del defunto
padre Guido, va ricordato che i crediti del “de cuius”, a differenza dei
debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione
delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria,
essendo la regola della ripartizione automatica dell’art. 752 cod. civ.
prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta
dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano
essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi
facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale,
prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l’unico
credito succede nel credito al momento dell’apertura della successione,
rivela che i crediti ricadono nella comunione. E’ inoltre, confermata
dall’art. 760 che, escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un
credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti
siano inclusi nella comunione; né, in contrario, può argomentarsi dagli
artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa
ipotesi del credito solidale tra il “de cuius” ed altri soggetti e il secondo la
divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei

partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far
valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota
ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di
tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda
l’intervento di questi ultimi in presenza dell’interesse all’accertamento nei
confronti di tutti della sussistenza o meno del credito (v. Sez. U, Sentenza
n. 24657 del 28/11/2007 Rv. 600532 a cui hanno fatto seguito altre
pronunce, tra cui Sez. 3, Sentenza n. 15894 del 11/07/2014 Rv. 632723;
Sez. 2, Sentenza n. 10517 del 06/05/2013 e Sez. l, Sentenza n. 24865
del 09/12/2015, le ultime due non massimate).
Nel caso in esame, in applicazione di tale principio, la domanda di
riduzione in pristino e quella accessoria di danni ben potevano essere
proposte dal solo Massimo Massimi – come di fatto accaduto – e gli unici
soggetti legittimati a dolersi in cassazione della mancata integrazione del
contraddittorio

nei

confronti

degli

altri

eredi

Massimi

non

erano

certamente costoro, i quali ben potevano agire unitamente al coerede
Massimo (la paronomasia è inevitabile), o intervenire volontariamente nel
processo, ma solo i convenuti Ginevoli (odierni controricorrenti), il che
non è avvenuto non risultando proposto nessun ricorso incidentale (anche
perché vi era stato l’intervento volontario degli eredi Massimi) .
La violazione del principio del contraddittorio, dunque, non c’è
stata, come correttamente eccepito in controricorso.
2 Passando all’esame degli altri motivi, col primo di essi, sviluppato
in una triplice articolazione, i ricorrenti denunziano:
2 a) motivazione insufficiente su un fatto relativo alla posizione
reciproca tra la parete ed il balcone dell’edificio degli eredi Massimi e la
parete dei tre piani superiori dell’edificio dei Ginevoli, controverso e
decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 comma l n. 5 cpc;
2 b) violazione dell’art. 9 n. 2 del DM n. 1444/1968 in relazione
all’art. 360 comma l n. 3 cpc;
2 c) violazione degli artt. 872 comma 2, 873 cc e 21 PRG del
comune di Poggio Moiano adottato il 12.4.1978 ed approvato dalla

Regione Lazio con deliberazione n. 3511 del 29.6.1983 in relazione all’art.

360 comma l n. 3 cpc.
2 a) Sotto il primo profilo (vizio motivazionale), i ricorrenti criticano
la Corte d’Appello per avere escluso che i due edifici siano frontistanti, e
le rimproverano di non avere chiarito quali pareti siano state prese in
considerazione né quale parete sia idealmente fatta avanzare in linea
retta né quale sia la linea retta ideale di avanzamento. Richiamano la
planimetria allegata

alla

consulenza

integrativa

ove è riportata

la

reciproca posizione degli edifici.
2 b) Sotto il secondo profilo (violazione dell’art. 9 n. 2 del DM n.

1444/1968), i ricorrenti rimproverano alla Corte territoriale di non avere
considerato che secondo la giurisprudenza amministrativa (richiamata
anche dalla giurisprudenza di legittimità, la distanza di dieci metri tra le
pareti finestrate va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e
non alle sole parti che si fronteggiano. Altro errore della Corte di merito
sta – ad avviso dei ricorrenti – nell’avere escluso i balconi dal computo
delle distanze ex art. 9 DM n. 1444/1968.
2 c) Sotto il terzo profilo (violazione degli artt. 872 comma 2, 873
cc e 21 PRG del comune di Poggio Moiano) i Massimi-Principessa
rimproverano alla Corte d’Appello di essersi discostata dal principio di
diritto secondo cui nelle norme contenute nei regolamenti edilizi in
materia di distanze rileva la distanza tra le costruzioni a prescindere dal
loro fronteggiarsi o meno, considerate le finalità di tali disposizioni.
Richiamano in particolare la disposizione dell’art. 23 paragrafi 13 e 14 ove
si indicano le modalità di misurazione del distacco tra edifici (tra i punti di
massima sporgenza).
3 Col secondo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 comma l n.
5 cpc, motivazione contraddittoria, omessa o insufficiente sul fatto
attinente all’effettiva consistenza dei tre piani inferiori dell’edificio in
proprietà Ginevoli, come completamente interrati o come seminterrati,
controverso e decisivo per il giudizio, ai fini della qualificazione dei
predetti piani come costruzioni rilevanti ai fini del rispetto delle distanze.

1

Richiamando la descrizione fatta dal CTU, il contenuto delle osservazioni
del proprio tecnico di parte e le proprie censure contro la sentenza di
primo grado i ricorrenti rimproverano alla Corte d’Appello di avere escluso
le

costruzioni

dall’assoggttamnto

alla

normativa

sulle

distanze

evidenziando i seguenti vizi motivazionali:

a) contraddittorietà: con riferimento ai tre piani interrati, la Corte
d’Appello ha affermato dapprima che si trattava di porzione di edificio
totalmente interrata e poi di parte totalmente interrata ma solo nel lato
adiacente il confine. Non si comprende se la Corte d’Appello abbia ben
compreso che i tre piani inferiori erano per tre lati sporgenti dal terreno e
quindi

non si trattava di

costruzione totalmente interrata,

ma di

costruzione su fondi a dislivello, chiusa sul solo lato a confine con la
proprietà Massimi. Richiamano, per evidenziare la contraddittorietà, un
passaggio

della

motivazione sul

rigetto

dell’appello incidentale dei

Ginevoli.

b) Omissione o insufficienza:

la Corte d’Appello a fronte di

specifiche osservazioni del CT di parte (corredate da fotografie e
didascalie) da cui emergeva che non si trattava di piani completamente
interrati,

avrebbe

dovuto

motivare

adeguatamente

il

rigetto

della

richiesta di rinnovazione della consulenza e non limitarsi ad utilizzare una
mera formula di stile.
4 Con il terzo motivo si deduce ai sensi dell’art. 360 comma l n. 3
cpc, violazione degli artt. 872 comma 2 e 873 cc. Violazione dell’art. 21
del PRG del Comune di Poggio Moiano adottato il 12.4.1978 ed approvato
dalla Regione Lazio con deliberazione n. 3511 del 29.6.1983. L’errore
commesso dalla Corte d’Appello consisterebbe – secondo i ricorrenti nell’avere proceduto, anziché ad una valutazione dell’opera nel suo
insieme,

ad

un

frazionamento

dell’unico edificio

ai

fini

della

sua

sussunzione nella nozione di costruzione, escludendola per le parti
asseritamente interrate e affermandola per la parte in elevazione rispetto
al piano di campagna. Altro errore di diritto della Corte d’Appello consiste
– a dire dei ricorrenti –

nell’aver dato peso decisivo al pericolo di

creazione di intercapedini, senza considerare invece che le norme locali in
materia di distacchi, tendono anche a garantire l’assetto urbanistico di
una data zona e la densità degli edifici in relazione all’ambiente.
5 Questi tre motivi, ben suscettibili di esame unitario per il comune
riferimento ad errori di diritto nel calcolo delle distanze legali, sono
fondati.
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Secondo un principio generale di diritto – che il Collegio intende

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oggi ribadire – le norme dei regolamenti edilizi che stabiliscono le distanze

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tra le costruzioni, e di esse dal confine, sono volte non solo ad evitare la

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formazione di intercapedini nocive tra edifici frontistanti, ma anche a

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tutelare l’assetto urbanistico di una data zona e la densità edificatoria in
relazione all’ambiente, sicché, ai fini del rispetto di tali norme, rileva la

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distanza in sé, a prescindere dal fatto che le costruzioni si fronteggino e

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dall’esistenza di un dislivello tra i fondi su cui esse insistono (v. tra le
varie, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3854 del 18/02/2014 Rv. 629629; Sez. 2,
Sentenza n. 24013 del 24/09/2008 Rv. 605174; Sez. 2, Sentenza n.

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19350 del 04/10/2005 Rv. 584412).

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Sempre per giurisprudenza costante, in tema di distanze legali fra
edifici, rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle
distanze, soltanto quegli elementi con funzione meramente ornamentale,
di rifinitura od accessoria (come le mensole, le lesene, i cornicioni, le

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canalizzazioni di gronda e simili), mentre costituiscono corpi di fabbrica,

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computabili ai predetti fini, le sporgenze degli edifici aventi particolari

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proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se

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scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza (Sez. 2, Sentenza n.

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18282 del 19/09/2016 Rv. 641075; Sez. 2, Sentenza n. 17242 del
22/07/2010 Rv. 614192; Sez. 2, Sentenza n. 12964 del 31/05/2006 (Rv.
593831).
Si è poi precisato che, agli effetti di cui all’art. 873 cod.civ., la
nozione di costruzione, stabilita dalla legge statale, deve essere unica e
non può essere derogata, sia pure al limitato fine del computo delle
distanze, dalla normativa secondaria, giacché il rinvio contenuto nella

o

seconda parte dell’art.873 cod.civ. è limitato alla sola facoltà per
regolamenti locali di stabilire una distanza maggiore (tra edifici o dal
confine) rispetto a quella codicistica (v. Sez. 2, Sentenza n. 1556 del
26/01/2005 Rv. 578604; Sez. 2, Sentenza n. 12964 del 31/05/2006 Rv.
593831 in motivazione; .
E’ stato altresì affermato da questa Corte che in tema di distanze
tra costruzioni su fondi finitimi, ai sensi dell’articolo 873 c.c. con
riferimento alla determinazione del relativo calcolo, poiché il balcone,
estendendo in superficie il volume edificatorio, costituisce corpo di
fabbrica, e poiché l’articolo 9 del d.m. 2 aprile 1968 – applicabile alla
fattispecie, disciplinata dalla legge urbanistica n. 1150 del 1942, come
modificata dalla legge n. 765 del 1967 – stabilisce la distanza minima di
mt. dieci tra pareti finestrate e pareti antistanti, un regolamento edilizio
che stabilisca un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non
tenga conto dell’estensione del balcone, è “contra /egem” in quanto,
sottraendo dal calcolo della distanza l’estensione del balcone, viene a
determinare una distanza tra fabbricati inferiore a mt. dieci, violando il
distacco voluto dalla cd. legge ponte (v. Sez. 2, Sentenza n. 5594 del
22/03/2016 Rv. 639403; Sez. 2, Sentenza n. 17089 del 27/07/2006 Rv.
593396; v. anche Sez. 2, Sentenza n. 17242 del 22/07/2010 Rv. 614192
in motivazione).
Da tutti questi principi la Corte d’Appello di Roma si è discostata
perché:
a) non si è posta il problema di verificare se – con riferimento alle

specifiche disposizioni normative denunziate dall’attore – fosse decisiva la
frontistanza tra gli edifici e se anche avesse ritenuto decisiva la
frontistanza, non ha esaminato anche la possibilità di avanzamento del
fabbricato Massimi, posto che affinché due costruzioni si fronteggino in
minima

parte,

occorre

che

le

due

rispettive

facciate,

avanzando

idealmente in linea retta, si incontrino almeno in un punto;
b) non ha considerato adeguatamente le caratteristiche costruttive
dell’edificio in riferimento ai tre piani sottostanti;

c)

ha

dato

peso

determinante

alla

sussistenza

o

meno

di

intercapedini dannose senza considerare le finalità perseguite dalle
disposizioni regolamentari in materia di distanze;
d) ha escluso i balconi dal calcolo delle distanze attraverso una

soggettiva interpretazione del DM n. 1444/1968 senza considerare i
principi di diritto affermati costantemente da questa Corte sulla natura di
tali elementi costruttivi e senza accertarne profondità e ampiezza;
e) a fronte di una dettagliata critica del consulente tecnico di parte
alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, ha liquidato la richiesta di
rinnovazione dell’indagine con una mera formula di stile racchiusa in un
appena rigo e mezzo (v. pag. 4 della sentenza impugnata).
Si rende pertanto necessaria la cassazione della sentenza per un
nuovo esame da parte del giudice di rinvio che si atterrà ai citati principi
di diritto e colmerà le lacune motivazionali evidenziate.
6 Le considerazioni che precedono assorbono logicamente l’esame
dell’ultimo motivo di ricorso (il quinto) con cui i ricorrenti, dolendosi del
rigetto della domanda risarcitoria, deducono la motivazione omessa o
insufficiente sul fatto relativo alle circostanze integranti la violazione delle
norme edilizie e sul fatto relativo al danno-conseguenza, entrambi
controversi e decisivi per il giudizio, in violazione dell’ art. 360 comma 1
n. 5 cpc.
Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte
d’Appello di

Roma,

provvederà

anche sulle spese del

giudizio di

legittimità.
P.Q.M.

rigetta il quarto motivo di ricorso, accoglie il primo, secondo e terzo
motivo e dichiara assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata in
relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione
della Corte d’Appello di Roma.
Roma, 28.11. 2017.

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