Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13649 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.30/05/2017),  n. 13649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17194/2014 proposto da:

E.G.M. – (OMISSIS), B.G.L. – (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE G. MAZZINI 88, presso lo

studio dell’avvocato CARLA ANASTASIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUSEPPE PROFETA;

– ricorrenti –

contro

BE.LU. – (OMISSIS), S.B. – (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio

dell’avvocato ARMANDO FERGOLA, rappresentati e difesi dall’avvocato

MAURIZIO VALENTI;

– controricorrenti –

e contro

BE.LU.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 570/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 07/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con ricorso depositato il 10 marzo 2000 innanzi al Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, S.B. e Be.Lu. proposero azione di danno temuto per ottenere il rifacimento o il ripristino del muro posto a confine con la proprietà di E.G.M. a rischio di crollo per causa imputabile alla confinante; ottenuto l’ordine di rifacimento all’esito della fase interdittale, promossero il successivo giudizio di merito sollecitando proprietà;

si costituì G. anche l’accertamento del confine di E.M. chiedendo il rigetto della domanda e la condanna dei ricorrenti a provvedere alla manutenzione del manufatto; il contraddittorio venne poi integrato con la chiamata in causa di B.G.L., comproprietario del muro, il quale si costituì chiedendo il rigetto della domanda;

il tribunale, individuato nel muro il confine fra le proprietà e ritenuto lo stato di manutenzione interamente ascrivibile ai convenuti, confermò il provvedimento interdittale;

proposero appello E.G.M. e B.G.L. e S.B. e Be.Lu. si costituirono chiedendone il rigetto e proponendo appello incidentale per l’accertamento della proprietà esclusiva del muro in capo agli avversari;

la Corte d’Appello di Bergamo respinse entrambe le impugnazioni, in quanto, vertendosi in fattispecie di entità prediali omogenee ed in mancanza di valida prova di una proprietà esclusiva, ritenne applicabile l’art. 880 c.c.;

in particolare la corte d’appello ritenne, in applicazione del regime delle spese di costruzione e conservazione del muro di confine comune tra fondi a dislivello degli abitati, che era stato accertato che l’inclinazione del manufatto era connessa alla spinta laterale del terreno di proprietà E. e che la causa della rovina del muro era da ricondurre a tale parte cui di conseguenza spettava il costo del ripristino;

la sentenza impugnata respinse anche il motivo di ricorso relativo all’insussistenza del pericolo, affermando la sussistenza del rischio di crollo del manufatto sulla base della constatazione del consulente tecnico circa la mancanza di parte delle fondazioni, dell’inclinazione del muro e dell’ampliamento della fessura oltre che delle fotografie allegate all’elaborato peritale che mostravano la progressiva rovina del muro di confine. Tale situazione, pertanto, legittimava il ricorso dei comproprietari alla tutela di cui all’art. 1172 c.c., che è consentita anche ai comproprietari del bene fonte del pericolo;

avverso tale decisione E.G.M. e B.G.L. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; gli intimati hanno depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 1172 c.c., assumendo che erroneamente la corte d’appello avrebbe accordato la relativa tutela alle controparti, comproprietarie della cosa da cui sovrastava il pericolo di danno grave;

i ricorrenti sostengono che l’azione di danno temuto derivante da un bene in comune è consentita ai proprietari solo quando essi sono impossibilitati ad ovviare autonomamente al pericolo, qui insussistente, dovendo costoro, nei restanti casi, servirsi del mezzo approntato dall’art. 1105 c.c., comma 4, ovvero agire per il risarcimento del danno in forma specifica, sicchè la sentenza impugnata incorrerebbe in violazione di legge, laddove riconosce l’ammissibilità dell’azione enunciativa anche per il comproprietario della cosa nei confronti dell’altro comproprietario, senza che sia allegata l’impossibilità di procedere autonomamente all’eliminazione del pericolo;

il motivo non appare fondato, poichè la sentenza di appello si è attenuta al principio già affermato da questa corte di legittimità (Cass. Sez. 2, n. 1778 del 2007; Cass. Sez. 2, n. 9783 del 1997) e pertinente al caso di specie, secondo cui “la denunzia di danno temuto non presuppone l’esclusiva altruità della cosa da cui deriva il pericolo; l’art. 1172 c.c., infatti, indica espressamente quale fonte generatrice di danno “qualsiasi edificio, albero o altra cosa”, compresa pertanto anche quella di cui è comproprietario l’istante che non sia in grado di ovviarvi autonomamente, e l’impossibilità delle parti istanti di rimuovere il pericolo ben può dipendere dalla comune appartenenza alle controparti del bene da cui il pericolo stesso promana e dal contrasto insorto al riguardo, implicante valutazioni che rendono necessario l’intervento del giudice”;

deve ribadirsi, pertanto, che il carattere di esclusiva altruità della cosa produttiva di pericolo non può ritenersi condizione dell’azione di denuncia di danno temuto;

quanto alla possibilità di ovviare autonomamente al pericolo deve osservarsi che la Corte d’appello, con motivazione esente da critiche, ha ritenuto sussistente la comproprietà del muro solo sulla base della presunzione di cui all’art. 880 c.c., risulta evidente, pertanto, che l’incertezza sulla stessa proprietà del bene fonte del pericolo, rendesse impossibile l’autonomo intervento di S.B. e Be.Lu., i quali non potevano che rivolgersi al Giudice;

con il secondo ed il terzo motivo, formulati in consequenzialità logica con il precedente, i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per vizio di extrapetizione, assumendo che la loro condanna alla messa in sicurezza del manufatto costituirebbe in realtà l’accoglimento di una domanda risarcitoria in forma specifica, mai formulata dalle controparti;

anche questi motivi sono infondati;

secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, qualora l’azione nunciatoria non abbia ad oggetto la richiesta di demolizione di un’opera, bensì il ripristino dello stato dei luoghi, come nel caso di specie, la domanda può essere interpretata come richiesta di risarcimento del danno in forma specifica (Cass. Sez. 3, n. 6480 del 2010);

la corte territoriale, pertanto, ha fatto buongoverno dei principi che regolano la fattispecie, interpretando del tutto legittimamente la domanda attorea come istanza risarcitoria senza per questo incorrere in errori logico – giuridici, ciò peraltro in esplicazione di un’attività ermeneutica riservata in via esclusiva al giudice del merito e conseguentemente sottratta al vaglio di questa corte regolatrice;

con il quarto motivo i ricorrenti denunziano omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione fra le parti, assumendo che la Corte d’appello avrebbe trascurato di verificare la sussistenza dei presupposti di gravità e prossimità del pericolo e sul punto si sarebbe limitata a riportare le valutazioni del consulente tecnico, il quale aveva invece dichiarato a verbale d’udienza di non poter precisare se il muro poteva “resistere un giorno o dieci anni in ragione delle condizioni esterne”;

il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni;

in primo luogo si tratta di censure che attengono alla prima fase dell’azione di danno temuto allorchè l’attore deve dimostrare la sussistenza dei requisiti che condizionano la proponibilità dell’azione in sede cautelare (infrannualità dall’inizio dell’opera ed incompletezza della stessa) e la concessione della misura richiesta (pericolo di danno), mentre nell’ordinario giudizio di merito, seguente alla fase nunciatoria, e destinato a completare l’indagine sul fondamento della tutela, petitoria o possessoria, tali presupposti non rilevano e l’attore è tenuto solo a dimostrare la sussistenza della denunziata lesione alla situazione di fatto o di diritto fatta valere (Cass. Sez. 2, n. 2756 del 2011, e Cass. Sez. 2 n. 12511 del 2001);

inoltre nel ricorso non è neanche specificato il fatto controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente;

secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “Il motivo di ricorso con cui, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (Cass. Sez. 1, n. 17761 del 2016);

inoltre deve ribadirsi che “La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione” (Cass. Sez. U, n. 24148 del 2013);

il quinto motivo di ricorso è relativo alla violazione dell’art. 1172 c.c., per mancanza di prova circa la sussistenza di un pericolo grave ed imminente;

anche questo motivo è inammissibile perchè si riferisce unicamente alla sussistenza del pericolo grave ed imminente, mentre, come si è detto, nell’azione di danno temuto, il giudizio di merito seguente la fase cautelare, è un ordinario giudizio possessorio o petitorio rispetto al quale non rilevano i presupposti che condizionano la tutela cautelare (Cass. Sez. 2, n. 2756 del 2011, e Cass. Sez. 2 n. 12511 del 2001);

infine, va anche detto che la sentenza è ampiamente motivata in ordine ai documenti e alle complessive ed inequivoche risultanze dell’accertamento peritale, e la valutazione, sulla base delle prove, della sussistenza del pericolo grave ed imminente derivante dal muro in oggetto, oltre ad attenere esclusivamente alla fase cautelare, involge un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto;

in conclusione il ricorso deve essere interamente rigettato e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento di questo giudizio, liquidate in Euro 3.200,00 (tremiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge;

dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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