Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13649 del 30/05/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 13649 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA

sul ricorso 13191-2006 proposto da:
VACCALLUZZO ANTONINO (c.f. VCCNNN54H26E536T), LOPES
MICHELA (C.F. LPSMHL53M59E526K), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA GAVORRANO 12, presso

Data pubblicazione: 30/05/2013

l’avvocato GIANNARINI MARIO, rappresentati e difesi
dall’avvocato RICCA SILVANA, giusta procura
speciale per Notaio dott.ssa TATJANA CASTANO di
LEONFORTE(EN) – Rep.n. 162 del 7.3.2013;
– ricorrenti contro

1

LO GIUDICE SANTI;
– intimato –

sul ricorso 16800-2006 proposto da:
LO

GIUDICE

SANTI

(c.f.

LGDSNT54P26C342Z),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI RIZZO

difeso dagli avvocati LO GIUDICE FRANCESCA,
AMARADIO EUGENIO, giusta procura in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
-controricorrente e ricorrente incidentale contro

VACCALLUZZO MICHELE, LOPES MICHELA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 230/2005 della CORTE
D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il
02/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 27/03/2013 dal Consigliere
Dott. ALDO CECCHERINI;
udito,

per il controricorrente e

41, presso l’avvocato ODDO MASSIMO, rappresentato e

ricorrente

incidentale, l’Avvocato F. RIVELLINI, con deleghe
avv. LO GIUDICE e AMARADIO, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del
ricorso principale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

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Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, accoglimento del

ricorso incidentale.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La controversia verte sull’esecuzione di un contratto di associazione in partecipazione stipulato il 3

studio radiologico, associante, con i signori Michela
Lopes e Antonino Vaccalluzzo, per la durata di nove anni. Gli associati citarono il 14 settembre 1994 il dottor Lo Giudice lamentando l’omesso pagamento delle quote
degli utili e l’unilaterale anticipata cessazione del
rapporto il 2 luglio 1993. Il convenuto resistette proponendo una riconvenzionale per danni da inadempimento.
Con sentenza 16 maggio 2003 il Tribunale di Nicosia,
accogliendo l’eccezione del convenuto, dichiarò la domanda improponibile per la pattuizione, nel contratto,
di clausola compromissoria per arbitrato irrituale.
2. Con sentenza 7 luglio 2005, la Corte d’appello di
Caltanissetta, in riforma della sentenza pronunciata in
primo grado dal Tribunale di Nicosia, ha ritenuto il
comportamento del convenuto incompatibile con la volontà
di avvalersi della clausola compromissoria. Giudicando
quindi nel merito, ha determinato gli utili dovuti agli
associati per gli anni dal 1987 al 1993, e ha condannato
l’associante al pagamento delle somme liquidate, con la

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marzo 1986 dal dottor Santi Lo Giudice, titolare di uno

rivalutazione monetaria dagli anni di riferimento alla
pubblicazione della sentenza, qualora eccedente la misura degli interessi legali, oltre agli interessi legali
dalla pubblicazione della sentenza. La corte territoria-

anni successivi, ritenendo validamente esercitato il recesso con due anni di anticipo rispetto alla scadenza
contrattuale per il venir meno della fiducia, caratterizzante il contratto.
3. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono i
signori Vaccalluzzo e Lopes con atto affidato a tre motivi.
Il dottor Lo Giudice resiste con controricorso e ricorso incidentale per quattro motivi.
Sia i ricorrenti principali e sia il ricorrente incidentale hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il primo motivo del ricorso principale verte sulla qualificazione dell’arbitrato nella sentenza impugnata. Si censura l’interpretazione della clausola accolta
dal giudice di merito, nel senso che sia stato pattuito
un arbitrato irrituale, e si sostiene che si sarebbe
trattato di arbitrato

ituale.

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le ha respinto la domanda degli utili relativi ai due

4.1. Il motivo è inammissibile, avendo la corte ter-

ritoriale escluso l’applicabilità della causa compromissoria, in conformità e richieste dello stesso ricorrente, che non ha alcun interesse alla questione solle-

5.

Con il secondo motivo del ricorso principale si

lamenta che il giudice di merito abbia qualificato come
debito di valuta quello avente a oggetto il pagamento
degli utili dovuti dal dottor Lo Giudice in forza del
contratto di associazione in partecipazione.
5.1.

Il motivo è infondato, trattandosi di obbliga-

zione pecuniaria, a norma dell’art. 1277 c.c. Secondo
l’insegnamento di questa corte, l’obbligo di pagare una
somma di denaro da determinarsi in base ad un criterio
preventivamente stabilito dà luogo a un debito pecuniario, tale essendo non solo ogni debito in cui l’assetto
originario della prestazione consiste in una somma di
denaro già quantificata, ma anche quello in cui l’oggetto dell’obbligazione sia una somma determinabile in base
a criteri di computo precostituiti sin dal momento della
nascita dell’obbligazione stessa. Infatti, in entrambi i
casi il pagamento della somma di denaro secondo il suo
valore nominale estingue l’obbligazione, secondo il disposto dell’art. 1277 c.c. (Cass. 24 luglio 2000 n.

6

vata con il mezzo in esame.

9691). Gli utili dovuti in forza del contratto di associazione in partecipazione sono pertanto un’obbligazione
di valuta, alla quale è applicabile il principio nominalistico.

scimento dei danni posteriori alla data dell’interruzione del rapporto da parte dell’associante, e fino alla
data contrattualmente prevista, basato sull’argomento
che l’associante avesse legittimamente esercitato un diritto di recesso per il venir meno dell’elemento fiduciario.
6.1.

Il motivo è fondato. Il contratto di associa-

zione in partecipazione stipulato per un periodo di tempo determinato non può essere sciolto anticipatamente a
iniziativa unilaterale di una parte la quale, così facendo, si renderebbe inadempiente al contratto, ma solo
risolto per inadempimento dell’una o dell’altra parte.
E’ da escludere, in particolare, che il contratto in
questione sarebbe fondato su un elemento fiduciario perché stipulato intuitu personae.

L’errore di diritto de-

nunciato con il mezzo d’impugnazione in esame è tanto
più evidente nella presente controversia, nella quale a
recedere per il venir meno del supposto elemento fiduciario è stato l’associante il quale, avendo l’esclusiva

Il con
dr. Ald

. est.
ccherini

7

6. Con il terzo motivo si censura il mancato ricono-

direzione dell’impresa, non poteva dipendere nello svolgimento del contratto dal comportamento degli associati.
Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere
cassata in applicazione del seguente principio di dirit-

“‘A
‘Nei contratto di associazione in partecipazione
Rti-l-atlo per un periodo di tempo determinatol–ctre non è un

contratto basato sull’elemento della fiducia n n e consentito il recesso unilaterale anticipato.
7.

ti

Con il primo motivo del ricorso incidentale si

censura l’impugnata sentenza per aver accolto un’eccezione di rinuncia del dottor Lo Giudice all’arbitrato,
formulata dagli appellanti, per la prima volta, in comparsa conclusionale d’appello.
7.1.

Sebbene la censura appaia giustificata da una

sentenza di questa corte (v. Cass. 11 novembre 2011 n.
23651), il motivo è infondato, alla luce dell’approfondimento al quale la giurisprudenza di questa corte è
pervenuta in anni recenti. Occorre, infatti, considerare
che nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto a istanza di parte,
si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte
o in quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione

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to:

corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi,
per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva o estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di

alizzabile attraverso un accertamento giudiziale) (Cass.
Sez. un. 27 luglio 2005 n. 15661). L’eccezione avente
per oggetto la rinuncia della parte ad avvalersi di una
clausola compromissoria non è riconducibile né all’una
né all’altra delle ipotesi considerate. Essa si limita
ad allegare un fatto estintivo, la prova del quale è
certamente a carico della parte che lo invoca, ma che,
se la relativa prova sia già acquisita agli atti, può
essere rilevato anche d’ufficio dal giudice.
8.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale,

riportando in nota per esteso la propria consulenza di
parte, si censura per vizio di motivazione la sentenza
impugnata, che ha integralmente recepito le risultanze
della relazione di consulenza tecnica contabile d’ufficio, disattendendo senza motivazione le puntuali e specifiche contestazioni mosse a quella relazione con la
consulenza tecnica di parte.
8.1.

Il motivo è inammissibile. Secondo la costante

giurisprudenza della corte, la consulenza di parte, an-

Il co
dr. Al

el. est.
eccherini

9

una manifestazione di volontà della parte (da sola o re-

corché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la
conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario

contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento
considerazioni con esso incompatibili, e conformi al parere del proprio consulente (giurisprudenza costante;
tra le più recenti, v. Cass. 29 gennaio 2010 n. 2063).
Vero è che, allorché a una consulenza tecnica d’ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un
consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l’obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto
carico di esaminare e confutare i rilievi di parte. In
sede di legittimità, tuttavia, la denuncia di un vizio
consistente in acritica adesione alla consulenza di primo grado, pur in presenza di elementi richiedenti specifico esame, non può limitarsi alla generica doglianza
dell’omesso esame della relazione di consulenza di parte, riportata integralmente, ma per il carattere limitato del mezzo di impugnazione è tenuto a indicare quali
:

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avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il

siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali

I

s’invoca il controllo di logicità, indicando per ciascuno di tali elementi il profilo della sua decisività, inteso come idoneità dell’elemento anche isolatamente con-

scritto dall’art. 360, primo comma n. 5 c.p.c., ed esponendo poi partitamente, per ciascuno di tali elementi
decisivi, il valore dell’argomento critico formulato nel
giudizio di merito sui singoli punti della relazione di
consulenza tecnica. E’ invece inammissibile la mera contrapposizione delle tesi del consulente di parte a quelle del consulente d’ufficio, fatte proprie dal giudice
di merito, che si risolve nella sollecitazione, rivolta
al giudice di legittimità, a riesaminare il fondo della
a

questione, prendendo autonomamente posizione sulla nes

cessità che l’uno o l’altro argomento speso dal consulente di parte fosse oggetto di specifica confutazione
in sede di decisione.
9. Con il terzo motivo si censura per falsa applica-

zione dell’art. 1224 c.c. il riconoscimento della rivalutazione monetaria del debito, da qualificarsi come debito di valuta.
9.1.

Il motivo è fondato. Al riguardo è sufficiente

qui richiamare le ragioni addotte, a motivazione del ri-

Il co rel. est.
dr. A1d6 Qeccherini

11

siderato a ribaltare la decisione, secondo quanto è pre-

getto del secondo motivo del ricorso principale,

supra

al punto 5.1. Trattandosi di obbligazione pecuniaria,
soggetta al principio nominalistico, la rivalutazione
monetaria non è ammessa, traducendosi in una violazione

cassata su questo punto, in applicazione del seguente
principio di diritto:
Gli utili dovuti in forza del contratto di associazione in partecipazione costituiscono obbligazione pecuniaria, alla quale è applicabile il principio nominalistico, con la conseguenza che non sono suscettibili di
rivalutazione monetaria.
10. Con l’ultimo motivo si censura la decisione della corte di appello, che ha erroneamente qualificato come recesso il venir meno dell’elemento fiduciario del
contratto, in luogo di accertare l’intervenuta risoluzione per inadempimento.
10.1. Il motivo è inammissibile. Dalla lettura
dell’impugnata sentenza non risulta che fosse stata proposta una domanda di accertamento dell’intervenuta risoluzione per inadempimento. La domanda proposta dal dottor Lo Giudice, e riportata nelle sue conclusioni, era
esclusivamente di “rigettare l’appello e confermare la
sentenza impugnata”.

12

dell’art. 1227 c.c. La sentenza deve essere pertanto

11. In conclusione devono essere accolti il terzo
motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale, mentre devono essere respinti nel resto i due ricorsi. La sentenza impugnata deve essere

primo giudice, perché decida in altra composizione sugli
stessi punti – anche ai fini del regolamento delle spese
del presente giudizio di legittimità – in osservanza dei
principi di diritti indicati ai punti6.1., e 9.1.
P. q. m.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale. Rigetta i ricorsi riuniti nel resto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa,
anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Caltanissetta in altra composizione.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile della Corte suprema di cassazione,
il giorno 27 marzo 2013.

cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al

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