Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13649 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 05/07/2016, (ud. 17/12/2015, dep. 05/07/2016), n.13649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6421-2011 proposto da:

V.N., (OMISSIS), C.F.,

C.L., elettivamente domiciliati in Roma, Via

Sardegna 38, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO

IANNARILLI, come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.I., elettivamente domiciliata in Roma, Via E. Paulucci

Dè Calboli 9, presso lo studio dell’avvocato NATALE FUSARO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO VALENTE, come da

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente in via incidentale –

avverso la sentenza n. 1377/2010 della CORTE d’appello di ROMA,

depositata il 31/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito l’Avvocato Antonio Valente, che si riporta agli atti e alle

conclusioni assunte;

udito il sostituto procuratore generale, dott. CAPASSO Lucio, che

conclude per l’accoglimento del secondo motivo del ricorso

principale, rigetto del primo motivo del principale e rigetto del

ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con citazione del 21.5.1991 V.N., F. e C.L., in proprio e quali eredi di C. M., nella qualità di proprietari di un fondo sito in (OMISSIS), distinto in catasto al foglio 39 mappale 407, sub 1 e 2, n. 672 e 752 confinante con il fondo di C.I., convenivano quest’ultima in giudizio per sentirla condannare alla rimozione di opere irregolari costruite sul suo fondo, in catasto al foglio 39 n. 671 e 676, e per far dichiarare l’inesistenza della servitù di prospetto e di veduta.

Deducevano che la sig.ra M.M.F., madre e dante causa della convenuta, nel 1972 aveva realizzato sul suo fondo un’abitazione su due piani a distanza irregolare, sia dal confine che dalla preesistente casa degli attori, in quanto trattandosi di fabbricato anteriore al 1980, in assenza di PRG, esso andava costruito ad una distanza pari al fronte verso il confine (oltre cinque metri), ed erano illegittime anche 16 vedute dirette e oblique aperte sulla parete del porticato che guardavano sul fondo dell’attore, nè era rispettata la distanza di mt. 20 dal fronte stradale.

La sig.ra C.I., costituitasi in giudizio, argomentava che i fondi in questione, all’epoca della costruzione dell’abitazione e dell’apertura delle vedute, erano entrambi appartenenti alla sig. M. che solo successivamente, con singoli atti di destinazione li aveva attribuiti ai figli M. e C.I.. Inoltre, la convenuta deduceva a sua volta che il fratello M. aveva ampliato il suo fabbricato riducendo le distanze con il suo fondo e con l’edificio ivi ubicato. Pertanto chiedeva il rigetto delle domande di parte attorea ed in via riconvenzionale la condanna degli attori ad arretrare la parte di fabbricato irregolare.

2. Il Tribunale, assunte prove testimoniali ed espletata CTU, condannava la sig. C.I. a riportare il fabbricato di sua proprietà alle distanze legali e ad eliminare tutte le luci e vedute irregolari, in quanto era stato accertato che un vano al pianterreno ed il primo piano dell’edificio erano stati realizzati dopo che esso era stato ricevuto in donazione dalla sig.ra M.. Per l’effetto, rigettava la domanda riconvenzionale della sig.ra C. in quanto infondata.

3. Proponeva appello la sig.ra C.I. motivandolo con la violazione, da parte del primo giudice, della disposizione dell’art. 1062 c.c., nonchè con l’omessa ed erronea motivazione, l’erronea interpretazione dei fatti e l’invalidità degli atti istruttori compiuti. C.I., infatti, deduceva che al 13.8.1971, data della donazione ricevuta dalla madre, era già stato realizzato l’ampliamento del fabbricato rurale ivi esistente, essendo stata rilasciata la relativa concessione edilizia il 9.6.1971. Inoltre, contestava la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta sul punto. Infine, argomentava che la sig. M., realizzando le vedute dirette ed oblique verso un fondo di sua proprietà, poi donato a C.M., aveva creato delle servitù per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 c.c. Per questi motivi chiedeva di accertare che gli eredi di C.M., ampliando il loro fabbricato avevano violato le distanze dal suo fabbricato, con conseguente condanna dei medesimi ad arretrare la parte di costruzione ampliata irregolarmente. Resistevano all’appello i sig.ri V.N., F. e C.L., quali eredi di C.M..

4. La Corte d’Appello di Roma, disposta ulteriore ctu per gli accertamenti relativi alla costruzione realizzata da C. M. e suoi eredi, rigettava l’appello perchè infondato.

Secondo il giudice d’appello, risultava dai documenti catastali nonchè dalle ammissioni della stessa appellante negli atti di causa che l’ampliamento era stato realizzato in data successiva alla donazione. Per cui si doveva ritenere che l’ampliamento fosse stato realizzato da C.I. in violazione delle distanze, confermando la decisione di ripristino assunta dal giudice di primo grado. Tenuto conto che all’epoca della realizzazione delle vedute i due fondi non erano più entrambi di proprietà della sig.ra M., veniva meno anche il presupposto per l’applicabilità dell’art. 1062 c.c., cosicchè le vedute andavano considerate illegittime, confermando l’ordine di chiusura. Tuttavia, la Corte territoriale, tramite CTU, accertava anche l’illegittimità degli ampliamenti compiuti da C.M. nel 1967 sull’edificio posto nel suo fondo di sua proprietà, per cui ne ordinava la riduzione in pristino.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio erano compensate.

5. Avverso la suddetta sentenza ricorrono per Cassazione i sig.ri V.N., C.F. e C.L., in proprio e quali eredi di C.M., articolando due motivi di ricorso. Resiste con controricorso e ricorso incidentale la sig.ra C.I.. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A. Il ricorso principale.

I motivi del ricorso.

1. Col primo motivo si deduce il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione sotto il profilo dell’omesso esame di circostanze rilevanti e decisive della controversia attinente al consenso del proprietario confinante all’edificazione (art. 360 c.p.c., n. 5″.

La sentenza della Corte d’Appello è viziata nella misura in cui non tiene conto che con due atti separati la sig.ra M. trasferiva al figlio C.M. solo la nuda proprietà prima dell’edificio esistente sul fondo identificato al mappale 407 (atto del (OMISSIS)) e poi della corte circostante (atto del (OMISSIS)), riservandosene l’usufrutto. Inoltre, con l’ultimo di questi atti si imponeva altresì a C.M. di adibire quanto donatogli a residenza della sua famiglia entro il 30 settembre 1967.

L’ampliamento contestato dalla sig.ra C.I. fu realizzato proprio al fine di soddisfare la condizione di destinazione del bene donato ad abitazione familiare, imposta dalla sig.ra M. nel secondo atto di donazione. Dunque, tale costruzione fu eseguita dal nudo proprietario C.M., con il consenso dell’usufruttuaria M.M.F., all’epoca ancora proprietaria del fondo confinante, oggi di proprietà dell’altra figlia C.I.. Anzi, tenuto conto che l’atto di donazione e la domanda di autorizzazione presentata al Comune recano la stessa data, si deve presumere che la decisione era stata presa quando entrambi i fondi e i relativi edifici erano ancora di proprietà della sig.ra M..

2 – Col secondo motivo di ricorso viene dedotta la ciolazione e falsa applicazione dell’art. 872 c.c., dell’art. 873 c.c. e ss. della L. 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 41 quinquies e 31, della L. 6 agosto 1967, n. 765, artt. 17 e 22 (art. 360 c.p.c., n. 3).

La Corte d’Appello ha statuito che la distanza tra gli edifici in questione doveva essere stimata, secondo la L. n. 1150 del 1942, art. 41 quinquies (come modificata dalla L. n. 765 del 1967), in mt. 7,40, ossia in misura non inferiore agli edifici fronteggiantisi. Tuttavia la novella normativa introdotta dalla L. n. 765 del 1967 non può applicarsi alla fattispecie in esame. Ai sensi della L. n. 1150 del 1942, art. 41 quinquies, comma 7 “le disposizioni di cui ai commi 1 (che rileva nella fattispecie in esame), 2, 3, 4 e 6 hanno applicazione dopo un acoro dalla entrata in vigore della presente legge” (ossia dopo un anno dal 15.9.1967). Dunque, la disposizione che prescrive una distanza tra gli edifici pari almeno all’altezza degli edifici fronteggiantisi (nel caso di specie, del fronte dell’edificio da costruire) aveva applicazione soltanto dal 15 settembre 1968, data nella quale non solo già era stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione da parte del Comune, ma la costruzione era stata già da lungo tempo ultimata, come emerge dagli atti di causa. Inoltre, con specifico riferimento alla disciplina delle distanze, lo stesso art. 41 quinquies statuiva che le licenze edilizie rilasciate prima dell’entrata in vigore delle nuove norme sulle altezze e distanze degli edifici conservassero valore, con il solo limite della improrogabilità e dell’obbligo di ultimare le costruzioni entro due anni dalla data di inizio dei lavori. La sentenza d’appello si fonda sul richiamo a norme inapplicabili alla fattispecie concreta.

B. Il ricorso incidentale.

I motivi del ricorso.

1. Con il primo motivo si deduce il vizio di (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio relativo all’individuazione dell’autore dell’ampliamento”.

La sentenza d’appello è erronea in quanto si basa su una CTU inficiata da vizi valutativi. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto provato che la costruzione realizzata sul fondo donato dalla sig.ra M. alla figlia I. fosse successiva alla donazione del 13.8.71, senza dare rilievo alla circostanza che l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori era stata rilasciata alla sig.ra M. in data 9.6.1971, ossia due mesi prima della donazione, uno spazio temporale sufficiente a realizzare l’ampliamento del fabbricato.

D’altronde, la signora M. ha vissuto fino alla sua morte nel fabbricato insieme alla figlia I., per cui sussisteva anche un suo interesse agli interventi di ampliamento contestati. Inoltre, nell’atto di citazione si legge che la M.M.F., madre e dante causa di C.M., ha realizzato sud fondo limitrofo la casa di abitazione posta su due piani, a distanza irregolare, e precisamente a distanza di metri 1 circa dal confine a metri 1 e 25 dalla preesistente casa di abitazione degli attori ed all’epoca del loro dante causa C.M.”, dichiarazione alla quale non sembra potersi negare carattere confessorio, per cui la sua omessa valutazione ha viziato l’iter logico-argomentarivo della sentenza impugnata. Le servitù di veduta devono, pertanto, considerarsi acquisite dall’odierna resistente poichè derivanti dall’attività dell’unica proprietaria, madre e dante causa delle parti del giudizio, la sig.ra M.F. e, dunque, per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. Tali circostanze potevano, peraltro, essere accertate laddove il giudice di primo grado avesse ammesso la prova testimoniale tempestivamente richiesta all’udienza del 2.7.99.

2. Col secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio relativo alla preesistenza all’anno 1971 della porzione di fabbricato di cui si ordina la demolizione (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

La sentenza d’appello è viziata dall’omessa valutazione di un fatto controverso e decisivo del giudizio, in quanto non ha tenuto in considerazione l’esistenza della porzione di fabbricato sul mappale 406 sin dagli anni 20, e comunque prima dell’ampliamento eseguito nel 1971. Ciò si evince dalla planimetria allegata alla CTU in grado d’appello ed antecedente al 1966, dalla stessa CTU ove si fa riferimento alla relazione tecnica giurata redatta dal geom. V. T. in data 19.3.97 per il rilascio della concessione in sanatoria da parte del comune di (OMISSIS), dai sopralluoghi eseguiti sul fabbricato di C.I. dal CTU durante il giudizio d’appello. Quindi, la porzione di fabbricato oggetto dell’ordine di demolizione, poichè costruita in dispregio delle distanze legali, preesisteva all’anno 1966, e dunque all’ampliamento del fabbricato di C.M. che risale invece al 1967. Pertanto, alla fattispecie in esame va applicato il principio della prevenzione, in accordo con quanto affermato dalla giurisprudenza riguardo all’interpretazione dell’art. 873 c.c., secondo cui è il proprietario “prevenuto” a edificare la propria costruzione osservando le distanze legali da quella realizzata da chi ha costruito per primo.

3. Col terzo motivo di ricorso si deduce il vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in fatto controverso e decisivo per il giudizio relativo al rispetto della distanza dalla strada pubblica”.

La sentenza d’appello, sul punto della violazione della distanza dalla strada pubblica, si è limitata a confermare la decisione di ripristino assunta dal giudice di primo grado, senza però tener conto delle conclusioni a cui è giunta la CTU espletata nel giudizio di secondo grado, da cui emerge che il profilo del fabbricato è rimasto invariato anche in seguito all’ampliamento eseguito nel 1971.

Dunque, la contestata violazione delle distanze rispetto al fronte stradale non è imputabile all’ampliamento realizzato nel 1971, ma risale ad epoca antecedente, con conseguente inapplicabilità della distanza prescritta. Inoltre, tenuto conto che la normativa che disciplina le distanze degli edifici dalle vie pubbliche è dettata a tutela di un interesse pubblico, non può sussistere in capo ad un privato la legittimazione a chiedere la riduzione in pristino o il risarcimento del danno.

C. Il ricorso principale va accolto quanto al secondo motivo, risultando infondato il primo.

1. Il primo motivo è inammissibile e comunque infondato.

L’asserita sussistenza di una convenzione relativa alle distanze legali previste dallo strumento urbanistico, concreta questione nuova, perchè non dedotta nel pregresso grado del giudizio. Comunque si tratterebbe di convenzione nulla, perchè contrastante con norme inder)gabili, su altri piani collocandosi l’eventuale accordo dei proprietari finitimi nella ripartizione del distacco da osservare tra le rispettive costruzioni (Cass. n. 2117 del 2004; Cass. n. 9751 del 2010 – Rv. 612554).

2. Il secondo motivo è fondato e va accolto.

Premesso che la gravata pronuncia aveva comunque fatto valere la legittimità della parte della costruzione realizzata dalla genitrice prima della donazione il figlio, va osservato che è la stessa corte distrettuale che riconosce (pag. 14 della sentenza) che i lavori di ampliamento vennero compiuti e completati nel 1967, sicchè non avrebbe potuto trovare applicazione la L. n. 1150 del 1942, art. 41 quinquies, comma 1, come novellato dalla L. n. 765 del 1967, art. 15 destinato ad entrare in vigore il 15 settembre 1968.

D. Il ricorso incidentale va rigettato.

1. Il primo motivo è infondato.

Il motivo censura le ipotesi della omissione e della contraddittorietà della motivazione, censure tra loro logicamente inconciliabili. La censura, inoltre, nel suo insieme si risolve in una sollecitazione di rivalutazione del fatto e delle prove (documentali, logico inferenziali, nonchè ammissioni della stessa appellante). La questione centrale è quella inerente “anche” al contenuto dell’assserita ammissione della controparte. In ogni caso, ciò che rileva è la realizzazione dell’ampliamento effettuata in epoca successiva alla donazione del fondo, restando ininfluenti le circostanze che le opere siano state realizzate, semmai, a cura e spese della donante, “dopo” la donazione del sedime. Argomentata, infine, risulta la mancata ammissione delle prove testimoniali stante l’esaustività delle prove documentali e delle ammissioni rese.

2. infondato anche il secondo motivo per analoghe ragioni a quelle relative al rigetto del primo motivo. Ed infatti anche in tale caso la censura si risolve nell’istanza di un nuovo scrutinio dei fatti e delle prove per inferire una diversa collocazione temporale dell’ampliamento del manufatto edilizio di proprietà dell’odierna ricorrente incidentale.

3. Va rigettato anche il terzo motivo.

La violazione delle distanze legali ritenuta dal tribunale e confermata dalla corte distrettuale attiene a quella relativa al confine dei fondi ed alle costruzioni attoree. Nè la violazione delle distanze rispetto al fronte stradale, con la consequenziale inammissibilità della domanda di riduzione in pristino, figura nella portata degli specifici, ex art. 342 c.p.c., motivi di appello, così come indicato dalla corte distrettuale. In caso contrario vi sarebbe stata una omessa pronuncia su uno specifico motivo d’appello che avrebbe richiesto la proposizione di una altrettanto specifica censura ex art. 360 c.p.c., n. 4. Ma la censura proposta non è in tali sensi.

E. In definitiva va accolto il secondo motivo del ricorso principale, mentre va rigettato il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale.

La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale;

cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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