Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13649 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/06/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, via Plinio

n. 21, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.S., elettivamente domiciliata in ROMA, via Reno n.

21, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta

e difende per procura a margine del controricorso;

nonchè

sul ricorso 28107-2006 proposto da:

V.S., come sopra rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., come sopra rappresentata e difesa;

avverso la sentenza n. 5002/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE; uditi gli Avvocati

FIORILLO e RIZZO;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha chiesto dichiararsi

inammissibile il ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Roma, V.S. chiedeva che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ad una serie di contratti di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a..

Accolta la domanda con riferimento ai contratti stipulati per i periodi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), proponevano appello Poste Italiane in via principale e V. in via incidentale. La Corte d’appello di Roma con sentenza non definitiva depositata in data 20.9.05 rigettava l’impugnazione principale e disponeva la prosecuzione del giudizio per l’esame dell’impugnazione incidentale.

Proponeva ricorso per cassazione Poste Italiane s.p.a., cui rispondeva con controricorso e ricorso incidentale V..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i due ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Agli atti è depositato anche un verbale di conciliazione in sede sindacale del 12.1.09, dal quale risulta che V.S. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).

In ragione del contenuto transattivo dell’accordo è conforme a giustizia procedere alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti interessate.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili, compensando tra le parti le spese.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

 

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