Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13648 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 19/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 19/05/2021), n.13648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9155-2020 proposto da:

O.T., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ope legis in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositato il 21/01/2020

R.G.N. 8892/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Salerno, con decreto del 21 gennaio 2020, ha rigettato la domanda di protezione internazionale e umanitaria avanzata da O.T., cittadina della (OMISSIS), proveniente da (OMISSIS) ((OMISSIS)).

2. La richiedente aveva riferito, in sintesi, di essere fuggita dalla famiglia perchè la madre voleva che sposasse un uomo ricco più anziano e lei si era rifiutata; passata per la Libia con un’amica, ha subito violenze sessuali per potersi imbarcare.

3. Il Tribunale, pur non esprimendo un giudizio di non credibilità e anzi implicitamente accreditando la possibile veridicità del racconto, ha tuttavia ritenuto che dal complesso della vicenda narrata non emergessero elementi per ritenere configurabile una persecuzione individuale o un pericolo per la vita o l’incolumità fisica della richiedente, in caso di rientro nel Paese di origine. Ha così ritenuto che non fossero ravvisabili i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, tenuto pure conto che la richiedente proviene dall'(OMISSIS), ossia da un’area in cui non si riscontrano situazioni di conflitti, nè le forze dell’ordine sono imputate di vessazioni o di atti di violenza.

4. Per quanto attiene alla protezione umanitaria, il Tribunale ha escluso ragioni di particolare vulnerabilità soggettiva e ha ritenuto che il livello di integrazione raggiunto in Italia non sia di per sè sufficiente per il riconoscimento della tutela richiesta, anche in esito al giudizio comparativo richiesto da Cass. n. 4455 del 2018.

5. Il decreto è stato impugnato da O.T. con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

6. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva, essendosi limitato al deposito “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

7. Il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo è denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 6, 7 e 14 nonchè degli artt. 3, 37 e 60 della Convenzione di Istanbul, per avere il Tribunale escluso che la costrizione ad un matrimonio non voluto costituisca una persecuzione fondata sul genere nonchè un trattamento inumano e degradante, legittimante il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Con il secondo motivo è denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 3 e 60 della Convenzione di Istanbul nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 6, de D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h-bis, art. 8, comma 3 e art. 32 per avere il Tribunale ritenuto irrilevanti le violenze di genere patite in Libia dalla richiedente asilo, sebbene connesse alla condizione di vulnerabilità legittimante il riconoscimento della protezione umanitaria.

3. E’ fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo.

4. Va richiamato l’orientamento di questa Corte che, ai fini della persecuzione di genere, annovera nel concetto di violenza domestica di cui all’art. 3 della Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011 (sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, resa esecutiva in Italia con L. n. 27 giugno 2013, n. 77) le limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali (situazione ravvisabile, secondo Cass. n. 28152 del 2018, nel caso di una donna che si era rifiutata di attenersi alla consuetudine locale in base alla quale costei, rimasta vedova, sarebbe stata obbligata a sposare il cognato).

5. E’ stato osservato che, ai sensi dell’art. 60, par. 1, della Convenzione “Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell’art. 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare di sussidiaria”.

6. Inoltre, le linee guida dell’UNHCR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) del 07/05/2002 sulla persecuzione basata sul genere, al punto 25 specificano che si ha persecuzione anche quando una donna viene limitata nel godimento dei propri diritti a causa del rifiuto di attenersi a disposizioni tradizionali religiose legate al suo genere.

7. Questa Corte ha precisato che simili atti, anche se posti in essere da autorità non statali, integrano ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c), i presupposti della persecuzione di cui al successivo art. 7, se – ciò che va accertato – le autorità statali non le contrastino o non forniscano protezione, in quanto frutto di regole consuetudinarie locali.

8. La costrizione ad un matrimonio non voluto è stata qualificata da questa Corte anche in termini di grave violazione della dignità, e dunque trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato, qualora le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato, o una sua parte consistente, non possano o non vogliano fornire protezione adeguata (Cass. n. 25463 del 2016, n. 25873 del 2013). In tal senso si è espressa questa Corte anche in occasione di successive pronunce (Cass. nn. 6573 e 23017 del 2020).

9. Ne consegue che è doverosa l’acquisizione di specifiche COI, finalizzate all’accertamento dell’aspetto in discussione, poichè non è affatto irrilevante la verifica della effettività dei poteri statuali e della capacità degli stessi di fornire adeguata protezione alla vittima del grave danno denunciato, ancorchè le minacce provengano da soggetti privati o addirittura da familiari.

10. Nella specie, il giudice di merito ha ritenuto illegittimamente di poter omettere tale verifica, mentre sarebbe stato invece suo dovere assumere anzitutto, anche d’ufficio, informazioni sulla situazione generale della (OMISSIS), con riferimento al tipo di problema posto dalla reclamante, attraverso i canali indicati al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, o mediante altre fonti che fossero in concreto disponibili, e solo all’esito di ciò formulare una pertinente valutazione.

11. In conclusione, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, il decreto va cassato con rinvio al Tribunale di Salerno in diversa composizione, per il riesame della domanda alla luce dei principi di diritto sopra esposti. Si demanda al Giudice di rinvio anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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