Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13648 del 05/07/2016

Cassazione civile sez. II, 05/07/2016, (ud. 17/12/2015, dep. 05/07/2016), n.13648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6443-2011 proposto da:

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PROVINCIA FOGGIA, IACP,

(OMISSIS), in persona del Commissario straordinario e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

Piemonte 39, presso lo studio dell’avvocato MARCO MORETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO D’ALESSANDRO, come

da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F.M.A.M., (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

R.F. (OMISSIS), R.R., quest’ultima

rappresentata dal padre esercente la potestà RA.FR.

(OMISSIS), entrambe eredi di D.F.R.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Paolo Emilio 7, presso LO

studio dell’avvocato MARIA D’ADDABBO, rappresentati e difesi

dall’avvocato SALVATORE MELO;

– controricorrenti allo IACP e RIC.ti in via incidentale anche contro

Comune, nonchè controricorrenti nei confronti del ricorso

incidentale del Comune –

e contro

COMUNE SAN SEVERO, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria 2, presso lo studio

dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARIO LUCIANO CARLINO, come da procura speciale a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente nei confronti dello IACP e di R.F. e

Fr., nonchè ricorrente in via incidentale nei confronti di

questi ultimi e controricorrente al ricorso incidentale dei R.-

avverso la sentenza n. 44/2010 della CORTE D’APPELLO DI BARI,

depositata il 19/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito l’Avvocato Carlino, che si riporta agli atti e alle

conclusioni assunte;

udito il sostituto procuratore generale, dott. CAPASSO Lucio, che

conclude per la cessazione della materia del contendere per il

ricorso incidentale del Comune e dei signori R. nei reciproci

confronti; per il rigetto del ricorso principale e per

l’inammissibilità dei restanti ricorsi incidentali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Così la sentenza impugnata riassume la vicenda processuale.

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, D.F. M., + ALTRI OMESSI subentrammo i suoi eredi S.A., D.F.R., + ALTRI OMESSI premesso di essere proprietari pro indiviso del terreno indicato nel predetto atto; che ognuno di loro era altresì proprietario esclusivo di albi appezzamenti di terreno attigui al primo e meglio specificati nello stesso atto; che tutti quei terreni erano ricompresi nella zona li del vigente P.R.G. di San Severo, con indice di fabbricabilità fondiaria di 5,4 mc/mq, ed erano stati inclusi nel 1973 nel piano di zona per l’edilizia economica e popolare del predetto Comune ai sensi della L. n. 167 del 1962; che per l’attuazione del predetto piano il Comune di San Severo aveva emesso diversi provvedimenti di occupazione di urgenza dei predetti terreni, alcuni a favore dell’IACP di Foggia ed altri a favore dello stesso Comune: che contro

quei decreti essi avevano proposto ricorso al TAR della Puglia, il quale li aveva annullati tutti, compresa la Delib. n. 1322176 della Giunta Regionale della Puglia di ratifica del D.P. n. 3979 del 1975 di approvazione del piano 167; che pertanto l’acquisizione dei terreni era diventata abusiva; che su buona parte di essi erano stati costruiti diversi alloggi dall’IACP, mentre altra parte era stata utilizzata dallo stesso Comune di S. Severo; che essi quindi non potevano esercitare nè il potere di ritenzione, nè quello di rimozione previsto dall’art. 936 c.c.; tutto ciò premesso, convenivano in giudizio Comune di San Severo e Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’occupazione dei loro terreni, con rivalutazione monetaria, interessi e quant’altro spettante, oltre alla rifusione delle spese di giudizio”.

2. “Si costituiva in giudizio l’IACP della Provincia di Foggia, eccependo l’incompetenza per materia del Tribunale adito e chiedendo il rigetto della domanda, perchè destituita di ogni fondamento, e in subordine per difetto di giurisdizione dell’AGO. Deduceva: a) che parte del terreno occupato, compresa nell’ambito delle aree PEEP, il Comune di S. Severo l’aveva atqibuita al Consorzio Costruttori della Capitanata per la realizzazione di alloggi di tipo economico e popolare e che pertanto la domanda andava estesa anche ad esso; h) che nelle more era intervenuta sia l’approvazione del piano m1/2anistico, che l’emanazione del decreto di esproprio, nonchè il deposito dell’indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti, rifiutata dagli attori; c) che conseguentemente il preteso diritto al risarcimento si era convertito automaticamente in quello al pagamento della giusta indennità, L. n. 865 del 1971, art. 19 per la quale la competenza spettata alla Corte di Appello di Bari”.

3. “Si costituiva in giudizio il Comune di San Severo, eccependo preliminarmente anch’esso la propria carenza di legittimazione passiva e ribadendo sostanzialmente quanto aveva già dedotto dall’IACP sull’intervenuta approvazione del piano urbanistico, a seguito della quale era stata definitivamente eliminata ogni perplessità sulla efficacia della procedura espropriativa. Da ciò discendeva che l’azione di risarcimento dei danni proposta dagli attori non poteva anche convertirsi automaticamente in opposizione alla stima dell’indennità, perchè non ancora era stato emanato il provvedimento definitivo ablativo della proprietà privata e, laddove ciò fosse stato possibile, la competenza era della Corte di Appello di Bari e non del Tribunale. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la parziale carenza di legittimazione passiva del Comune convenuto e, nel merito, rigettarsi la domanda attorea perchè infondata in fatto ed in diritto: in subordine, dichiarasi il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e, in via ancora non gradata, l’incompetenza per materia”.

4. Disposta CTU e supplemento, depositati documenti, “la causa veniva decisa con sentenza del 27.12.2001, con la quale il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda, condannando il Comune di S. Severo al pagamento in favore degli attori della somma di Lire 3.994.324.000, nonchè l’IACP al pagamento in fiume degli attori della somma di Lire 2.435.933.000, con rivalutazione secondo indici Istat dal 14.2.1999 al soddisfo e interessi legali dal 17.11.1980 al soddisfo; condannava il Comune di S. Severo e l’IACP alla rifusione delle spese di giudizio in favore degli attori”.

5. “Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l’Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Foggia (IACP), eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’azione per difetto dei presupposti e delle condizioni dell’azione, nonchè il difetto di legittimazione passiva dell’Istituto appellante perchè estraneo al fatto illecito, occupazione illegittima, denunziato dagli attori.

Lamentava inoltre la violazione dell’art. 2697 c.c., deducendo la carenza di prova in ordine alla titolarità in capo agli attori dei beni oggetto della controversia, nonchè la violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 e successive modifiche sostenendo che la somma liquidata dal tribunale era errata non solo perchè calcolata in violazione della normativa vigente, ma anche per la illegittima liquidazione cumulativa della svalutazione monetaria e degli interessi. Con separato atto, di cui successivamente veniva disposta la riunione al gravame proposto dall’IACP appellava per la riforma della impugnata decisione il Comune di San Severo, eccependo in via preliminare l’estinzione del giudizio; nel merito deduceva la carenza di interesse ad agire alla data di proposizione della domanda (22.12.1981); contestava inoltre il quantum liquidato dal primo giudice, in quanto, gettando i presupposti dell’illecito aquiliano nelle occupazioni dei suoli disposte dal Comune, si doveva dare applicazione dei criteri riduttivi L. n. 359, ex art. 5 bis id..; da ultimo deduceva l’erroneità della liquidazione degli interessi legali dal 17.11.1980 al soddisfo, sulla somma rivalutata secondo indici Istat. Si costituivano gli appellati D.F.A., + ALTRI OMESSI contestando le avverse eccezioni e deduzioni, di cui chiedevano l’integrale rigetto; proponevano, a loro volta, appello incidentale, contestando i parametri adottati dal ctu ing. T., che oltretutto nella valutazione del danno aveva avuto presente solo la patte di suolo edificabile e nulla aveva detto della parte destinata a strade, parcheggio e strutture collettive, che costituivano pur sempre proprietà degli attori e della quale gli stessi erano stati privati ad opera del Comune di San Severo. Deducevano, pertanto, che le somme spellanti erano di gran lunga superiori a quelle quantificate dal ctu, e riconosciute dal Tribunale di Foggia.

Richiamavano le conclusioni della c.t.p. a firma dell’ing. C., depositate il 29.04.1999, dalle quali poteva evincersi che il prezzo di mercato del suolo dei D.F., riferito all’anno 1980, era superiore a Lire 25.000 a metro quadro, laddove, avendo presenti gli indici di fabbricabilità ed i costi di costruzione, il prezzo del suolo si aggirava intorno a Lire 92.000 a metro quadro”.

6…. “La Corte, ritenuta la necessità di disporre una nuova c.t.u., alla luce delle contestazioni prospettate dagli appellanti incidentali in ordine all’elaborato peritale di primo grado a firma dell’ing. T., nominava l’ing. P.M., dando incarico allo stesso, avuto riguardo alla documentazione in atti, alle osservazioni delle parti contenute negli atti processuali ed in particolare alla consulenza tecnica di ufficio ed alla relazione integrativa a firma dell’ing. T., alla memoria di replica degli appellanti incidentali, alle relazioni del c.t.p. ing. C., nonchè a quant’altro ritenuto utile acquisire presso terzi al fine della presente indagine, di accertare, relativamente ai beni trasformati irreversibilmente dal Comune di San Severo e dall’I.A.CP., l’ammontare del risarcimento del danno dovuto a ciascun proprietario, rispettivamente dal Comune e dall’I.A.C.P., considerando il valore venale di ogni bene al momento della sua irreversibile trasformazione (17.11.1980) ed utilizzando come criterio di calcolo il metodo sdintetico-comparativo che tenesse conto dei reali valori di mercato”.

7. La Corte di appello di Bari respingeva gli appelli del Comune e dello IACP, mentre accoglieva l’appello incidentale degli appellati, liquidando in loro favore una somma superiore a quella della sentenza di primo grado sia nei confronti del Comune che nei confronti dello IACP. 8. Impugna tale decisione lo IACP, che formula due motivi di ricorso con riguardo all’affermata responsabilità e solidarietà col Comune quanto ai danni riconosciuti alle parti. Il Comune di San Severo ha resistito con ricorso e ha avanzato ricorso incidentale nei confronti di R.F. e Fr., nonchè resiste con controricorso al ricorso incidentale R.. R.F. e R. hanno depositato controricorso nei confronti dello IACP e avanzato ricorso incidentale anche nei confronti del Comune, nonchè depositato controricorso con riguardo al ricorso incidentale del Comune.

Il Comune di S. Severo e R.F. e R. hanno depositato rinunce, reciprocamente accettate, quanto ai ricorsi incidentali avanzati nei relativi rapporti. Il Comune e lo IACP hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A. Il ricorso principale dello IACP. 1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo si deduce: violazione e falsa applicazione dei principi regolatori della materia in ordine alla legittimazione passiva per risarcimento derivante da occupazione illegittima, con violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., artt. 2043 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 ed art. 111 Cost..

La Corte d’Appello di Bari ha errato nel rigettare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall’Iacp, perchè, contrariamente a quanto affermato dalla Corte locale, l’Istituto non era stato delegato alla procedura ablatoria, ma solo alla realizzazione dell’opera. La Corte d’Appello è incorsa in “errore nella valutazione degli elementi in fatto e in diritto, e nelle risultanze processuali, affermando principi contraddittori. Dalla CTU, a cura dell’Ing. P.M., depositata all’udienza del 03/12/2008, risultava che, il Comune di San Severo era il soggetto legittimato a procedere all’occupazione d’urgenza dei suoli di proprietà degli eredi D.F., in virtù dei seguenti provvedimenti: D.P.G.R. 3 maggio 1976, n. 885; D.ASS LLPP 09 agosto 1977, n. 1040; Decreto Sindacale 11 ottobre 1978, n. 7; D.P.G.R. 20 febbraio 1978, n. 293; b) il Comune di San Severo procedette direttamente all’occupazione di urgenza dei suoli di proprietà degli eredi D.F. (di oltre 80.000 mq.) ad eccezione della piccola superficie di mq 7.984 occupata dall’IACP ma sempre “… in nome e per conto del Comune di San Severo ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 60” in virtù del D.P.R.G. n. 885 del 1976; c) dopo l’occupazione di urgenza, il Comune di San Severo in data 1/10/79 stipulò le convenzioni rep. un. 7355 e 7356, con le quali concesse all’IACP il diritto di superficie su di una estensione di mq.

37.739,75 che dovevo essere definita dopo la materiale realizzazione degli interventi costruttivi delegata al medesimo Istituto; d) la superficie “irreversibilmente trasformata” dall’IACP per i propri fini istituzionali è sostanzialmente quella di mq. 27.964 determinata dal ctu di prime cure, Ing. T.. Detta superficie è stata tuttavia ratificata in mq. 27.020 atteso che, come riferito dall’Ing. P., il precedente CTU Ing. T. era “incorso in un errore di mero calcolo nella determinazione della superficie della particella 322”. Sulla base di tali elementi, secondo il ricorrente, consegue che “il Comune di San Severo, Ente espropriante in in virtù dei provvedimenti amministrativi specificamente indicati dal CTU, ha occupato in via d’urgenza tute le aree di proprietà dei sigg.ri D.F., ivi compresa quella di mq. 27.020 trasformata dallo IACP per i propri fini istituzionali e, con le precisate convenzioni, ha concesso il diritto di superficie e delegato l’Istituto alla sola realizzazione dell’opera pubblica. Con l’ulteriore conseguenza che l’IACP “non può essere ritenuta responsabile dei danni lamentati dagli attori a seguito della occupazione illegittima della superficie irreversibilmente trasformata perchè, come si evince dalle suindicate convenzioni n. 73551 Rep e n. 73561 Rep dell’1/10/79, il Comune, dopo aver dato atto di aver provveduto alla occupazione d’urgenza dei lotti n. 421 e n. 446 di mq 29.004 di proprietà degli attori, concedeva allo IACP il diritto di superficie sulla predetta area, si riservava di definire, a propria cura e spese, l’iter amministrativo per l’esproprio, e autorizzava l’Istituto alla realizzazione di alloggi economici e popolari, secondo un programma costruttivo che l’esponente pacificamente realizzò nei termini convenuti (sul punto non vi è mai stata contestazione tra le parti)”. Secondo il ricorrente, non vi fu “alcuna delega nè per l’esecuzione della procedura di occupazione d’urgenza (già eseguita dal Comune) nè per il completamento della procedura espropriativa”.

Il ricorrente richiama al riguardo la sentenza n. 9040/08 delle SS.UU. che “hanno ribadito che nel caso di delega da parte dell’Ente espropriante, limitata alla realizzazione dell’opera pubblica, va esclusa la responsabilità del delegato in ordine alla richiesta di risarcimento del danno da occupazione appropriativa”. Osserva inoltre che l’IACP era tenuto all’adempimento delle obbligazioni assunte con la convenzione e che irreversibile trasformazione dell’immobile venne attuata nel periodo in cui il provvedimento di occupazione, assistito dalla generale presunzione di legittimità, era valido ed operante, senza che fosse mai intervenuto in quel periodo alcun ordine di sospensione dei lavori”. Osserva che nella attività svolta non era possibile “ravvisare una qualsiasi negligenza, impudenza e imperizia nel comportamento dell’IACP, ovvero nel procedimento ablativo compiuto, caducato successivamente per ragioni ad esso Istituto estranee; non vi era, quindi, “possibilità, pertanto, di individuare tutti gli elementi della responsabilità aquiliana (condotta attiva od omissiva, elemento psicologico della colpa, danno, nesso di causalità tra condotta e pregiudizio), nei comportamenti dell’IACP”.

1.2 – Col secondo motivo si deduce: “Omessa, insufficiente o contraddittoria pronunzia sulla richiesta di condanna in solido del Comune di San Severo con l’Iacp al pagamento delle somme rivendicate dagli attori. Violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, degli artt. 1292 e 2055 c.c., in relazione agli artt. 112 e 360 c.p.c”. Afferma il ricorrente che sul punto la sentenza “è manifestamente carente, insufficiente o contraddittoria”, formulando il motivo in via gradata. Osserva, al riguardo, il ricorrente che pur avendo la Corte locale correttamente affermato che “il danno sarebbe”… ascrivile al soggetto autore materiale delle opere, che resta solidalmente obbligato con l’ente espropiante…”, tuttavia, allorchè ha pronunziato il dispositivo di condanna dell’IACP al pagamento delle somme dovute agli attori, per quanto ritenuto di sua competenza, ha completamente ed immotivatameme omesso di provvedere ad estendere siffatto onere anche al Comune di San Severo in via solidale con l’Istituto ricorrente”. Osserva che, anche addove si ritenesse l’IACP investito delle procedure di esproprio (ma lo si nega), sia pur limitatamente alle aree di propria competenza, in ogni caso il Comune delegante risponderebbe solidalmente con l’IACP dell’operato di quest’ultimo… secondo i principi fissati dalla L. n. 865 derl 1971, art. 325 e 60. Rileva che, sulla base di tale normativa, “il contenuto della delega si esaurisce in un mero incarico a compiere in nome e per conto dell’amministrazione suddetta uno o pii? alli necessari al perfezionamento del procedimento ablatorio e che l’ente territoriale acquista comunque ex art. 35 legge la proprietà dell’area, risultando quindi, il beneficiario sostanziale dell’espropriazione, nonchè il soggetto indicato quale espropriante nei decreti ablativi.

B. Il ricorso incidentale R..

Il ricorso è stato avanzato nei confronti dello 1.103 e del Comune di San Severo e riguarda la ritenuta erronea determinazione del valore a mq delle varie aree, individuato in misura inferiore al valore di mercato, con conseguenti effetti sulla determinazione finale dell’entità del danno. Come già sinteticamente indicato nella parte relativa allo svolgimento del processo, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso nei confronti del Comune, che ha accettato la rinuncia. Sicchè, nei rapporti tra le parti va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Il ricorso deve comunque essere esaminato con riguardo al rapporto con lo IACP. 1. Con l’unico motivo di si le ricorrenti lamentano che la Corte di Appello è pervenuta ad una erronea determinazione del danno provocato dall’usurpazione, per essere incorsa nel vizio di motivazione di cui al punto 5) dell’art. 360 c.p.c.”. Rilevano che la Corte di Appello di Bari, dopo avere correttamente statuito che, nel caso di occupazione usurpativa, il danno arrecato va parametrato e liquidato con riferimento al valore venale dei beni, ha poi palesemente errato nella concreta determinazione di tale danno”, avendo fondato il suo convincimento sulle erronee valutazioni del CTU designato in quel grado. Quest’ultimo infatti ha adottato “dapprima per la valutazione dei suoli un incongruo criterio di comparazione, in quanto ha utilizzato valori di raffronto ottenuti mediante una soggettiva elaborazione di dati, riferita gli atti di trasferimento assunti in considerazione, quantomeno assolutamente estranea all’applicazione del richiesto criterio sintetico-comparativo, atteso che tali atti sono stati assoggettati ad accertamento da parte dello Ufficio del Registro e la ricorda non ha comunque condotto ad una corretta determinazione dei reali valori delle alienazioni, in quanto conclusasi con atti di adesione per rettifica o con condono tributario”. In stesso Consulente, poi, proseguono le ricorrenti, ha “abbandonato la metodologia prima utilizzata… fornendo poi, con l’utilizzazione di corretti elementi di raffronto, la specificazione del reale valore da assegnare ai suoli, quale accertato a seguito di indagini da lui eseguite presso operatori immobiliari, che avevano operato in quegli anni ed in quelle zone, per suoli aventi le medesime destinazioni urbanistiche di quelli oggetto di controversia, cifrabile in importo superiore a Lire/mq 75.000″. Ed il medesimo Consulente, proseguono ancora le ricorrenti, ha richiamato valori unitari in quegli anni accettati dalla Commissione Tributaria Centrale che risultavano del 60 – 65% superiori a quelli indicati negli atti presi in considerazione dal Consulente stesso”, nonchè ha individuato “il valore delle aree in Lire/mq 81.000” e ha rilevato che “il “Sole 24 Ore”, sulla base dei dati ISTAT rilevati per il 1980, aveva assegnato alle medesime aree il ben maggiore valore unitario di Lire/mq 134.900″ e ha rilevato, infine, che, “utilizzando il costo base di produzione e la percentuale di incidenza del suolo, riferiti ad edifici ultimati entro il 1980, quali specificati dal D.P.R. 9 aprile 1987, n. 279 perveniva ad una stima del valore unitario dei suoli in questione pari a Lire/mq 99.360”.

Da tali Elementi discende, secondo le ricorrenti, “a) la carenza ed apoditticità della motivazione adottata nella sentenza impugnata, nella quale, sul punto, la Corte di Appello si limita ad offrire uno scarno giudizio di congruità della stima eseguita dal Consulente, peraltro mostrando di ignorare ed omettendo di considerare che lo stesso Consulente, nella sua relazione, oltre a pervenire alle risultanze ottenute con la censurata elaborazione (quelle di fatto utilizzate nella statuizione), aveva altresì sottoposto all’attenzione del Collegio – che sul punto ha del tutto taciuto –

anche le ulteriori risultanze derivanti dalla corretta applicazione del criterio sintetico – comparativo, quali evidenziate da indagini all’uopo eseguite e dagli esposti elementi confermativi di tali stesse risultanze; b) l’incongruenza, contraddittorietà e carenza della medesima motivazione – se ed in quanto si ritenga che la stessa abbia recepito per relationem i motivi esposti dal Consulente nella relazione di stima – in quanto non viene offerta, sulla base di una valutazione comparativa, una attendibile e coerente determinazione del valore dei suoli per la quale il medesimo Consulente aveva pure indicato, con un appropriato e diverso metodo di valutazione, ben più conducenti e rilevanti risultanze, c) la carenza o, comunque, insufficienza della motivazione, laddove viene ignorato ed omesso l’esame e la valutazione delle ulteriori risultanze offerte nella relazione di consulenza e delle ragioni poste a supporto, quali accertate con le indagini all’uopo eseguite e con la riprova offerta dagli esposti elementi confermativi, senza che della pur rilevante circostanza vengano in alcun modo chiarite le ragioni che ne avrebbero correttamente sopportato il mancato accoglimento.

C. Il ricorso incidentale del Comune.

Il Comune di San Severo ha proposto ricorso incidentale limitatamente all’IACP ed agli Eredi di D.F.A. ( R.F., R.R. e per essa R.F., genitore esercente la potestà)”.

Come già detto il Comune ha rinunciato al suo ricorso nei confronti degli eredi D.F.A., che hanno accettato la rinuncia..

Anche in questo caso, nei rapporti tra le parti, va dichiarata cessata la materia del contendere.

Resta invece da esaminare il ricorso incidentale nei confronti dello IACP. 1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo si deduce: “1 violazione per mancata applicazione dei principi relativi alle “possibilità legali ed effettive di edificazione” di cui (alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis prima e poi) al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 3. Omessa, insufficiente, apparente, illogica e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5″.

Osserva il Comune che il CTU designato in appello, all’esito delle sue valutazioni e “a seguito della applicazione di… criteri, del tutto elusivi della ricerca del reale valore di mercato, e basato essenzialmente sulla “omogeneità” degli elementi da comparare,… è poi pervenuto ai seguenti valori unitari medi Lire/mq 47.515, per le aree destinate alla edilizia residenziale, Lire/mq 35.108 per le aree destinate alla edilizia scolastica e Lire/mq 6.554 per le aree destinate alle aree inedificabili. Rileva il Comune di aver rappresentato “nel corso delle difese del 2 grado… che, secondo la Suprema Corte, il valore delle aree in zona omogenea di espansione richiede comunque rigorosi abbattimenti in ragione delle esigenze di realizzazione delle urbanizzazioni, le quali normalmente si realizzano a mezzo di piani di lottizzazione o di piani particolareggiati” … e ciò comporta un abbattimento del valore delle aree nella consistente misura, nei casi decisi nelle Sentenze richiamate, finanche del 70%, per la necessità di destinare il residuo a strade, parcheggi, zone di rispetto ecc. ecc.). Afferma, quindi, il ricorrente che “non ritenendo possibile che il metodo sintetico comparativo possa essere applicato in violazione dei criteri normativi dati dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 3 (e prima dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis), non d può non considerare che la edificabilità legale non può essere, in assoluto, sacrificata in livore della edificabilità di fatto”.

Conclude quindi rilevando che la sentenza impugnata ha del tutto acriticamente recepito le risultanze peritali del CTU sulla determinazione del valore dei suoli in questione, nonostante fossero basate sulla errata applicazione del metodo sintetico comparativo, avendo il CTU omesso di basarsi su dati omogenei di comparazione”.

Rileva che comunque la Corte locale ha errato nel definire i criteri posti a fondamento dell’Ordinanza ammissiva della Ctu “in quanto emessa in violazione del principio normativo delle possibilità legali ed effettive di edificazione dato in ultimo dal D.P.R. n. 327 del 2001 art. 37, comma 3”. Richiama al riguardo Cass. 2010 n. 17679 e n. 20505.

1.2 – Col secondo motivo si deduce: “violazione per mancata applicazione dei principi di cui al D.M. 2 aprile 1968 ed alla L. n. 1150 del 1942, artt. 7 e 41 quinquies: violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37; omessa, insufficiente, apparente, illogica e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello ha del tutto acriticamente condiviso e recepito le risultanze peritali del nominato CTU sulla determinazione del valore dei suoli in questione, che ha riferito le valutazioni “all’indice di fabbricabilità fondiario o a quello fondiario medio”, senza “dar modo di comprendere quale criterio in concreto sia stato applicato: indice di fabbricabilità fondiario o l’indice di fabbricabilità medio) e comunque fondando la sua decisione “sulla censurabile scelta di rinunziare ad applicare l’indice di fabbricabilità territoriale, in favore dell’indice di fabbricabilità fondiario, pur non ricorrendone le condizioni”.

D. Il ricorso principale dello IACP va rigettato.

1. Il primo motivo è infondato e va rigettato.

Pur imponendosi un’emenda/integrazione del percorso argomentativo seguito dalla corte distrettuale, occorre rilevare che è la pronuncia delle sezioni unite 9040/2008 (e già prima la n. 10922/05) che distingue, ai fini del riparto delle responsabilità risarcitorie tra Comune e IACP la delega dello IACP al compimento dei soli lavori dalla delega al compimento anche delle operazioni di espropriazione.

In entrambi i casi però il presupposto è che vi sia stata una valida dichiarazione di pubblica utilità ed una valida intrapresa del procedimento espropriativo, anche se, poi, sia mancata la emanazione del decreto di esproprio nel termine di occupazione temporanea. Nel caso in questione invece l’occupazione è stata ritenuta illegittima ab origine essendo stato annullato con effetto ex tunc dal giudice competente lo stesso piano in zona. Sicchè, in mancanza del decreto di occupazione legittima, a sua volta conseguente alla mancanza di dichiarazione di pubblica utilità (vedi sentenza foglio 15) è sufficiente, per radicare la responsabilità dello IACP il fatto che sia stato “autore materiale” delle opere e materiale occupante dei fondi (vedi Cass. 3513/93; 4061/86; 3780/74).

L’annullamento giudiziale (con pronuncia passata in giudicato) anche del piano di zona è ex tunc e non lascia sopravvivere alcun segmento temporale di legittimità dell’occupazione da parte dello IACP. Restano così assorbite le ulteriori deduzioni difensive svolte sul punto dal controricorrente Comune.

2. Il secondo motivo è inammissibile. La corte distrettuale ha individuato gli specifici, ex art. 342 c.p.c., motivi di appello principale dello IACP (vedi sentenza foglio 5) e tra questi motivi non figura la richiesta di condanna solidale con il Comune, nè la ricorrente IACP può dolersi del mancato accoglimento del motivo d’appello incidentale dei D.F., motivo peraltro non proposto, e neanche può dolersi del mancato accoglimento da parte del tribunale delle richieste attorce di primo grado relative alla solidale condanna del Comune e dello IACP. Va inoltre osservato che se un motivo di appello dello IACP fosse esistito, anche ove implicitamente proposto e ricompreso nella carenza di legittimazione passiva di esso IACP, la censura si sarebbe dovuta proporre quale omessa pronuncia su di un motivo d’appello, ex art. 360 c.p.c., n. 4 e non già quale omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, stante la non fungibilità delle due ipotesi (vedi Cass. 544/06). Infine, va pure rilevato che l’interesse giuridicamente rilevante del condebitore solidale alla condanna anche dell’altro debitore giustificato ove il primo) abbia proposto domanda di regresso nei confronti del secondo, il che non ricorre comunque nel caso di specie.

E. Il ricorso incidentale del Comune nei confronti di IACP. Il ricorso è inammissibile e comunque infondato, inammissibile per carenza di interesse. Ed infatti entrambi i motivi attengono, sotto diverse angolazioni, alla determinazione del valore dei suoli.

Sennonchè, la mancanza di solidarietà passiva tra Comune e IACP rende irrilevanti le censure nei confronti dello IACP, mentre nei confronti delle altre parti occorre osservare che nei riguardi dei D.F. vi è stata rinuncia al ricorso e che il ricorso incidentale del Comune è stato proposto solo nei confronti delle parti non acquiescenti (vedi ricorso incidentale foglio 44).

Ove poi si possa ritenere che il ricorso incidentale del Comune nei confronti dello IACP sia sostanzialmente condizionato all’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale dello IACP il rigetto del detto mezzo di gravame determinerebbe, in ogni caso, l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

F. Ricorso incidentale R. nei confronti di IACP. Il ricorso è inammissibile e comunque infondato. La censura non è iscritta in alcun specifico motivo di ricorso in violazione del dettato dell’art. 366 c.p.c., n. 4; ma anche ove si volesse ritenere sostanzialmente proposto il motivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 la censura non può risolversi in una diversa valutazione dei fatti e delle risultanze peritali, specie ove si consideri che le obiezioni “tecniche” mosse alle relazioni peritali sono state accuratamente valutate dal giudice distrettuale attraverso la condivisione dell’elaborato suppletivo del CTU. G. Il ricorso incidentale del Comune nei confronti dei R. e il ricorso incidentale di questi ultimi nei confronti del Comune.

Stante le reciproche accettate rinunce può essere dichiarata l’estinzione del giudizio tra le parti nei reciproci rapporti.

H. Non v’è da pronunciare sulle spese nei rapporti tra Comune e R., mentre per i restanti rapporti si ritiene si possa disporre la compensazione delle stesse in relazione all’esito finale del giudizio e alla relativa complessità delle questioni trattate.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio tra il Comune ed eredi D. F.A., nulla spese tra le dette parti. Rigetta il ricorso principale dello IACP, nonchè i ricorsi incidentali del Comune e dei R. nei confronti dello IACP. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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