Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13648 del 04/06/2010
Cassazione civile sez. lav., 04/06/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13648
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, via Plinio
n. 21, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che assieme
all’Avvocato TRIFIRO’ SALVATORE la rappresenta e difende per procura
a margine del ricorso;
– ricorrente –
e contro
M.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 325/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 28/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;
udito l’Avvocato FIORILLO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro di Sondrio, M.R. chiedeva che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ad una serie di contratti di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a..
Accolta la domanda con riferimento al contratto stipulato per il periodo (OMISSIS) (OMISSIS) e proposto appello da Poste Italiane, la Corte d’appello di Milano con sentenza depositata in data 28.4.06 rigettava l’impugnazione.
Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per Cassazione successivamente illustrato con memoria.
Non ha svolto attività difensiva M..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agli atti è depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale del 6.2.09, dal quale risulta che M.R. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).
Nulla deve disporsi per le spese, non avendo il M. svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla statuendo per le spese.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010