Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13647 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.30/05/2017),  n. 13647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1012/2014 proposto da:

B.A., A.R., BI.AL., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 29, presso Io studio

dell’avvocato VALERIA MARSANO, rappresentati e difesi dagli avvocati

MARCELLO MUROLO e MARIA CITRO;

– ricorrenti –

contro

B.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO

19, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TORRE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MATTEO DE CRESCENZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 199/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO

depositata il 16/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/04/2017 dal Dott. DARIO CAVALLARI;

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 20 ottobre 1994 B.T. conveniva, davanti al Tribunale di Salerno, A.R., B.A. e Al., lamentando la lesione della quota di legittima ad essa spettante dell’eredità del padre B.C. e chiedendo, quindi, l’accertamento della natura di donazione di alcuni atti e la divisione dell’asse.

L’attrice premetteva che:

a) l’asse ereditario era composto da numerosi immobili e da ingenti somme di denaro;

b) il de cuius aveva acquistato un appartamento al figlio A. e alla figlia Al. due locali terranei;

c) il padre aveva pure volturato, in favore della figlia Al., la concessione della scuola guida da lui gestita;

d) gli atti summenzionati dissimulavano delle donazioni.

Si costituivano i convenuti che, contestate le premesse della domanda di controparte, chiedevano, previa redazione dell’inventario, la divisione dell’asse.

Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 2776/09, respingeva le domande di simulazione e, rigettate le altre istanze, divideva l’asse, assegnando due immobili alla moglie del defunto e stabilendo che le porzioni immobiliari individuate sub a, b e c, fossero attribuite ai figli mediante sorteggio.

B.T. proponeva appello con atto notificato in data 23 luglio 2010, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

La Corte di appello di Salerno, nella resistenza degli appellati, con sentenza n. 199/13, rigettava l’appello.

Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Salerno hanno proposto ricorso per cassazione A.R., B.A. ed Al., articolandolo su un motivo, con cui hanno chiesto la cassazione della sentenza con rinvio.

B.T. si è costituita con controricorso, domandando il rigetto del ricorso.

1. Con un unico motivo di ricorso A.R., B.A. ed Al. deducono la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel porre a carico della massa la metà delle spese processuali nonostante B.T. fosse risultata totalmente soccombente in appello.

Per costante giurisprudenza, nei procedimenti di divisione giudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (Cass., Sez. 2, n. 22903 dell’8 ottobre 2013, Rv. 628295).

In particolare, non può ritenersi che dal mero rigetto integrale dei motivi di gravame derivi automaticamente una valutazione di eccessività ed inutilità della relativa attività difensiva.

Nella specie, la corte territoriale ha ritenuto, sulla base del proprio prudente apprezzamento, non sindacabile, quindi, nella presente sede, attenendo al merito della vicenda, che la metà delle spese affrontate dalle parti nel giudizio di appello fossero inerenti al giudizio di divisione, mentre l’altra metà concerneva le domande che esulavano dalla procedura divisoria e, con riferimento alle quali, l’attuale resistente era rimasta soccombente.

Con riguardo solo a queste ultime domande, pertanto, ha trovato applicazione il principio della soccombenza, essendovi stata evidentemente una resistenza qualificabile come inutile.

2. Il ricorso va, quindi, respinto.

3. le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015, Rv. 636018-01).

PQM

 

La Corte,

– rigetta il ricorso;

– condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione in favore della controricorrente, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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