Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13647 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 05/07/2016), n.13647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22432/2015 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO, 2, presso lo studio dell’avvocato CARLO STOLZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato IVO MARIO RUGGERI;

– ricorrente –

contro

SALUMIFICIO F. DI F.L. & C. SNC;

– intimata –

per la correzione dell’errore materiale occorso nell’ordinanza n.

3810/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il

18/02/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che P.R. ha impugnato per revocazione l’ordinanza di questa Corte in data 19 giugno 2012 n. 13900, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 360 c.p.c., proposto dallo stesso P. contro un’ordinanza del Tribunale di Montepulciano emessa ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., in una controversia possessoria con il Salumificio F. di F.L. & C. s.n.c.;

che nell’ambito di tale giudizio per revocazione è stata depositata, in data 23 ottobre 2013, la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

“.. con il primo motivo si denuncia un presunto errore di calcolo da cui sarebbe affetta l’ordinanza di cui sopra per aver condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in Euro 2.200,00, oltre accessori di elegge, per un totale di Euro 3.035,00, in relazione ad una controversia il cui valore reale era di Euro 228,00;… il motivo è inammissibile in quanto non di errore materiale si tratterebbe, ma di errore di giudizio, a prescindere dal fatto che non viene spiegato come il valore di una controversia possessoria sia, ai fini della liquidazione delle spese, pari ad Euro 228,00;

… con il secondo motivo si deduce testualmente:

L’ordinanza è fondata su un errore di fatto risultante in maniera chiara e semplice dagli atti e documenti di causa. La Suprema Corte ha sicuramente preso un abbaglio nel dichiarare inammissibile un ricorso esclusivamente fondato sul diritto e su un consolidato orientamento della stessa Corte. Infatti non è stato richiesto il fascicolo di Ufficio alla cancelleria del Tribunale di Montepulciano del provvedimento di urgenza per cui la lettura dei documenti in esso contenuti su fatti decisivi avrebbe portato la Suprema Corte a decidere la controversia in un modo diverso, dichiarando il ricorso sicuramente inammissibile. Dai verbali di causa, nonchè dai documenti prodotti, la Suprema Corte avrebbe certamente rilevato che prima di emettere il provvedimento, il Giudice Unico, con estrema precisione e capacità, aveva istruito la causa, raccogliendo tutti gli elementi e le prove per definirla con un unico provvedimento conclusivo dell’intero procedimento, pertanto, avente natura di sentenza;… la doglianza è inammissibile, in quanto si invoca un errore di fatto che si riconosce non rilevabile dagli atti di causa (dal momento che il fascicolo del “provvedimento di urgenza” non era stato acquisito), nè può costituire un errore di fatto l’eventuale omessa acquisizione di tale fascicolo”;

che la Corte di cassazione, con ordinanza 18 febbraio 2014, n. 3810, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione;

che l’ordinanza è così motivata:

“… ritiene il collegio di condividere tale relazione, per cui il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese, in quanto il controricorso risulta essere stato redatto dal difensore in base al mandato in calce al controricorso relativo al giudizio conclusosi con la sentenza di cui è stata chiesta la revocazione, mentre sarebbe stata necessaria una procura ad hoc (cfr. implicitamente in senso la sentenza di questa S.C. 16 gennaio 2006 n. 700).

Diventa pertanto irrilevante la “querela di falso” proposta dal ricorrente nella “memoria” depositata, a prescindere dalla sua ritualità (cfr. sent. 23 luglio 2010 n. 17465).

Nessun provvedimento ugualmente va assunto in ordine alla stessa “querela di falso” proposta con riferimento alla sottoscrizione del controricorso (ed alla autentica della firma della relativa procura) depositato nel giudizio conclusosi con la sentenza di cui è stata chiesta la revocazione, in considerazione della sua inammissibilità, sempre a prescindere dalla sua ritualità, riguardando documenti relativi ad una fase processuale già conclusasi (implicitamente in tal senso: cfr. sent. 31 maggio 2011 n. 11964). Le eventuali pretese risarcitorie del ricorrente (consistenti, a quanto è dato comprendere, nella ingiusta condanna al pagamento delle spese del giudizio di cassazione) potranno essere fatte valere in sede penale”;

che il P. ha proposto, con atto notificato il 18 gennaio 2015, istanza per la correzione di “omissioni, errori materiali o di calcolo” occorsi nella ordinanza n. 3810 del 2014. L’intimata società non ha resistito con controricorso;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale sulla base della seguente relazione ex art. 380-ter c.p.c.:

“Ha chiesto il ricorrente: la riconvocazione di una nuova adunanza in camera di consiglio, affinchè il P. possa confermare alla presenza del pubblico ministero la querela di falso contenuta nella memoria depositata il 25 gennaio 2014, in quanto all’adunanza del 31 gennaio 2014 il cancelliere avrebbe omesso di trascrivere nel verbale di udienza la conferma della querela di falso da parte del ricorrente; la condanna del Salumificio F. a rimborsare al P. tutte le spese da lui pagate per il ricorso n. 29263 del 2010 in quanto nullo, per falsità della firma del difensore, sia nell’autentica del mandato che nella sottoscrizione del ricorso; in subordine, la correzione dell’errore materiale in cui sarebbe incorsa la Corte per le spese del ricorso n. 29263 del 2010, che in base al valore della causa di Euro 228 non potevano superare Euro 250, per l’attività svolta dal difensore di controparte.

Il ricorso appare inammissibile, perchè con esso in realtà si chiede, non la correzione di meri errori materiali, ma la revisione della decisione impugnata, lamentandosi errori di giudizio contenuti nella ordinanza di questa Corte”.

Letta la memoria di parte ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

che i rilievi critici mossi con la memoria depositata in prossimità della camera di consiglio non colgono nel segno;

che, difatti, il tenore della memoria evidenzia che con il ricorso si è formulata, non una istanza di correzione di errore materiale, ma una denuncia di un errore di giudizio derivante dalla ingiusta condanna alle spese per il travisamento degli elementi di fatto della causa, così inammissibilmente sottoponendosi ad una nuova impugnativa la decisione che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo la società intimata svolto attività difensiva in questa sede;

che risultando dagli atti che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui del T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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