Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13647 del 04/06/2010
Cassazione civile sez. II, 04/06/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 04/06/2010), n.13647
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO TRAPANI in persona del
Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
e contro
P.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 120/2004 del GIUDICE DI PACE di ALCAMO,
depositata il 22/03/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/05/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 22.3.2004, il Giudice di pace di Alcamo accoglieva l’opposizione proposta da Antonio P. avverso l’ordinanza ingiunzione del Prefetto di Trapani con cui gli era stato intimato il pagamento di Euro 2.181,94 per violazione al C.d.S. consistita in guida senza patente, in ragione del mancato rispetto dei termini previsti per l’emanazione dell’ordinanza ingiunzione.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di un solo motivo, l’UTG di Trapani; l’intimato non ha svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo in cui il presente ricorso si articola, ci si duole di falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 2, del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 203, 204 e 209 e L. n. 689 del 1981, art. 28, evidenziandosi come nel caso di specie, a fronte del verbale di constatazione della violazione contestata non fosse stata proposta opposizione in sede amministrativa o giudiziaria, di talchè il verbale stesso era divenuto titolo esecutivo.
In tale contesto, l’ordinanza ingiunzione assunta da Prefetto non costituiva titolo esecutivo in se stessa, ma soltanto atto della procedura esecutiva e, come tale non era soggetta al termine di emanazione previsto in caso di opposizione in sede amministrativa, ma solo a quello quinquennale di prescrizione previsto dal citato art. 209 citato.
il motivo è fondato; la motivazione adottata dal primo giudice che ha fatto applicazione dei termini di cui agli artt. 204 e 2, citati, è evidente frutto di un equivoco nella valutazione della fattispecie, in quanto risulta pacificamente dagli atti che il P. non aveva proposto opposizione in alcuna sede avverso il verbale di constatazione, che era divenuto pertanto titolo esecutivo;
l’ordinanza ingiunzione prefettizia, sulla base di quel titolo esecutivo, costituiva atto della procedura esecutiva e segnatamente invito al pagamento.
Attesa la riscontrata natura di tale atto, lo stesso non soggiace ovviamente al termine di cui all’art. 204 C.d.S., nè tanto meno a quello di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2, in ordine al quale la giurisprudenza di questa Corte ha avuto consolidatamente modo di escluderne l’applicabilità ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti dalla L. n. 689 del 1981, in ragione del carattere di particolare complessità ravvisatale in essi (cons., ex multis, Cass. n 6769 del 2004), ma quello di prescrizione di cui alla L. n. 689 citata, art. 28 cui l’art. 209 C.d.S., fa espresso richiamo.
In base alle considerazioni che precedono, l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio al giudice di pace di Alcamo, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente procedimento per Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Alcamo, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010