Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13646 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 19/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 19/05/2021), n.13646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2100-2020 proposto da:

D.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso o e legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 2549/2019 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata

il 27/11/2019 R.G.N. 330/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con decreto n. 2549/2019 il Tribunale di Potenza ha rigettato la domanda di protezione internazionale avanzata da D.B., cittadino del (OMISSIS).

2. Il Tribunale ha premesso che l’impugnazione aveva ad oggetto il provvedimento con il quale la Commissione territoriale aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, trasmettendo gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6.

3. Tanto premesso, ha osservato, per quanto ancora rileva in questa sede, che:

a) il ricorrente ha riferito di essere fuggito a causa della guerra in (OMISSIS) e all’attività di ribelli che, per reclutare giovani nelle file delle loro milizie, li aggredivano e rapinavano; di essere stato vittima di un’aggressione da parte di uomini mascherati che, anche dopo la sua dimissione dall’ospedale, lo avevano raggiunto per costringerlo alla guerra;

b) la narrazione non è credibile: il richiedente, sollecitato a narrare fatti ed episodi della sua vita, è apparso evasivo; le dichiarazioni rese sono vaghe e incerte; molti aspetti del racconto sono rimasti oscuri ed estremamente generici; l’allegazione della minaccia è dubbia, avendo il ricorrente dichiarato di non potere riferire nulla in merito all’identità dei suoi aggressori, nè alcun episodio relativo alla guerra in (OMISSIS) in generale;

c) quanto al profilo della sicurezza nel Paese di origine, pur avendo le fonti più recenti evidenziato che gruppi armati alleati di (OMISSIS) hanno significativamente incrementato i loro attacchi alle forze governative e alla forze di pace delle Nazioni Unite e che quindi il processo di pace avviato per porre fine alla crisi politico-militare 2012-2013 si è interrotto nel corso del 2017, non risulta che vi sia in (OMISSIS) uno stato di “violenza indiscriminata” sui civili, nè tanto meno un conflitto armato interno o internazionale.

4. Il decreto è stato impugnato da D.B. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, articolato in paragrafi.

5. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione tardiva al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

6. Il P.G. non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e motivazione apparente (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), con riguardo al diniego dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. Si censura la sentenza per avere ritenuto non credibile il narrato del richiedente asilo e per avere negato la protezione sussidiaria negando l’esistenza di una situazione di violenza generalizzata nel Paese di origine.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Occorre ribadire che nei giudizi aventi ad oggetto l’esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l’appellante o il ricorrente per cassazione, dall’onere – rispettivamente – di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa; di censurare in modo chiaro le statuizioni del giudice di primo grado; e di assolvere gli oneri di esposizione, allegazione ed indicazione richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., nn. 3, 4 e 6 (v. Cass. n. 28780 del 2020).

4. Il ricorrente ha assolto in modo solo formale i suddetti oneri. Il ricorso è del tutto astratto, limitandosi all’enunciazione di principi generali, senza nulla argomentare specificamente in merito alla fattispecie concreta.

5. Occorre pure aggiungere che il ricorso, nei pochi passaggi non afferenti alla descrizione astratta degli istituti giuridici, risulta avulso dalla fattispecie concreta dedotta in giudizio. In particolare:

a) nella parte in cui censura il decreto in merito alla valutazione del narrato del richiedente, fa riferimento alle “persecuzioni perpetrate nei suoi confronti dalla matrigna, la quale si era rivolta a uomini del suo villaggio per picchiarlo e minacciarlo di morte in caso si fosse sottratto al suo volere” (pag. 18 del ricorso), vicenda palesemente estranea alla narrazione del Diarra, come riferita dal Tribunale;

b) nella parte in cui censura il decreto in merito alla situazione di pericolosità del Paese di origine, richiama una presunta situazione di instabilità e pericolosità del (OMISSIS), laddove il ricorrente è cittadino del (OMISSIS).

6. Ad ogni buon conto, va osservato che il Tribunale è pervenuto ad un giudizio di inattendibilità intrinseca del narrato, evidenziando lacune e illogicità e, nel complesso, la non plausibilità dell’intera vicenda individuale oggetto del racconto. Dunque, il decreto, in base agli argomenti utilizzati, nel suo complessivo tenore testuale, ha espresso un giudizio di negazione della credibilità intrinseca, per cui deve escludersi che il giudice di merito fosse tenuto a procedere al controllo di credibilità estrinseca, che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito (cfr. Cass. n. 16925 del 2018, n. 7333 del 2015).

7. In merito alle fonti di informazione utilizzate, il decreto rispetta la regola di specificare la fonte informativa, che viene altresì riportata nelle parti salienti. Tanto premesso, è assorbente rilevare, come già affermato da questa Corte (Cass. n. 4037 del 2020), che il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del c.d. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate.

8. Il motivo, come già detto, non reca censure rispondenti a tali requisiti e presupposti di ammissibilità.

9. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, inammissibilità del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

11. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito (sent. n. 4315 del 2020) che la debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è “…normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall’aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell’obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell’iscrizione della causa a ruolo. L’attestazione del giudice dell’impugnazione, ai sensi all’art. 13, comma 1-quater, secondo periodo T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all’amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA