Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13646 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 05/07/2016), n.13646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3325-2015 relativo al regolamento di competenza d’ufficio

sollevato dal GIUDICE DI PACE DI ROMA con ordinanza in data 16

gennaio 2015 nel procedimento tra:

CONGREGAZIONE LEGIONARI CRISTO;

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), COMUNE DI FIUMICINO, COMUNE

MARANO EQUO, COMUNE MAVENO, COMUNE BRESCIA, COMUNE FIRENZE, COMUNE

META SORRENTO, COMUNE MILANO, COMUNE PIETRAVAIRANO, COMUNE RIETI,

COMUNE NAPOLI, ROMA CAPITALE, PREFETTURA ROMA, PREFETTURA AREZZO,

AGENZIA DEL TERRITORIO DI ROMA;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Dott ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che nel corso di un giudizio di opposizione avverso iscrizione di ipoteca ed atti presupposti (cartelle esattoriali e verbali di violazione al codice della strada) proposto dalla Congregazione Legionari di Cristo nei confronti di Equitalia Gerit s.p.a. (ora Equitalia Sud s.p.a.) ed altri, il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 15 marzo 2013, ha declinato la propria competenza in favore del Giudice di pace di Roma;

che riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato competente, il Giudice di pace di Roma, con ordinanza in data 16 gennaio 2015, ha sollevato conflitto, richiedendo d’ufficio il regolamento di competenza;

che il consigliere designato, nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., ha formulato una proposta di definizione nel senso dell’inammissibilità del conflitto, sulla base delle seguenti considerazioni.

“Anche ai fini della richiesta di regolamento di competenza d’ufficio valgono le regole poste dall’art. 38 c.p.c., sicchè il giudice dinanzi al quale la causa viene riassunta a seguito di declaratoria di incompetenza deve richiedere il regolamento di competenza entro i limiti temporali fissati dalla menzionata disposizione e, cioè, non oltre l’udienza di prima comparizione e trattazione o, per lo meno, entro tali limiti deve riservarsi di richiederlo (Cass., Sez. 3, 29 marzo 2003, n. 4863; Cass., Sez. 6-3, 20 luglio 2011, n. 15951).

Nella specie il Giudice di pace ha invece rilevato d’ufficio la propria incompetenza, sollevando conflitto, una volta superata tale preclusione.

Infatti, dagli atti di causa emerge che il processo dinanzi al Giudice di pace ha avuto una prima udienza il 31 ottobre 2013, nella quale il Giudice di pace ha dichiarato la contumacia di alcuni dei convenuti e ha avviato la causa alla decisione, fissando una successiva udienza di precisazione delle conclusioni.

Soltanto in esito a quest’ultima udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il 9 gennaio 2015, il Giudice di pace, ma ormai tardivamente, ha rilevato, per la prima volta, la propria incompetenza.”

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

che, pertanto la richiesta di regolamento di competenza d’ufficio deve essere dichiarata inammissibile;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 26 maggio 2015.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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