Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13646 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. II, 04/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso lo studio dell’avvocato IZZO RAFFAELE, Lungotevere

Marzio, 3, rappresentato e difeso dall’avvocato SALADINO DOMENICO;

– ricorrente –

e contro

COMUNE DI TRAPANI in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 125/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 09/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per l’accoglimento del sesto

motivo del ricorso, rigetto del resto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 17-12-1997 l’ingegnere R.N. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trapani il Comune di Trapani assumendo:

– con Delib. 6 novembre 1982, n. 3958, la Giunta Municipale di Trapani aveva affidato all’esponente l’incarico relativo allo studio della perimetrazione degli agglomerati abusivi di “(OMISSIS)”, “Frazione (OMISSIS)”, “Frazione (OMISSIS)” e “(OMISSIS)”;

– con Delib. di Giunta del 17 gennaio 1986 lo stesso Comune aveva incaricato l’istante della redazione dei piani particolareggiati di recupero dei quattro agglomerati anzidetti, dopo averne confermato le precedenti individuazioni, ai sensi della L.R. n. 37 del 1985;

– l’attore in esecuzione di tale incarico in data 22-10-1986 aveva trasmesso al Comune suddetto il p.p.r. per l’agglomerato ” (OMISSIS)”, piano che, nonostante la sua adozione da parte del Consiglio Comunale, non era stato approvato dal Commissario “Ad acta” sul rilievo che l’agglomerato non aveva i requisiti di legge;

– su richiesta del Comune di Trapani il R. aveva trasmesso un nuovo progetto di p.p.r. che era stato poi adottato ed approvato rispettivamente con Delib. consiliari 15 marzo 1990 e Delib. 27 marzo 1991 e, quindi, revocato, con richiesta all’esponente, da parte dell’Assessore all’Urbanistica, di predisporre una nuova rielaborazione del piano secondo le prescrizioni dell’organo tutorio;

– infine l’istante aveva trasmesso in data 27-7-1992 una nuova versione del p.p.r. che era stata, da ultimo, approvata con Delib. 23 dicembre 1992.

Tanto premesso, e rilevato di aver diritto all’intero compenso per l’elaborazione del progetto approvato con Delib. n. 123 del 1991 e di quello approvato con Delib. n. 176 del 1992, il R. chiedeva che, calcolati gli acconti ricevuti per L. 328.431.159, il Comune convenuto fosse condannato a corrispondergli il saldo, ammontante a L. 511.136.642, oltre accessori.

Costituendosi in giudizio il Comune di Trapani negava il fondamento della domanda attrice, di cui contestava anche il “quantum”, ed a tal fine deduceva l’illegittimità della doppia “parcellizzazione”, nonchè l’inadempimento del R. con riferimento alla prima stesura del piano risultato sovradimensionato rispetto a quello definitivamente approvato.

Con sentenza del 14-3-2000 il Tribunale adito rigettava la domanda attrice.

Proposto gravame da parte del R. cui resisteva il Comune di Trapani la Corte di Appello di Palermo con sentenza del 9-2-2004, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato i Comune di Trapani al pagamento in favore dell’appellante della somma di Euro 14.872,89 oltre agli interessi legali ragguagliati al T.U.S. stabilito dalla Banca d’Italia dalla domanda al saldo, ha compensato per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio ed ha condannato il Comune di Trapani al rimborso in favore del R. dei residui due terzi.

Per la cassazione di tale sentenza il R. ha proposto un ricorso articolato in quattro motivi illustrato successivamente da una memoria; il Comune di Trapani non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver affermato che la prima delibera comunale di approvazione del piano non aveva comportato affatto l’adozione del piano medesimo, in quanto tale delibera era stata oggetto di rilievi da parte dell’Assessorato Territorio ed Ambiente cui era stata inviata a norma della L.R. n. 37 del 1985, art. 16, u.c., n. rilievi recepiti e fatti propri dal Comune di Trapani.

Il R. rileva che con Delib. 25 ottobre 1988, il Consiglio Comunale di Trapani aveva adottato il progetto redatto dall’esponente nella stesura da lui proposta; aggiunge che l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con nota indirizzata al Sindaco di Trapani aveva riconosciuto che l’agglomerato “(OMISSIS)” possedeva i requisiti richiesti dalla L. R. n. 37 del 1985; successivamente, dopo che con Delib. 19 dicembre 1989 il Consiglio Comunale, preso atto di tale riconoscimento, aveva confermato l’incarico al R. della redazione del piano urbanistico suddetto in base alle indicazioni suggerite ed alla planimetrie vistate dallo stesso Assessorato, il ricorrente assume di aver ottemperato a tale incarico e di aver trasmesso il progetto modificato adottato poi dal Consiglio Comunale con Delib. 16 marzo 1990 e successivamente approvato con Delib. 27 marzo 1991.

Con il secondo motivo il R., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e segg. c.c. ed omessa e/o erronea applicazione degli artt. 3-7 e 10 del disciplinare d’incarico e degli art. 2, comma 2 e art. 12 della circolare LL.PP. 1-12-1969 n. 6679 (tariffa degli onorari per le prestazioni urbanistiche degli Ingegneri e degli Architetti), afferma che erroneamente la Corte territoriale ha disatteso l’argomento letterale, fondato sull’art. 3 del disciplinare d’incarico, con cui l’appellante aveva dedotto che il proprio diritto al compenso era già sorto alla data della delibera comportante l’adozione del piano.

Il ricorrente sostiene che in base all’art. 3 suddetto il progettista si era obbligato a presentare nel termine di due mesi uno studio di massima del P.P.R. su cui il Comune avrebbe dovuto dare il proprio benestare entro un mese, e si era altresì obbligato entro il termine di quindici giorni ad introdurre nel progetto tutte le modifiche ritenute necessarie dallo stesso Comune all’atto dell’adozione del progetto stesso; egli rileva che tali modifiche avrebbero dovuto essere richieste prima e non dopo l’emanazione delle delibera da parte del Consiglio comunale, e che quindi le variazioni innovative richieste dal Comune con la Delib. 29 dicembre 1989, non potevano considerarsi modifiche secondo la previsione dell’art. 3 del disciplinare non soltanto per il loro particolare contenuto, ma anche e soprattutto perchè richieste dopo quattordici mesi dalla Delib. 25 ottobre 1988, di adozione del piano nella sua prima soluzione; da tali considerazioni derivava il diritto dell’esponente al compenso per la prima stesura del piano.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

Il giudice di appello ha affermato che la prima delibera comunale di approvazione del piano non aveva comportato affatto la sua adozione, atteso che tale delibera era stata oggetto di rilievi – recepiti e fatti propri dal Comune di Trapani – da parte dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente cui era stata inviata a norma della L.R. n. 37 del 1985, art. 16, u.c.; pertanto doveva essere disatteso l’assunto dell’appellante, fondato sull’art. 3 del disciplinare d’incarico, secondo cui egli aveva già maturato il suo diritto al compenso alla data della predetta delibera.

La Corte territoriale ha inoltre evidenziato che la natura dei rilievi che avevano imposto la modifica del progetto inerente al recupero dell’agglomerato “(OMISSIS)” (tra i quali il sovradimensionamento della superficie d’intervento e la mancanza di necessari elaborati tecnici) investiva proprio il contenuto del primo elaborato senza pertanto modificare l’oggetto della prestazione professionale inizialmente richiesta, e che del resto la legittimità dei rilievi sollevati nei confronti del primo progetto non risultava essere mai stata contestata dal R., il quale anzi aveva provveduto a modificare il progetto stesso in conformità dei rilievi suddetti.

Il convincimento espresso dalla sentenza impugnata è immune dalle censure articolate dal ricorrente, non potendosi ritenere che in relazione alla prestazione professionale espletata in favore del Comune di Trapani il R. abbia maturato il diritto a percepire un duplice compenso.

Invero l’adozione del piano redatto dall’attuale ricorrente nella sua originaria stesura da parte del Comune di Trapani con la Delib. 25 ottobre 1988, non aveva ancora determinato il diritto al compenso in suo favore, considerato che in base alla L.R. n. 37 del 1985, art. 16, u.c., tale delibera avrebbe dovuto essere trasmessa per conoscenza all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, correlativamente a quanto disposto dal primo comma dello stesso articolo ora citato, secondo cui i piani particolareggiati di recupero urbanistici sono prima adottati e poi approvati dai Consigli Comunali in variante alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti nell’osservanza delle norme regionali concernenti la formazione e la pubblicazione dei piani particolareggiati.

Pertanto la eventualità di modifiche dei piani particolareggiati in seguito a rilievi da parte del predetto Assessorato Regionale nasce dalla richiamata legislazione regionale, e d’altra parte il ricorrente non ha censurato la statuizione della Corte territoriale secondo cui i rilievi sollevati dall’Assessorato Regionale e fatti propri dal Comune di Trapani non erano mai stati mai contestati dal professionista nel corso dell’esecuzione dell’incarico; pertanto ne discende che il R. aveva accettato di modificare quel piano – e non quindi di elaborarne un secondo autonomo dal primo -riconoscendo di dover integrare in quei termini l’attività professionale espletata; correttamente pertanto il giudice di appello ha escluso una duplicazione di prestazioni professionali.

Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 7 del disciplinare d’incarico e delle circolari del Ministero LLPP. – Direzione Gen. Urbanistica 1-12-1969 n. 6679, 10-2-1976 n. 22/SEG/V e successivi aggiornamenti nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata che, nell’accogliere parzialmente il motivo di appello subordinato, ha omesso di considerare come parte integrante del compenso da adeguare anche l’importo di L. 5.928.218, indicato nella parcella come dovuto per rimborso spese, secondo le condizioni previste nel disciplinare d’incarico.

La censura è infondata.

La Corte territoriale, nell’esaminare il motivo di appello subordinato, ha rilevato che occorreva tener conto anche dell’attività di approntamento della cartografia e di restituzione grafica, ed ha quindi riconosciuto un ulteriore compenso di L. 7.926.231 rideterminando la complessiva somma di L. 357.229.098 rivalutata in base al coefficiente di adeguamento di 8,509; ha poi riconosciuto la somma di L. 5.928.218 a titolo di rimborso spese, non computate per mera omissione dal giudice di primo grado, senza procedere ad adeguamento di tale credito.

Orbene premesso che, trattandosi di un rimborso spese e non di un compenso, la statuizione appare corretta, si osserva che il diverso assunto del ricorrente non è fondato su alcun elemento oggettivo di riscontro, non essendo state in particolare trascritte nel ricorso le disposizione del disciplinare d’incarico che, secondo il R., prevederebbero un adeguamento anche del credito relativo al rimborso spese.

Con il quarto motivo il R., deducendo violazione e falsa applicazione della L. 2 marzo 1949, n. 143, art. 9, censura la sentenza impugnata perchè, nel riconoscere sulla somma capitale di Euro 14.872,89 determinata in favore dell’esponente gli interessi legali ragguagliati al T.U.S. stabilito dalla Banca d’Italia, ne ha determinato la decorrenza dalla data della domanda al saldo invece che, come previsto dall’articolo sopra richiamato, dopo la scadenza di sessanta giorni dalla presentazione della parcella.

La censura è fondata.

Invero la L. 2 marzo 1949, n. 143, art. 9, u.c., nello stabilire che il pagamento dei compensi dovuti agli ingegneri o agli architetti deve essere eseguito entro sessanta giorni dalla consegna della specifica, collega alla scadenza di tale termine la decorrenza degli interessi legali nella misura sopra indicata (Cass. 15-3-1994 n. 2445; Cass. 28-1-2004 n. 1561).

Conseguentemente in accoglimento di tale motivo la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio; non essendo invero necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, decidendo nel merito, dispone la decorrenza degli interessi legali sulla somma capitale predetta ragguagliati al T.U.S. dalla scadenza di sessanta giorni dalla consegna della specifica.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo all’esito della controversia, e dunque alla soccombenza del R. in ordine alla prevalenza delle questioni esaminate, per tenere ferma la statuizione sulle spese della sentenza impugnata – che quindi deve essere confermata nel resto – e per dichiarare non ripetibili le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e la conferma nel resto; decidendo nel merito dispone la decorrenza degli interessi legali sulla somma di Euro 14.872,89 ragguagliati al T.U.S. fissato dalla Banca d’Italia dalla scadenza di giorni sessanta dalla consegna della specifica, e dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

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