Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13646 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20293-2018 proposto da:

C.M., socio della società HOSTARIA DE LA SERA DI

A.R. & C. SNC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

PORTA PERTUSA 4, presso lo studio dell’avvocato OTTORINO AGATI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO ATTANASIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3525/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 28/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

Fatto

RILEVATO

che il contribuente C.M., quale socia al 50% della s.n.c. “HOSTARIA DE LA SERA DI A.R. & C.” propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, che aveva respinto l’appello da lui proposto avverso una sentenza della CTP di Forlì, di parziale accoglimento del ricorso proposto avverso un avviso di accertamento IRPEF 2007, per redditi da lui conseguiti quale socia al 50% della società di cui sopra.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi di ricorso;

che, con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente e violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, art. 36, comma 2, n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la motivazione della sentenza impugnata era inidonea a rappresentare il ragionamento seguito dal giudice per formare il proprio convincimento; e, dal confronto fra la sentenza di primo grado e quella emessa dalla CTR, emergeva l’apparenza della motivazione di quest’ultima, costituendo essa una mera parafrasi della sentenza di primo grado, avendo descritto in forma dubitativa l’operato dell’ufficio impositore ed essendo l’iter logico giuridico percorso dalla CTR affidato solo all’avverbio “opportunamente”, usato per condividere la sentenza di primo grado; il che non era sufficiente;

che, con il secondo motivo di ricorso, il contribuente lamenta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1; del D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e 62 sexies, convertito dalla L. n. 427 del 1993; della L. n. 146 del 1998, art. 10; del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54; artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’Agenzia delle entrate non aveva assolto all’onere della prova su di essa gravante, facendo riferimento a presunzioni prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, si che non sussistevano i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d); inoltre la CTR era ricorsa ad elementi eterogenei, quali tovaglioli, caffè e vino, inidonei per la ricostruzione del volume d’affari realizzato;

che, con il terzo motivo di ricorso, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di legge in materia di sanzioni tributarie, di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 3,5,7 e 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto nel 2008 le quote sociali della s.n.c. “HOSTARIA DE LA SERA DI A.R. & C.”, da lui detenute, erano state cedute a terzi, sì che l’attuale compagine sociale non poteva essere chiamata a rispondere di un presunto illecito fiscale, commesso nel 2007, allorchè nella compagine sociale della società anzidetta vi era esso ricorrente; inoltre, nella determinazione delle sanzioni, occorreva tener conto della gravità della violazione desunta dalla condotta dell’agente; al contrario la sentenza impugnata aveva ritenuto legittima l’irrogazione delle sanzioni, senza tenere in alcun conto l’elemento psicologico;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che, con istanza del 13 febbraio 2020, il ricorrente ha chiesto la sospensione del processo, per avere egli prodotto domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, convertito nella L. n. 136 del 2018;

che va pertanto disposto il rinvio del processo a nuovo ruolo, ai sensi della normativa sopra citata.

P.Q.M.

Rinvia il processo a nuovo ruolo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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