Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13645 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.30/05/2017),  n. 13645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9447-2014 proposto da:

C.P. IN PROPRIO E QUALE EREDE DI C.F.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 185,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE VERSACE, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato NICOLA CAMPINOTTI;

– ricorrente –

contro

A.M. EREDE DI P.D. (OMISSIS),

A.C. EREDE DI P.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliate

in ROMA, VIA F.LLI ROSSELLI 2, presso lo studio dell’avvocato SILVIA

BRIZZI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONINO GIUNTA;

– controricorrenti –

nonchè contro

C.B., C.M. e R.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1973/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 23/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2017 dal Dott. CAVALLARI DARIO;

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Fatto

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 23 novembre 2004 P., B. e C.M., nonchè R.R., in rappresentazione della premorta C.M., quali eredi legittimi di C.F., convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Arezzo, P.D., badante del defunto, per chiedere l’annullamento del testamento olografo del 7 luglio 2002 e della cessione di diritti per notaio Milioni di Arezzo del 14 ottobre 2003, entrambi in favore della convenuta.

Gli attori sostenevano che il de cuius era incapace di intendere e di volere al momento della redazione degli atti, che vi era stato un pregiudizio per lo stesso e che P.D. non aveva pagato il prezzo della cessione.

In seguito al decesso della convenuta, avvenuto in corso di causa, si costituivano le sue eredi M. e A.C..

Il Tribunale di Arezzo, istruita la causa a mezzo di Ctu, con sentenza n. 190/09, rigettava la domanda degli attori.

C.P., con atto di citazione notificato il 3 luglio 2009, appellava la sentenza summenzionata.

Si costituivano le sole M. e A.C., chiedendo il rigetto dell’appello.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 1973/2014, rigettava l’appello.

C.P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, domandando la cassazione della sentenza impugnata con o senza rinvio.

M. e A.C. hanno resistito con controricorso, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato, mentre gli altri intimati non hanno svolto difese.

1. Con il primo motivo C.P. deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 428 e 591 c.c., in ordine alla ripartizione dell’onere della prova della capacità naturale del de cuius al momento della redazione del testamento del 7 luglio 2002 e del rogito notarile del 14 ottobre 2003, in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel fondare la propria decisione sulla Ctu agli atti, la quale era nulla, non avendo risposto al quesito del giudice.

In particolare, ad avviso del ricorrente, la Corte di Appello di Firenze non avrebbe tenuto conto che, dalla documentazione medica agli atti, emergeva che il defunto si trovava in condizioni di totale e permanente schizofrenia paranoide cronica e che nessuna prova di un miglioramento di tale condizione era stata fornita da controparte.

Con il secondo motivo C.P. lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, poichè la Ctu non avrebbe tenuto conto della documentazione medica depositata, in particolare del rogito S. del 1972, che aveva dato atto dell’interdizione del de cuius avvenuta proprio nel 1972 e che era stata revocata l’anno successivo solo per motivi di opportunità e non per via di un miglioramento della sua salute.

Ad avviso di C.P., inoltre, la corte territoriale non aveva chiarito perchè il fatto dell’interdizione non dovesse assumere rilievo probatorio mentre, invece, il successivo certificato medico del 2002, che aveva verificato la capacità del defunto, fosse stato considerato dirimente.

Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente stante la stretta connessione, sono infondati.

Infatti, la corte territoriale ha chiarito, con motivazione logica e completa che, quindi, nella presente sede, non è possibile sindacare, le ragioni che l’hanno condotta a condividere le conclusioni della Ctu agli atti, peraltro redatta dopo avere sentito il medico curante del de cuius e valutato le considerazioni del perito di parte.

La Corte di Appello di Firenze non ha negato che il testatore fosse affetto da schizofrenia paranoide, ma ha chiarito che tale malattia aveva avuto un decorso favorevole considerato che, ad esempio, nel 1997 la commissione invalidi aveva revocato l’indennità di accompagnamento già concessagli ritenendolo “lucido e orientato”.

Questa situazione era stata confermata pure dal certificato psichiatrico dell’8 luglio 2002, da cui emergeva l’assenza di “significative alterazioni delle funzioni cognitive”.

Il giudice di secondo grado ha spiegato, altresì, perchè un miglioramento del genere non fosse improbabile, in considerazione del fatto che la malattia si era manifestata in un’età nella quale la personalità del soggetto era ormai strutturata (26 anni), che il defunto non aveva subito ricoveri psichiatrici e che egli aveva iniziato ad assumere dei farmaci neurolettici.

La Corte di Appello di Firenze ha, poi, esattamente evidenziato che la semplice diagnosi di schizofrenia non implica necessariamente la completa incapacità malato rispetto a tutti gli ambiti della vita, dovendosi accertare, in concreto, la sua capacità di provvedere ai propri interessi.

D’altronde, in tema di annullamento del testamento, l’incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del defunto, ma la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi.

In particolare, per quanto riguarda la ripartizione dell’onere della prova, lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, per cui spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (Cass., Sez. 2, n. 27351 del 23 dicembre 2014, Rv. 633616 – 01).

Alla luce di quanto esposto, la circostanza che la corte territoriale abbia, nel condividere le conclusioni del Ctu, ritenuto di privilegiare le risultanze di parte della documentazione agli atti rispetto ad altri documenti e certificati non assume rilievo, non potendo essere sindacato il giudizio del giudice del merito in ordine alla scelta del materiale probatorio da porre a fondamento della propria decisione.

Infatti, quando un giudizio, come quello sulla capacità di intendere e di volere del testatore, presupponga un esame coordinato di numerosi elementi, l’adeguatezza della motivazione del giudice del merito deve essere vagliata con riferimento all’insieme degli stessi nonchè alle difese delle parti.

L’eventuale silenzio della motivazione su taluni dei predetti elementi non può essere considerato omesso esame di punti decisivi qualora, nel suo complesso, il giudizio risulti adeguatamente e concretamente giustificato e non si possa affermare che, senza quel silenzio, la decisione avrebbe potuto essere diversa (Cass., Sez. 2, n. 23900 del 23 novembre 2016, Rv. 642075 – 01).

2. Il ricorso va, quindi, respinto. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., nei confronti di M. e A.C. e sono liquidate come in dispositivo, mentre alcuna statuizione deve essere assunta con riferimento agli intimati che non hanno svolto difese.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui – notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6 – 3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015, Rv. 636018 – 01).

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite in favore di M. e A.C., che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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