Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13645 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 19/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 19/05/2021), n.13645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1400/2020 proposto da:

T.M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

FERRARA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 9507/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato

il 12/12/2019 R.G.N. 23575/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con decreto n. 9507/2019 il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda di protezione internazionale e umanitaria avanzata da T.M.S., cittadino della Sierra Leone.

2. Il Tribunale ha osservato, per quanto ancora qui rileva, che:

a) il ricorrente non è credibile circa le ragioni dell’espatrio: ha riferito di essere fuggito quando un gruppo di “anziani” incendiò la casa e malmenò il padre, intermediario nella vendita di diamanti, fino ad ucciderlo; la narrazione è poco circostanziata e affetta da contraddizioni, oltre che non plausibile (il decreto reca un’analisi dettagliata delle ragioni della non credibilità intrinseca del narrato, da pag. 2 a pag. 5 del provvedimento);

b) in base a fonti aggiornate, in Sierra Leone la situazione è di relativa stabilità politica e l’epidemia di ebola è stata dichiarata debellata a fine 2017 (pagg. 5-6 del decreto);

c) in merito alla richiesta di protezione umanitaria, non sussistono particolari motivi di vulnerabilità, nè acquista rilevanza la permanenza in Libia durante la quale il ricorrente ha riferito di avere lavorato come autista per un arabo (pagg. 6-8 del provvedimento).

3. Il decreto è stato impugnato da T.M.S. con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

4. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione tardiva al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

5. Il P.G. non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 6 e 19, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 12,13 e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione agli artt. 2 e 117 Cost., per non avere il Tribunale debitamente considerato che il ricorrente aveva rescisso ogni legame familiare, sociale e affettivo con la Sierra Leone, situazione acuita dalle condizioni di sostanziale schiavitù cui era stato sottoposto nei paesi di transito e dove si era ammalato.

2. Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 19 e artt. 3, 8 e 13 CEDU, in relazione gli artt. 2 e 117 Cost., per il mancato approfondimento sulle violenze relative al transito del ricorrente in Guinea e in Libia e sulla malattia ivi contratta.

3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 3, 4 e 6. Nei giudizi aventi ad oggetto l’esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l’appellante o il ricorrente per cassazione, dall’onere – rispettivamente – di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa; di censurare in modo chiaro le statuizioni del giudice di primo grado; e di assolvere gli oneri di esposizione, allegazione ed indicazione richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6 (v. Cass. n. 28780 del 2020).

4. Il ricorrente ha assolto in modo solo formale i suddetti oneri. Entrambi i motivi sono del tutto generici a fronte di un decreto motivato con attenta considerazione del caso specifico. Il ricorso allude alla violazione dei diritti umani in Sierra Leone, senza chiarire in quale senso tale violazione, non meglio definita, rifluisca sulla situazione individuale del richiedente integrando una condizione di vulnerabilità individuale. Si allude ad una lunga permanenza in Italia, precisando soltanto che questa ha radicato l’aspettativa di rimanerci, ma nulla è dedotto circa l’inserimento sociale o lavorativo. Anche il secondo motivo è del tutto generico, non essendo neppure stato chiarito quali siano le “malattie” contratte, nè in che cosa sia consistita la violenza subita. Dunque, correttamente il Tribunale ha ritenuto l’assenza di allegazioni a fondamento della domanda di protezione umanitaria.

5. Questa Corte ha pure affermato che, nell’ambito della protezione internazionale, l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda (v. Cass. n. 17130 del 2020, Cass. n. 3016 del 2019); ciò vale anche ai fini della protezione umanitaria, quanto alla necessità che sia allegata una condizione di grave violazione dei diritti umani (cfr. Cass. n. 27336 del 2018).

6. Il ricorso, nel censurare l’omesso l’esame dei requisiti di “vulnerabilità” in relazione alla c.d. protezione umanitaria, in realtà si limita a generiche affermazioni, omettendo finanche di indicare se elementi più specifici, riferibili alla persona del richiedente, fossero stati introdotti in giudizio e sottoposti all’esame del giudice di merito.

7. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, inammissibilità del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

9. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito (sent. n. 4315 del 2020) che la debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è “…normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall’aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, mentre il secondo appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell’obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell’iscrizione della causa a ruolo. L’attestazione del giudice dell’impugnazione, ai sensi all’art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all’amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA