Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13645 del 05/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 05/07/2016), n.13645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2065/2015 proposto da:

AVV. C.P.;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

30/04/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Giudice del Tribunale di Venezia, con ordinanza in data 30 aprile 2014, ha dichiarato inammissibile l’opposizione del D.P.R. 30 aprile 2002, n. 115, ex art. 170, proposta dall’Avv. C. P. avverso il capo della sentenza del Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, n. 78 del 2013, che aveva respinto la domanda di liquidare spese, diritti e onorari a carico dello Stato;

che avverso detta ordinanza l’Avv. C. ha proposto ricorso per cassazione, con atto avviato alla notifica il 15 dicembre 2014;

che l’intimato Ministero della giustizia non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio sulla base della seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

“Il ricorso appare infondato.

Il procedimento di opposizione disciplinato del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, presuppone che il giudice abbia provveduto sull’istanza di liquidazione con decreto. Nella specie, invece, il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, vi ha provveduto con sentenza, con la quale ha dichiarato l’estinzione del processo civile di risarcimento del danno per intervenuta transazione, ha revocato il beneficio del patrocinio a spese dello Stato già concesso alla parte e ha, appunto, rigettato la richiesta di liquidazione del difensore.

Trattandosi di sentenza, il capo concernente il rigetto della domanda di liquidazione di spese, diritti ed onorari a carico dello Stato avrebbe dovuto essere impugnato con l’appello, e non opposto ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170”.

Letta la memoria di parte ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio rileva, preliminarmente, che il ricorso per cassazione, diretto al Ministero della giustizia, è stato avviato alla notifica a mezzo del servizio postale, ma la ricorrente non ha prodotto l’avviso di ricevimento e il Ministero non ha svolto attività difensiva;

che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio; ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2; in caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile (Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2008, n. 627);

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-

quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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