Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13644 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.30/05/2017),  n. 13644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CORTESI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18519/2014 R.G. proposto da:

INCUBATOIO BERGAMASCO s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv.

FUGAZZOLA Francesco e dall’Avv. Raffaele BONFIGLIO, elettivamente

domiciliata presso quest’ultimo in Roma, c.so Vittorio Emanuele II,

n. 229;

– ricorrente –

contro

C.C.P. e M.M.R., rappresentati e difesi

dall’Avv. TIANI Giuseppe Ugo e dall’Avv. TIANI Mara ed elettivamente

domiciliati in Roma, via G. P. da Palestrina n. 19, presso lo studio

dell’Avv. Francesco Tassone;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 121/2014,

depositata in data 27.1.2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.4.2017 dal

Consigliere Relatore Dott. CORTESI Francesco.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

– C.C.P. e M.M.R. convennero innanzi al Tribunale di Bergamo – sezione distaccata di Treviglio – la Incubatoio Bergamasco s.r.l. chiedendo che fosse dichiarato il loro acquisto per usucapione di una porzione di terreno di proprietà di quest’ultima, che assumevano di aver posseduto in modo pieno ed ininterrotto per oltre vent’anni;

– la società convenuta si costituì osservando fra l’altro che gli attori, per il tramite di un loro tecnico, le avevano trasmesso una proposta di acquisto del terreno, con ciò riconoscendo il suo diritto;

– a tale rilievo gli attori replicarono rilevando che la proposta afferiva alle trattative volte ad una soluzione transattiva del contenzioso in corso, ed in ogni caso che il tecnico sottoscrittore della stessa non aveva alcun potere di rappresentarli, tant’è che la stessa proposta era stata di lì a poco revocata;

– il tribunale accolse la domanda;

– la sentenza fu poi confermata dalla Corte d’Appello di Brescia, innanzi alla quale Incubatoio Bergamasco l’aveva impugnata, con resistenza del C. e della M.;

– la corte, in particolare, ritenuto pacifico il possesso del terreno da parte di questi ultimi, osservò che dalle semplici trattative condotte dal loro tecnico e sfociate nella proposta- peraltro redatta senza osservanza del mandato ricevuto, che non comprendeva l’acquisto del bene, e quindi revocata- non poteva inferirsi la volontà inequivoca dei possessori di attribuirne la proprietà al suo titolare, bensì la sola consapevolezza dell’altruità del diritto che essi esercitavano come proprio, comune ad ogni caso di acquisto per usucapione;

– avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Incubatoio Bergamasco s.r.l. sulla base di due motivi; gli intimati hanno depositato controricorso; la ricorrente ha depositato memoria integrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

– con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 1165 e 2944 c.c., assumendo che erroneamente la corte di merito avrebbe escluso che la proposta redatta per iscritto dal C. e dalla M. costituisse riconoscimento della sua proprietà e fosse perciò idonea ad interrompere il termine per usucapire il bene; sul punto svolge rilievi in fatto sul contenuto della missiva e su ulteriori circostanze della vicenda, richiamando pronunzie di questa Corte secondo cui le trattative dirette all’acquisto di un bene fra il possessore ed il proprietario comportano un riconoscimento, da parte del primo, dell’altruità del diritto;

– con il secondo motivo essa denunzia poi violazione degli artt. 1165, 1334 e 2944 c.c., assumendo che la corte avrebbe errato nel qualificare tale missiva come proposta contrattuale, divenuta inefficace per la successiva revoca prima dell’accettazione, trattandosi invece di atto unilaterale destinato a produrre effetto appena giunto a conoscenza del destinatario, e quindi idoneo – nel caso di specie – a determinare subito l’invocato effetto interruttivo;

– entrambi i motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati;

– in relazione alla richiamata proposta, infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto- in continuità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 28.11.2013, n. 26641; Cass. 5.4.2011, n. 7757; Cass. 23.6.2006, n. 14654)- che al fine di interrompere il termine necessario ad usucapire non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore dell’altrui spettanza del diritto da lui esercitato come proprio, occorrendo invece che questi, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare; e ciò in quanto l’animus possidendi non consiste nella convinzione di essere proprietario, bensì nell’intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà;

– muovendo da tale condivisibile premessa, la sentenza impugnata ha esaminato il contenuto della richiamata proposta di acquisto non ravvisandovi siffatta decisiva intenzione, anche in ragione del fatto che il tecnico che l’aveva redatta non era munito di un valido potere di rappresentare i possessori;

– erra pertanto la ricorrente nell’attribuire efficacia interruttiva ad un atto che al più esprime la consapevolezza dell’altrui proprietà da parte del suo autore, senza abdicazione alla volontà di comportarsi come il proprietario del bene; per il resto, le censure configurano una critica alla ricostruzione interpretativa del documento contenuta in sentenza, e perciò ad un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e non sindacabile in questa sede;

Ritenuto pertanto il ricorso meritevole di rigetto con conforme statuizione sulle spese, liquidate in dispositivo; ritenuta la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 bis;

PQM

 

Rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.700,00,di cui Euro 3.500,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese generali, pari al 15% sui compensi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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