Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13644 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 19/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 19/05/2021), n.13644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1384/2020 proposto da:

I.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO RIGHINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2010/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/06/2019 R.G.N. 2932/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 2010/2019, ha rigettato la domanda di protezione internazionale e umanitaria avanzata da I.A., cittadino del Pakistan.

2. La Corte di appello ha osservato, in sintesi, che:

a) il richiedente ha narrato di essere fuggito dal Pakistan per il timore di essere ucciso a seguito di un conflitto per un terreno tra alcuni suoi parenti e un’altra famiglia;

b) è condivisibile il giudizio già espresso dal Tribunale in merito alla genericità e non credibilità del racconto, che presenta discordanze tra la versione riferita in sede di Commissione e quella rappresentata in sede giudiziaria; difetta la prova dell’assenza di protezione statale; la narrazione contiene riferimenti a fatti risalenti nel tempo (anno (OMISSIS)) che inducono a dubitare, ragionevolmente, dell’attualità del pericolo;

c) in appello il richiedente si è limitato a richiamare articoli di giornale relativi a dispute sulla proprietà della terra in Pakistan e al livello di corruzione della polizia, senza però chiarire le incongruenze del suo racconto, quali evidenziate dal Tribunale;

d) pertanto, non è fondata la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), dovendosi escludere credibili e fondati timori che il ricorrente corra effettivamente un pericolo per la sua vita o per l’incolumità fisica;

e) è infondata pure la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in quanto, secondo attendibili fonti di informazione (EASO sulla situazione in Pakistan – ottobre 2018), si riscontra in Pakistan un evidente miglioramento della situazione socio-politica con considerevole diminuzione degli incidenti violenti e delle vittime; il Punjab, regione di provenienza del richiedente, è descritto come il cuore dell’attività politica ed economica del Pakistan, in forte sviluppo e con buone infrastrutture, tale da rappresentare lo scenario di sicurezza migliore nell’intero Paese;

f) per quanto attiene ai problemi di salute del ricorrente, il Tribunale ha correttamente ritenuto che cure appropriate possano essere praticate in Pakistan, “e ciò esaminando la certificazione medica in atti (…) dalla quale emerge una epatite cronica HCV…”;

g) per quanto attiene al livello di integrazione raggiunto in Italia, attestato dai contratti di lavoro in atti, deve ritenersi che tale elemento non sia di per sè sufficiente per il riconoscimento della protezione umanitaria, anche in esito al giudizio comparativo richiesto da Cass. n. 4455 del 2018, tenuto conto delle inattendibili dichiarazioni dell’appellante sulle minacce di morte da parte dei vicini di casa e della insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in Pakistan.

3. La sentenza è stata impugnata da I.A. con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

4. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva, essendosi limitato al deposito “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

5. Il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, per mancato rinnovo dell’audizione del richiedente ad opera della Corte territoriale e per mancato esercizio poteri di integrazione istruttoria.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), anche quale conseguenza della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, per inadeguata istruttoria sulla pericolosità del Pakistan.

3. Il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere la Corte di appello affermato, senza un’adeguata indagine istruttoria, che in Pakistan il ricorrente potrebbe curare senza difficoltà le sua grave patologia epatica, mentre da fonti recenti si apprende che l’accesso all’assistenza sanitaria si presenta difficile in tale Paese, anche per ciò che riguarda i servizi più elementari e soprattutto per le persone delle comunità rurali isolate e le aree colpite da conflitti.

Il medesimo motivo denuncia altresì la mancata considerazione, nel giudizio di valutazione comparativa, del fatto che il rientro del ricorrente nel Paese di origine vanificherebbe il progresso personale conquistato in Italia, perdendo la propria occupazione senza ottenerne un’altra e, in più, senza beneficiare delle cure che attualmente ha in corso nel territorio nazionale.

4. Il quarto motivo denuncia motivazione apparente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza argomentato il rigetto della protezione umanitaria avvalendosi di clausole di stile, utilizzabili per una molteplicità indeterminata di casi.

5. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

6. La denuncia di omessa audizione dell’interessato è inammissibile, alla luce del principio secondo cui nel procedimento, in grado d’appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 13, al precedente comma 10, che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (Cass. n. 3003 del 2018 e 14600 del 2019, nonchè Cass. 4544 del 2011). Si tratta di una valutazione che compete al giudice di merito, da operare in base alle concrete circostanze di causa e alla necessità di vagliarle anche alla luce delle dichiarazioni rese in sede di audizione personale dinanzi alla Commissione territoriale.

7. Nel caso in esame, la Corte di appello di Bologna ha evidenziato la sussistenza di contraddizioni nel narrato del richiedente circa le ragioni del suo espatrio e ha evidenziato che tali incongruenze non erano state oggetto di chiarimento nell’atto di appello. La genericità dell’appello sul punto esonerava il giudice di appello dall’effettuare ulteriori approfondimenti.

8. Anche il secondo motivo è inammissibile.

9. La Corte di appello ha motivatamente argomentato il rigetto della domanda di protezione sussidiaria, quanto alle ipotesi di cui dell’art. 14 cit., lett. a) e b), per la non credibilità dell’istante, mentre, quanto all’ipotesi di cui D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. c), sulla scorta delle informazioni acquisite tramite C.O.I.: la sentenza impugnata ha dato conto delle fonti informative utilizzate e pertanto ha rispettato l’onere, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, di specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (in tali termini, cfr. Cass. nn. 11312, 13449 e 13897 del 2019 e n. 9230 del 2020).

10. Il motivo si sostanzia in una censura di merito all’accertamento di fatto compiuto dalla Corte di appello e in tal senso risulta inammissibile, dovendosi ribadire che il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle c.d. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del c.d. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (cfr., tra le tante, Cass. n. 26728 del 2019). Nel caso in esame, il ricorso è del tutto generico al riguardo.

11. Il terzo motivo verte sulla violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (T.U.I.) per avere la Corte di appello negato il riconoscimento della protezione umanitaria incentrando il suo diniego sull’inattendibilità del racconto del richiedente circa le ragioni della fuga dal Pakistan, omettendo di esaminare gli ulteriori profili “esterni” alla vicenda narrata, che prescindono dalla credibilità. Il ricorrente si duole della motivazione apparente, in quanto basata su clausole di stile, e dunque della mancanza di un effettivo giudizio sulla vulnerabilità che tenesse conto sia della raggiunta integrazione lavorativa e sociale in Italia, sia del diritto alla salute.

12. La censura è meritevole di accoglimento.

13. Con orientamento qui condiviso, il difetto d’intrinseca credibilità sulla vicenda individuale e sulle deduzioni e allegazioni relative al rifugio politico e alla protezione sussidiaria, non estende i suoi effetti anche sulla domanda riguardante il permesso umanitario, poichè essa è assoggettata ad oneri deduttivi e allegativi in parte diversi, che richiedono un esame autonomo delle condizioni di vulnerabilità, dovendo il giudice attivare anche su tale domanda, ove non genericamente proposta, il proprio dovere di cooperazione istruttoria (Cass. n. 7985 del 2020; nel caso esaminato, questa Corte ha cassato con rinvio la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto assorbente il difetto di credibilità della narrazione del richiedente in ordine alle protezioni maggiori, omettendo tuttavia di verificare, in un caso in cui era stato allegato un certo grado di integrazione sociale e lavorativa, se la situazione generale del Paese di provenienza, non pregiudicasse il nucleo essenziale dei diritti umani inviolabili; v. pure Cass. n. 16122 del 2020, conf. Cass. n. 19725 del 2020). Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, in particolare, dev’essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, attesa la strutturale diversità dei relativi presupposti e dovendo il relativo accertamento fondarsi su uno scrutinio circa l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti (Cass. n. 28990 del 2018).

14. La protezione umanitaria, nella disciplina ratione temporis applicabile alla fattispecie, è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (“status” di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. n. 23604 del 2017, conf. Cass. 14005 del 2018, Cass. n. 28990 del 2018).

15. La situazione cui sarebbe esposto il richiedente in caso di rimpatrio riguarda l’impossibilità di sostenere le appropriate cure mediche per la patologia documentata e la perdita di un sicuro posto di lavoro, quale quello raggiunto in Italia. I fatti dedotti attengono pur sempre, strettamente, alla condizione soggettiva ed oggettiva del richiedente e denunciano una compressione dei diritti umani correlati al suo profilo.

16. E’ stato affermato da questa Corte che, secondo la normativa vigente ratione temporis i “seri motivi” di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5, comma 6, cit.), al ricorrere dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. Sez. Unite n. 19393 del 2009 e Cass. Sez. Unite n. 5059 del 2017), costituiscono un catalogo aperto (Cass. n. 26566 del 2013); essi sono tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un’esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., Sez. Unite n. 19393 del 2019).

17. La Corte di appello ha falsamente applicato i parametri normativi propri della protezione umanitaria, per cui è fondata la censura relativa alla sostanziale assenza – e, quindi, all’apparenza – della motivazione relativa alla insussistenza della condizione di vulnerabilità, che richiede di procedere ad una comparazione tra la situazione attuale e quella che si prefigura per il richiedente in caso di rimpatrio.

18. In particolare, del tutto generico è il riferimento alla possibilità di cure in Pakistan, senza che il provvedimento impugnato consenta di far comprendere in quale modo, in concreto, ciò sarebbe garantito attraverso le strutture pubbliche, in raffronto alle terapie che il ricorrente ha in corso in Italia. Del pari con clausole di stile si afferma l’irrilevanza della integrazione sociale e lavorativa raggiunta in Italia dal richiedente, che ha allegato di avere documentato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

19. In conclusione, in accoglimento dei motivi di ricorso (terzo e quarto) che attengono al rigetto della domanda di protezione umanitaria, la sentenza va cassata in parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, per il riesame dell’appello alla luce dei principi di diritto sopra esposti. Si demanda al Giudice di rinvio anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

 

 

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