Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13644 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 05/07/2016), n.13644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2042/2015 proposto da:

C.V., D.F.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato

VINCENZO COLACINO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

COMUNIONE SPORTING HOTEL VILLAGGIO TANCA MANNA, elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 185, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE VERSALE, rappresentata e difesa

dall’avvocato NICOLA DI BENEDETTO;

– controricorrente –

e contro

MEDITERRANEA GESTIONI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 85/2013 del TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

SEZIONE DISTACCATA DI OLBIA, depositata il 13/02/2013;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con sentenza in data 13 febbraio 2013, il Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, respingeva, perchè infondata, la domanda di accertamento del diritto di proprietà promossa con citazione in data 18 agosto 2010 da C.V. e D.F. M. nei confronti della Comunione Sporting Hotel – Villaggio Tanca Manna nonchè nei confronti della Mediterranea Gestioni s.r.l.;

che la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con ordinanza in data 26 maggio 2014, ha dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., l’appello del C. e della D.F., avendo rilevato che i motivi di gravame non appaiono avere una ragionevole probabilità di accoglimento;

che avverso la sentenza del Tribunale, il C. e la D.F. hanno proposto ricorso, con atto avviato alla notifica il 10 gennaio 2015;

che la Comunione ha resistito con controricorso;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base della seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

“Il ricorso appare inammissibile per tardività.

Ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., il termine per il ricorso per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello; si applica l’art. 327, in quanto compatibile.

Nella specie, i ricorrenti affermano che l’ordinanza della Corte d’appello non è stata notificata, ma nulla deducono in ordine alla data della comunicazione della stessa, comunicazione che costituisce un incombente normale.

Va, dunque, fatta applicazione del principio (Cass., Sez. 6-3, 9 ottobre 2015, n. 20236) secondo cui, poichè nel ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., avverso la sentenza di primo grado, il termine breve di sessanta giorni decorre prioritariamente dalla comunicazione dell’ordinanza di secondo grado (di dichiarazione dell’inammissibilità dell’appello), la data di quest’ultima è non solo presupposto dell’impugnazione in sè considerata, ma pure requisito essenziale (di contenuto-forma) del ricorso introduttivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di allegare in ricorso gli elementi indispensabili per configurane la tempestività (data di comunicazione dell’ordinanza).” Letta la memoria di parte ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati rivolti rilievi critici;

che, infatti, è assorbente rilevare che l’ordinanza con cui la Corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., del gravame, è stata comunicata ai difensori delle parti in data 26 maggio 2014, mentre il ricorso per cassazione è stato avviato alla notifica il 10 gennaio 2015, quindi tardivamente, una volta trascorso il termine di sessanta giorno decorrente dalla predetta comunicazione;

che questa Corte, a Sezioni Unite (sentenza 15 dicembre 2015, n. 25208), ha già statuito che, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., è idonea la comunicazione dell’ordinanza, sicchè la Corte di cassazione, qualora verifichi che il termine stesso è scaduto in rapporto all’avvenuta comunicazione, dichiara inammissibile il ricorso;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-

quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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