Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13644 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29581-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SUN INSURANCE OFFICE LIMITED, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 304/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva l’appello per quanto riguarda l’IVA e dichiarava cessata la materia del contendere per quanto attiene le questioni IRES ed IRAP;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e contestualmente proponeva istanza di sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2020 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1911 c.c., e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 2, e art. 12, nonchè della Dir. 2006/112/CE, art. 135, per avere la CTR errato nel non ritenere che fossero soggetti a recupero tassazione IVA i compensi percepiti dalla società di assicurazione delegata dalla altre compagnie coassicuratrici per la gestione delle attività relative ai sinistri coassicurati;

ritenuto che ai sensi del cit. art. 6, commi 1 e 10, occorre, per ottenere la suddetta sospensione, che vi sia una apposita richiesta in tal senso, che la controversia sia attribuita alla giurisdizione tributaria, che l’Agenzia delle entrate ne sia parte, che tale controversia abbia ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione, che il contribuente abbia depositato presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;

ritenuto che sussistono i suddetti presupposti e che pertanto il processo va sospeso.

P.Q.M.

La Corte dispone la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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