Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13643 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. II, 04/06/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.F. (OMISSIS), B.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato SASSANI BRUNO NICOLA, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATARANGOLO FRANCO;

– ricorrenti –

contro

M.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato MATTINA

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ZARRELLI MARIO, SENESE SAVERIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 255/2004 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 27/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato MATARANGOLO Franco, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SENESE Saverio, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con appello del 21 marzo 2001 M.S. chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione di Assisi, che aveva respinto l’opposizione a d.i. concesso a P.F., che resisteva al gravame.

Con altro atto il M. proponeva appello a sentenza dello stesso Tribunale che aveva respinto l’opposizione a d.i. contro B. G., che resisteva.

Riuniti i giudizi, la Corte di appello di Perugia, con sentenza n. 255/04, accoglieva i gravami dichiarando la carenza di legittimazione passiva del M. in proprio, avendo lo stesso agito quale presidente della cooperativa, nei cui confronti erano state emesse le fatture.

Ricorrono l’ing. P.F. ed il Geom. B. G. con unico articolato motivo, illustrato da memoria, resiste il M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si deducono violazioni degli artt. 2735, 2730, 2732, 2728, 2707, 2709 c.c., artt. 115, 116 c.p.c., comma 1, art. 2697 c.c., vizi di motivazione per avere erroneamente la corte di appello ritenuto che la spedizione delle fatture per pagamenti parziali alla Cooperativa Silvo pastorale avesse valore confessorio del fatto che cliente dei due professionisti fosse detto ente mentre documenti richiamati indicano la firma del M., senza alcuna spendita del nome della cooperativa, il suo codice fiscale e non la partita iva della cooperativa.

Ci si duole della mancata ammissione di prove riportate, non ammesse sull’errato assunto che costituissero revoca della confessione stragiudiziale effettuata con l’emissione delle fatture, ex art. 2732 c.c..

La censura tende ad un riesame del merito non consentito in questa sede e non supera la sufficiente motivazione della sentenza che ha valorizzato la circostanza della emissione delle fatture nei confronti della cooperativa, deducendone il valore confessorio revocabile solo per errore e violenza, il tutto in una vicenda nella quale la cooperativa e non il M. aveva presentato alla Regione Umbria il piano di miglioramento aziendale.

Citi atti indicati in ricorso non consentono una diversa interpretazione rispetto alle conclusioni cui è pervenuta la sentenza in modo logico e coerente.

In particolare la Corte di appello, alle pagine quattro e cinque, ha osservato che i documenti indicati sub b, e c d non possedevano alcuna efficacia probatoria non provenendo dal M. e non contenendo alcun diretto riferimento utile all’identificazione del soggetto che aveva conferito l’incarico ed analoghe considerazioni andavano fatte per il documento sub a.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, decisivo rilievo rivestiva la circostanza che i professionisti, nel fatturare il compenso, avessero emesso fatture nei confronti della Cooperativa e non del M..

Del resto, la riferibilità del conferimento dell’incarico alla Cooperativa era del tutto giustificata dalla circostanza che la Cooperativa stessa e non il M. aveva presentato alla Regione Umbria il piano di miglioramento aziendale in cui inseriva l’esecuzione delle opere in funzione delle quali l’intervento professionale era stato richiesto.

Anche la concessione edilizia era stata rilasciata alla Cooperativa.

Tale motivazione appare ineccepibile e sul valore confessorio delle fatture circa l’identificazione della controparte cfr. Cass. nn. 6721/04 e 15618/04.

Ne conseguono il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate in Euro 1700,00 di cui Euro 1500,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

 

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