Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13643 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 36381-2018 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO SACCONIANNO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE di (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 811/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 30/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

Fatto

RILEVATO

che il contribuente S.F. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Calabria, di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso una decisione della CTP di Cosenza, che aveva accolto il ricorso da lui proposto avverso due avvisi di accertamento anno 2006, di cui uno riferito alla s.p.a. “(OMISSIS)” per IRES ED IRAP ed un altro, per IRPEF, emesso nei suoi confronti, quale socio al 50% della predetta società; per tali due accertamenti erano stati proposti due distinti ricorsi, uno da parte del contribuente ed un altro da parte della s.p.a. “(OMISSIS)”, riuniti nel giudizio svoltosi innanzi alla CTP di Cosenza.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 348 bis c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost., comma 2, e nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo aveva definito per error in procedendo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto l’Agenzia delle entrate non gli aveva notificato il ricorso in appello, sebbene egli si fosse costituito nel giudizio di primo grado; e, secondo la giurisprudenza di legittimità, il vizio di notificazione omessa od inesistente era assolutamente insanabile e tale da determinare la decadenza dell’attività processuale; inoltre, nella specie, l’appello non era stato ritualmente notificato alla s.p.a. “(OMISSIS)”, per essere stata la stessa dichiarata fallita con sentenza del (OMISSIS), si che l’appello avrebbe dovuto essere notificato al curatore del fallimento della società;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso; che il ricorrente ha altresì presentato memoria; che il ricorso va rinviato a nuovo ruolo, onde acquisire il fascicolo di merito, avendo il ricorrente eccepito l’omessa notifica dell’atto di appello nei suoi confronti.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo, onde acquisire il fascicolo di merito.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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