Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13642 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. I, 19/05/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 19/05/2021), n.13642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 20555/2020 proposto da:

B.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Giampà, come

da procura resa in calce al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Prefettura di Crotone, nella persona del Prefetto pro tempore;

– intimata

e

Ministero dell’Interno, nella persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.

– resistente –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Crotone n. 50/2020,

depositata il 26 marzo 2020, comunicata il 27 marzo 2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/04/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con ordinanza del 26 marzo 2020, il Giudice di pace di Crotone ha rigettato il ricorso presentato da B.A., nato a (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Crotone emesso il 19 settembre 2019.

2. B.A. ricorre per la cassazione dell’ordinanza con atto affidato ad un unico motivo.

3. Il Ministero dell’interno si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 4, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 19, dato che il decreto di espulsione e l’ordine del Questore erano stati notificati contestualmente alla notifica della decisione della Commissione territoriale di Crotone; che egli aveva diritto ad ottenere un permesso di soggiorno, che gli era stato, infatti, rilasciato dalla Questura di Crotone in data 1 febbraio 2020, con scadenza al 22 luglio 2020 (prorogata ex lege al 31 agosto 2020), permesso di soggiorno che era stato prodotto soltanto adesso, perchè emesso in data 1 febbraio 2020 e, dunque, successivamente al 2 dicembre 2019, data in cui la causa era stata trattenuta in riserva per la decisione.

2. In via preliminare, va rilevato che, nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio, anche in fase di legittimità spetta al Prefetto, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis, comma 2, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato (Cass., 14 aprile 2020, n. 9815; 30 luglio 2015, n. 16178).

2.1 Nel caso in esame non risulta provata la regolare notificazione del ricorso, atteso che, dalla documentazione allegata in atti, il ricorso risulta notificato al Prefetto di Crotone via PEC presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, in data 9 luglio 2020, laddove tale adempimento andava eseguito esclusivamente nei confronti del Prefetto di Crotone, presso il suo Ufficio.

3. Va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, con assegnazione al ricorrente del termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il rinnovo della notificazione del ricorso al Prefetto di Crotone nel suo Ufficio.

PQM

La Corte rinvia a nuovo ruolo per il rinnovo, a cura del ricorrente, della notificazione del ricorso al Prefetto di Crotone, nel suo Ufficio, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Cancelleria.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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