Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13642 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 05/07/2016), n.13642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1419/2015 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SIMETO,

12, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PASCONE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COSBETON SRL;

– intimata –

per revocazione avverso la sentenza n. 2918/2014 della CORTE SUPREMA

DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/02/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Corte di cassazione, 2^ Sezione civile, con sentenza 10 febbraio 2014, n. 2918, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da M.P. e da P.M. avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma depositata il 10 maggio 2007;

che la decisione di inammissibilità è motivata nel modo seguente:

“Rileva il Collegio che i ricorrenti non hanno ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di C. S., dato da questa Corte con ordinanza fuori udienza emessa in data 1511-2011, pur avendo ricevuto regolare notifica di tale provvedimento. Dagli atti, infatti, risulta che la notificazione della citata ordinanza del 15-11-2011 è stata tentata nel domicilio eletto nel ricorso per cassazione dal difensore dei ricorrenti, avv. prof. Pascone Giovanni, presso il suo studio in Roma, via Lima n. 31, ma non è stata eseguita, in quanto il predetto legale è risultato trasferito a (OMISSIS). Conseguentemente, non avendo l’avv. Pascone provveduto alla comunicazione di un nuovo domicilio in Roma, l’ordinanza in parola è stata ritualmente notificata ai ricorrenti presso la cancelleria della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, in data 3-1-2012. La mancata ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio comporta l’inammissibilità del proposto ricorso per cassazione, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla resistente, liquidate come da dispositivo”;

che avverso questa sentenza, notificata il 28 luglio 2014, il M. e il P. hanno proposto ricorso per revocazione, con atto notificato il 14 novembre 2014. Ad avviso dei ricorrenti, la decisione della Corte di cassazione sarebbe l’effetto di un errore risultante dagli atti di causa, deducendosi che l’avv. Giovanni Pascone non si sarebbe mai allontanato dallo studio di via Lima n. 31 a Roma nè avrebbe trasferito altrove il proprio domicilio;

che l’intimata società non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio sulla base della seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

“Il ricorso appare inammissibile, per una duplicità di concorrenti ragioni.

Innanzitutto, per tardività, giacchè il ricorso per revocazione appare avviato alla notifica il 14 novembre 2014, oltre il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 28 luglio 2014.

In secondo luogo, perchè il vizio denunciato non configura il denunciato errore revocatorio.

La revocazione per errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa (Cass., Sez. 6-3, 21 luglio 2011, n. 16003).

Nella specie questa divergenza è in radice esclusa. Dagli atti della sentenza revocanda emerge infatti l’attestazione dell’ufficiale giudiziario notificante, da cui risulta che, alla data dell’accesso, l’avv. Giovanni Pascone non è stato reperito presso il domicilio eletto di via Lima n. 31 a Roma, essendosi trasferito a (OMISSIS).

Nessuna diversa documentazione, capace di infirmare la veridicità di quanto attestato dall’ufficiale giudiziario, risulta dagli atti contenuti nel fascicolo della sentenza revocanda.

Soltanto con il ricorso per revocazione i ricorrenti per la prima volta deducono di voler presentare documentazione (di cui neppure consta l’avvenuto deposito unitamente al ricorso) del Consiglio dell’ordine di Roma relativa all’esercizio della professione in Roma da parte dell’avv. Pascone, con recapito in via Lima n. 31, alla data della notifica”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che è rituale la notificazione del decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio e della relazione ex art. 380-

bis c.p.c., eseguita nella specie mediante deposito in cancelleria, ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 6, non essendo detta notifica avvenuta all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore Avv. Giovanni Pascone per non avere questi provveduto ad istituire e comunicare il predetto indirizzo;

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati rivolti rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-

quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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