Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13642 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. II, 04/06/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.E., S.G., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell’avvocato SCIAMANNA

ENNIO, rappresentati e difesi dall’avvocato CRISTALLINI ALBERTO;

– ricorrenti –

contro

PREFETTURA PROVINCIA CAMPOBASSO in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/2004 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

TERMOLI, depositata il 16/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 11.1.2001 C.E. e S.G., rispettivamente titolare della ditta di trasporti e conducente dell’autocarro sottoposto a controllo dalla Polizia Postale in data 24.1.2000, proponevano opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento somma emessa dal Prefetto di Campobasso in data 4.12.2000, notificata il 18.12.2000, per violazione del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 195 e 403, assumendo che l’apparecchio radioelettrico ricetrasmittente sequestrato, non avendo il microfono installato, non emetteva suoni dall’altoparlante e, quindi, non poteva essere utilizzato per ricevere e trasmettere comunicazioni.

Il Tribunale di Larino con sentenza n. 15/04, depositata il 16.1.04, rigettava l’opposizione e compensava le spese, rilevando, in particolare, che ai fini della sussistenza del reato di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, art. 195, non è necessaria la prova della funzionalità o meno dell’apparecchio ricetrasmittente all’atto dell’accertamento, essendo sufficiente la sua disponibilità e potenzialità d’impiego, a nulla rilevando che l’apparecchio fosse privo di microfono. Per la cassazione della decisione ricorrono i predetti C. e S., esponendo due motivi.

1) violazione ed erronea applicazione del D.P.R. 29 marzo 1973, art. 195, n. 156, in quanto il Saltarelli non era proprietario del veicolo a bordo del quale era stata installata la stazione e il C., con la preventiva asportazione del microfono, aveva impedito il funzionamento dell’apparecchiatura radioelettrica ricetrasmittente;

2) omessa motivazione e omessa pronuncia, per avere fondato la decisione sull’assioma “possesso uso apparecchiatura” omettendoci contempo, la verifica della inutilizzabilità della radio se priva del microfono.

Resiste con controricorso la Prefettura di Campobasso per mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato.

Il ricorso è infondato. Il D.P.R. n. 56 del 1973, art. 195, comma 2, assoggetta a sanzione amministrativa l’installazione o l’esercizio, senza la relativa autorizzazione, degli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti rientrati nella tipologia individuata nel successivo art. 334.

Il concetto di utilizzo dell’apparecchiatura non va inteso come uso attuale e concreto, essendo sufficiente il semplice mantenimento a disposizione dell’impianto installato e l’idoneità di esso anche alla sola trasmissione del segnale radioelettrico, poichè in questo caso permane, comunque, l’occupazione della frequenza, sufficiente alla funzionalità dell’apparecchiatura.

Il primo giudice ha bene specificato che la responsabilità del C. “discende dal vincolo di solidarietà L. n. 689 del 1981, ex art. 6, non superato dalla dimostrazione di una detenzione ed uso dell’apparecchiatura contro la sua volontà”.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 300,00, oltre quelle prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

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