Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13642 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17129-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

OTTO SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

TERENZIO 10 presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO PREZIOSI che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10155/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 29/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR della Campania, di rigetto dell’appello da essa proposto contro una decisione della CTP di Napoli, che aveva accolto il ricorso della contribuente s.r.l. “OTTO SERVICE” in liquidazione avverso un provvedimento di diniego di interpello disapplicativo della disciplina antielusiva delle c.d. “società di comodo” emesso il 25 settembre 2014.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, del D.Lgs. n. 156 del 2016, art. 6, comma 1, e art. 100 c.p.c., in quanto la risposta dell’Agenzia delle entrate all’interpello proposto dal contribuente aveva natura di parere, al quale il contribuente poteva non adeguarsi, sì che il diniego all’interpello non era stato in alcun modo lesivo della posizione della contribuente, la quale avrebbe potuto impugnare gli eventuali atti di applicazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle disposizioni antielusive, il cui esonero era stato negato; e il D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 6, comma 1, aveva espressamente statuito che le risposte alle istanze di interpello, di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 11, non erano normalmente impugnabili, sì che il ricorso proposto dalla contribuente avverso detto diniego di interpello sarebbe stato inammissibile per carenza di interesse a ricorrere;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che aveva formato oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR aveva ritenuto la sussistenza di gravi circostanze, tali da giustificare l’inoperatività della società contribuente, ravvisandole nell’inadempimento, da parte della società consortile “POLO DELLA QUALITA”, agli obblighi assunti con un preliminare di vendita e nel successivo fallimento di tale ultima società, che avevano impedito alla contribuente non solo di entrare in possesso dell’immobile nel quale svolgere la propria attività produttiva, ma aveva altresì dato luogo alla mancata restituzione alla società contribuente delle rilevanti somme versate a titolo di acconto; l’Agenzia delle entrate aveva al contrario fatto presente che gli eventi valorizzati dalla CTR erano correlati al normale rischio d’impresa, che caratterizzava ogni scelta imprenditoriale e non potevano essere qualificati come causa oggettiva sopravvenuta, tale da impedire l’attività d’impresa; inoltre l’Agenzia delle entrate aveva rilevato come la società contribuente, nel preliminare intercorso con la società consortile “POLO DELLA QUALITA'”, non aveva inserito alcun termine entro il quale avrebbero dovuto esserle consegnati i locali promessi in vendita; nè aveva fornito la descrizione del progetto imprenditoriale adottato, facendo intendere che nei 10 anni precedenti la sua sola preoccupazione era stata quella di recuperare le somme anticipate ed ottenere la consegna dei locali nei quali svolgere la propria attività;

che, con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta motivazione apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la sentenza impugnata non aveva indicato il percorso logico-giuridico, in esito al quale aveva ritenuto che gli eventi esterni ed oggettivi valorizzati erano tali da giustificare la sostanziale non operatività della società contribuente, non potendosi ritenere che detta non operatività fosse stata determinata dal fallimento della società costruttrice dei locali nei quale svolgere l’attività produttiva, anche perchè era mancata la descrizione del progetto imprenditoriale intrapreso; che la società contribuente si è costituita con controricorso; che non è stata riscontrata l’evidenza decisoria del giudizio, per mancanza di precedenti specifici, sì che è parso opportuno trasmettere il fascicolo alla sezione ordinaria, ex art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleria trasmetta il

presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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