Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13641 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.30/05/2017),  n. 13641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

avverso la sentenza n. 1536/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2017 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.O., A. e G., proprietari di terreni in (OMISSIS) f. (OMISSIS) mappali (OMISSIS) citavano davanti alla pretura di (OMISSIS), sezione di (OMISSIS), C.M. assumendo che la convenuta, proprietaria confinante, aveva modificato i luoghi con la realizzazione di due muri e di un piazzale determinando un aggravamento del normale deflusso delle acque.

La convenuta contestava la fondatezza.

Con sentenza 105572004 il Tribunale condannava la convenuta a rimuovere il cordonetto in cemento, a realizzare a livello della strada le altre opere quali i piazzali di cemento ed il muro posto a livello superiore della strada ed ai danni in Euro 500 compensando le spese, sentenza appellata in via principale dalla soccombente ed in via incidentale dagli attori per la rimozione della lamiera e del filo spinato.

La Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame principale, rigettava le domande attoree e l’incidentale con condanna alle spese richiamando e valutando la ctu disattesa dal primo giudice ed i testi valorizzati dallo stesso che, invece, avevano solo espresso giudizi non condivisibili.

Ricorrono i C. con due motivi, illustrati da memoria, resiste l’intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Si denunziano, col primo motivo, violazione dell’art. 913 c.c., in relazione all’acquiescenza alla ctu e, col secondo motivo, vizi di motivazione.

Le censure, non risolutive, non meritano accoglimento limitandosi a contrapporre una propria tesi alle affermazioni contenute nella sentenza.

La Corte territoriale, come dedotto, ha richiamato e valutato la ctu disattesa dal primo giudice ed i testi valorizzati dallo stesso che, invece, avevano solo espresso giudizi.

In particolare la sentenza, riferito a pagina tre dell’attento sopralluogo con accurata descrizione dei luoghi da parte del ctu, a pagina quattro ha statuito che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto di cogliere una contraddizione per avere il consulente, da un lato, affermato che il dosso realizzato dalla C. a ridosso del muro di recinzione aveva causato un piccolo disluvio che converge una minima quantità di acqua, dall’altro, riferito della presenza di infiltrazione di acqua e del conseguente logorio della pavimentazione.

Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice appariva evidente che, come ritenuto dal ctu, la convergenza di minima quantità di acqua dovuta al piccolo dossetto realizzato dalla C. era del tutto estranea allo stato in cui si trovava la strada di comune passaggio e non ne era la causa. Era incontestato che il piccolo dossetto dopo la ctu era stato rimosso.

L’alterazione del deflusso delle acque tratto dalle deposizioni di due testi, che avevano espresso un giudizio tecnico di segno opposto a quello espresso dal ctu, non era condivisibile.

Le odierne censure deducono unicamente questioni di fatto od inerenti alla motivazione ed alla valutazione delle prove e sono meramente assertive oltre che difettare di specificità.

Il primo motivo, pur proposto come violazione di legge, rimprovera al giudice l’acquiescenza alla ctu.

La sentenza di appello, che contenga espliciti riferimenti alla pronunzia di primo grado (richiamata con motivato dissenso per quanto dedotto) è da ritenersi legittima tutte le volte in cui il giudice del gravame, sia pure sinteticamente, fornisca, comunque. una risposta alle censure formulate nell’atto di appello e nelle conclusioni, dalla parte soccombente, risultando così appagante e corretto il percorso argomentativo desumibile attraverso l’integrazione della parte motiva delle due sentenze (Cass. 16 febbraio 2007 n. 3636) mentre è legittima la motivazione per relationem alle conclusioni del ctu (Cass. 4.5.2009, n. 10222, Cass. 16.10.2013, n. 23530, Cass. 6.9.2007, n. 18688).

Questa Corte ha, in ogni caso, statuito che l’art. 913 c.c., non vieta tutte le possibili modificazioni incidenti sul deflusso naturale delle acque ma solo quelle che alterino in modo apprezzabile tale deflusso rendendo più gravosa la situazione dei fondi, accertamento di fatto che si sottrae alla censura in sede di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. 12.9.2002 n. 13301).

Ad analoghe conclusioni si perviene per il secondo motivo che attiene alla valutazione delle prove mostrando preferenza per i testi e non per la ctu.

In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate in Euro 2700 di cui 200 per spese vive, oltre spese forfetizzate nel 15% ed accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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