Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13641 del 30/05/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 13641 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CULTRERA MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 18273-2007 proposto da:
GIUDICIANNI

ANNA

(C.F.

GDCNNA36M47I23D),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE
BELLE ARTI 7, presso l’avvocato AMBROSIO GIUSEPPE,

Data pubblicazione: 30/05/2013

rappresentata e difesa dall’avvocato BASSI AMEDEO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

COOPERATIVA LA PERLA A R.L. (P.I. 01069630612), in
persona del legale rappresentante pro tempore,

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elettivamente

domiciliata

in

ROMA,

VIA

C.

MONTEVERDI 16, presso l’avvocato PETRONE GIOVANNI,
rappresentata e difesa dall’avvocato ROSSI LUCIO
MODESTO MARIA, giusta procura a margine del
controricorso;
controricorrente

avverso la sentenza n. 1945/2006 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 14/03/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato AMBROSIO
GIUSEPPE, con delega, che ha chiesto raccoglimento
del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 10.10.1995 Anna Giudicianni
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria
CV la cooperativa edilizia La Perla ed esponeva d’aver

versato in data 11.2.1991 la somma di L. 59.000.000 a
titolo di prenotazione di un’unità immobiliare in fase di
costruzione, da considerarsi contratto preliminare rimasto
ineseguito avente ad oggetto l’acquisto dell’immobile; che
con raccomandata del 2.2.94 aveva comunicato il suo recesso
dalla società agli organi sociali e che il 25.11.1995 era
stata deliberata la sua esclusione dall’ente per morosità.
Tanto premesso, chiedeva condannarsi la società convenuta
sia alla restituzione della somma sopra indicata, dovendo
distinguersi il rapporto di scambio, cui quel pagamento
ineriva, dal rapporto sociale, sia al pagamento della quota
di liquidazione che le sarebbe spettata al momento
dell’uscita dalla compagine sociale. Ritualmente
instauratosi il contraddittorio, il Tribunale, espletata
c.t.u. al fine di determinare l’importo della quota di
liquidazione, all’esito risultata negativa essendosi l’anno
sociale di riferimento chiuso con disavanzo di L.
5.920.030.226, rigettava la domanda con pronuncia del
14.5.2004 che la Giudicianni impugnava innanzi alla Corte
..

d’appello di Napoli che ne ha disposto conferma con
sentenza n. 1945 depositata il 25 settembre 2006. La

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statuizione è stata impugnata dalla Giudicianni con ricorso
per cassazione affidato a tre mezzi ulteriormente
illustrato con memoria difensiva, cui ha resistito
l’intimata società cooperativa La Perla con controricorso .

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La ricorrente denuncia col primo motivo violazione e
falsa applicazione degli artt. 2511, 2526, 2529 c.c. nel
testo anteriore alla modifica introdotta dal d.lgs n. 6 del
17 gennaio 2003, e correlato vizio d’omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione. Lamenta che la Corte del
merito, senza tener conto dell’esegesi consolidatasi sia in
dottrina che nella giurisprudenza pur citata nell’atto
d’appello che ha posto il necessario distinguo, da operarsi
nelle cooperative edilizie, tra il rapporto sociale e
quello di scambio, autonomi seppur inscindibilmente
collegati, avrebbe erroneamente imputato a conferimento il
versamento da essa eseguito a titolo di prenotazione di
immobile in corso di realizzazione da parte della
cooperativa, ascrivendolo dunque erroneamente al rapporto
sociale piuttosto che a quello di scambio e perciò al
pagamento del prezzo d’acquisto fonte del diritto di
credito connesso all’obbligo assunto dalla cooperativa ai
fini della realizzazione del programma sociale, dalla cui
restituzione non è perciò esentata in presenza di disavanzo
di bilancio. Il conclusivo quesito di diritto chiede di
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valutare

se

nelle

cooperative

edilizie

il

socio

prenotatario di alloggio, in caso di scioglimento del
rapporto sociale, abbia diritto oltre che alla liquidazione
della quota sociale anche alla restituzione delle somme

versate alla società per la prenotazione e l’acquisto
dell’immobile e se il debito da restituzione delle rate di
prezzo possa essere escluso dalle perdite della gestione
sociale ed assoggettato alla disciplina in materia di
rimborso del capitale di rischio.
La controricorrente replica alla censura deducendone
infondatezza sull’assunto che l’atto prodotto dalla
ricorrente a sostegno della domanda di restituzione della
somma versata, privo degli elementi essenziali tipici della
prenotazione-contratto preliminare, cui fa riferimento la
giurisprudenza citata da controparte, consacra l’impegno
della stessa a versare la somma indicata con riferimento
all’immobile realizzando senza identificazione dell’altro
contraente né contiene manifestazione della volontà di
obbligarsi alla stipula del definitivo, sì che
correttamente il suo versamento è stato pertanto imputato
al rapporto sociale. Evidenzia inoltre che la clausola n.
10 attribuiva agli organi sociali il potere di chiedere
versamenti al socio per il perseguimento dello scopo
sociale ulteriori rispetto all’iniziale conferimento. Ad
esso deve imputarsi il versamento
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1.1.- Il motivo è fondato.
È esatta la premessa in tesi che afferma la legittimazione
del socio che intende ottenere la restituzione del prezzo
pagato per la prenotazione di immobile da realizzare ad

esperire l’azione prevista dall’art. 2932 c.c., applicabile
a qualunque fattispecie dalla quale sorga l’obbligo di
prestare il consenso al fine del trasferimento o della
costituzione di un diritto (Cass. 30/5/1995 n. 6071), nei
confronti della società cooperativa il cui oggetto sociale
preveda la costruzione di alloggi da assegnare ai soci in
quanto il socio, non solo beneficiario del rapporto
mutualistico, è parte di due distinti ma collegati
rapporti, l’uno di carattere associativo, che discende
direttamente dall’adesione al contratto sociale e dalla
conseguente acquisizione della qualità di socio, l’altro,
di natura sinallagmatica, che deriva dal contratto
bilaterale di scambio. Gli esborsi riferiti a quest’ultimo
rapporto, finalizzati all’assegnazione dell’immobile
realizzato dalla cooperativa costituita a tale scopo,
ineriscono dunque al contratto di scambio avente causa
giuridica omologa a quella della compravendita, che ne
rappresenta il titolo d’imputazione. Da questa costruzione
esegetica si è discostata la Corte distrettuale che,
premesso l’obbligo, previsto dalla clausola statutaria n.
10 a carico dei soci, di versare, nei tempi e nei modi
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definiti

dall’assemblea,

le

quote

d’anticipo

per

l’acquisizione delle aree e la costruzione dei fabbricati,
ha escluso che l’atto di prenotazione dell’alloggio in fase
di realizzazione da parte della società convenuta

rappresentasse un valido contratto preliminare d’acquisto.
Pur rilevando l’intestazione dell’atto prodotto da parte
attrice alla cooperativa La Perla ed n Corallo S. Maria
C.V. con oggetto “prenotazione alloggio alla Giudicianni
quale socia della cooperativa “che prenota” l’alloggio ivi
specificamente identificato con impegno a corrispondere il
costo preventivato nella misura e con le modalità
precisate, ne ha escluso la natura di contratto preliminare
perché privo della specifica identificazione dell’unità
immobiliare e dell’altro contraente, e poiché dal suo
contenuto non si evince la volontà del legale
rappresentante della società di stipulare successivo atto
definitivo di vendita dell’alloggio ovvero di assegnarlo
alla Giudicianni. Soggiungendo che a quella data la società
non aveva realizzato alloggi né aveva proceduto alle
conseguenti assegnazion, ed ulteriormente richiamando il
tenore della riferita clausola statutaria, ha imputato il
versamento delle somme chieste in restituzione dalla socia
al rapporto sociale. La perdita di bilancio, accertata dal
c.t.u., determinava inoltre il rigetto della domanda di
liquidazione della quota ex art. 18 dello statuto non
7

essendosi realizzata la condizione prevista in caso di
recesso ed ancor più perché l’attrice è sta esplusa con
delibera in data 30.12.94 non opposta. Insufficientemente
nonché illogicamente argomentata laddove asserisce ma non

giustifica la ritenuta genericità del contenuto dell’atto
di prenotazione in discussione, che di contro risulta
dettagliato nell’indicazione delle parti e del contenuto
nonché nella causa giuridica, specificamente riferita alla
prenotazione in favore dell’odierna ricorrente
dell’alloggio in fase costruzione da parte della
cooperativa La Perla, e conferisce rilievo all’assenza di
assegnazione, ovvia dal momento che l’atto rappresentava
mera prenotazione, la decisione impugnata risulta inficiata
dal denunciato error juris per aver ricondotto all’obbligo
dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di
organizzazione e di amministrazione quello, congiuntamente
previsto nella clausola statutaria, attinente alla
peculiarità dello scopo perseguito, di sostenere
anticipazioni ed esborsi ai fini dall’acquisto del terreno
e dalla realizzazione dagli alloggi. Siffatto obbligo non
inerisce invero al rapporto sociale “ma pone il socio nella
posizione di creditore verso la cooperativa, posizione che
– una volta avvenuto lo scioglimento dal rapporto sociale si manifesta come diritto alla, restituzione delle somme
anticipate (così Cass. 6 dicembre 2000, n. 15489) se la
8

proprietà dell’alloggio non sia stata nel frattempo
conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto” (così
Cass. n. 9393/2004, cfr, tra le molte n. 7646/2006, n.
6197/2008, n. 16304/2009). Il mezzo esaminato denuncia

fondatamente la rilevata errata imputazione all’obbligo di
conferimento del versamento per cui è causa, ascrivibile di
contro al rapporto di scambio siccome pacificamente
eseguito in esecuzione e nel rispetto dell’atto di
“prenotazione”, e, in logica conseguenza, l’errata
assunzione del credito controverso, giudicato inerente al
rapporto sociale, nell’ambito operativo della clausola
statutaria che subordina il credito del socio sorto in caso
di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per
recesso alle previste condizioni. Trattasi invero di
previsione pattizia, sicuramente ammessa (Cass. n.
9393/2004) destinata ad operare con riferimento alle somme
a qualsiasi titolo dovute al socio, correlate tuttavia al
rapporto sociale e non quello di scambio. La censura
merita per l’effetto sicuro accoglimento.
2.- La ricorrente col secondo motivo denuncia violazione
degli artt. 2347 comma 3, 2516, 1355, 2511, 2518, 2526,
2529 cod. civ. nella versione applicabile ratione temporis
perché la Corte del merito non avrebbe ravvisato il vizio
di nullità della clausola statutaria n. 18 che nega il
rimborso della quota sociale in caso di mancato subentro di
9

altro socio, pur rilevabile d’ufficio, e comunque non
avrebbe riscontrato che tale evento, come dedotto in
giudizio, si era verificato. Il quesito di diritto chiede
di statuire se sia valida la clausola statutaria di società

cooperativa che prevede in caso di recesso del socio il
diritto alla liquidazione della quota ed al rimborso di
ogni somma dovuta al socio sia subordinata al subentro di
nuovo socio nella medesima posizione.
La resistente replica osservando che il recesso comunicato
dalla Giudicianni non venne accettato, tant’è che ella
partecipò alla successiva assemblea del 28.5.2004 e
. comunque osserva che la norma contenuta nell’art. 2437 c.c.
richiamata dall’art. 2516 c.c. ha carattere dispositivo, e
venne dunque validamente derogata dalla clausola in
discussione (V. Cass. n. 9323/2004).
3.- Con l’ultimo motivo la ricorrente deduce violazione
degli artt. 2527, 2529 cod. civ. in relazione agli artt.
2511 e 2518 c.c. nella versione applicabile

ratione

temporis e correlato vizio di motivazione, ed ascrive alla
Corte territoriale errore consistito nell’aver attribuito
rilievo all’esclusione disposta nei suoi confronti seppur
deliberata successivamente al suo recesso, sulla base di
clausola affetta da nullità, come eccepito in sede di
gravame. Il quesito di diritto chiede in caso di esclusione
»

del socio sia valida la clausola statutaria che ne prevede
10

la perdita di ogni diritto in ordine alla liquidazione
della quota ed ad ogni altro credito di restituzione. Anche
di questo motivo la resistente deduce infondatezza.
I motivi, congiuntamente esaminabili in quanto propongono

questioni logicamente connesse, sono inammissibili dal
momento che non colgono né contestano il nucleo fondante la
ratio decidendi, che dispone il rigetto dell’ulteriore capo
della domanda, avente ad oggetto la liquidazione della
quota sociale chiesta dalla Giudicianni, all’assenza di
attivo determinato dal disavanzo di bilancio d’esercizio
.

alla data della sua uscita dalla compagine sociale,

,

accertato a seguito dell’espletamento in giudizio della
c.t.u.. Siffatta circostanza, correttamente parametrata
dalla Corte del merito al criterio sancito nell’art. 2535
cod. civ., in quanto munita di rilievo tranciante, assorbe
la verifica circa la validità ovvero la predicata nullità
della regolamentazione pattizia dell’an debeatur in ordine
al credito che sorge in capo al socio in caso di
scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per
recesso, laddove subordini, come nella specie, a
determinate condizioni la restituzione della quota sociale
ovvero della somma versata a titolo diverso dai
conferimenti sociali, purché comunque attinenti al rapporto
sociale.

11

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere accolto in
relazione al motivo accolto e la sentenza impugnata deve
essere cassata con decisione nel merito, attesa
l’esauriente istruttoria, pronunciando condanna della

società cooperativa La Perla s.r.l. alla restituzione a
favore della ricorrente della somma in euro pari a L.
59.000.000 oltre interessi legali dalla domanda al saldo
nonché al pagamento delle spese di tutti i gradi di
giudizio liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte:
accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara
inammissibili il secondo ed il terzo; cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel
merito accoglie il primo capo della domanda formulata dalla
ricorrente Anna Giucicianni e per l’effetto condanna
società cooperativa La Perla s.r.l. in persona del suo
legale rappresentante in carica alla restituzione a favore
della predetta della somma in euro pari a L. 59.000.000
oltre interessi legali dalla domanda al saldo nonché al
pagamento delle spese di giudizio liquidate in relazione al
primo grado in complessivi C 3.800,00 di cui E 1.050,00
per diritti, E 950,00 per spese ed E 1.800,00 per onorario,
per la fase d’appello in E 800,00 per diritti, E 700,00 per
12

esborsi ed C 2.200,00 per onorario, e per la fase di
legittimità in complessivi 6.200,00 oltre accessori di
legge per tutte le fasi processuali.

Il Consigliere est.

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2013

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