Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13641 del 22/06/2011

Cassazione civile sez. un., 22/06/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 22/06/2011), n.13641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Primo Presidente f.f. –

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente di sezione –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI LAGO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA UGO OJETTI 114, presso lo studio

dell’avvocato CAPUTO FRANCESCO A., rappresentato e difeso

dall’avvocato BARBA GREGORIO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

470/2010 del TRIBUNALE di PAOLA;

udito l’avvocato Gregorio BARBA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/05/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Rosario Giovanni RUSSO, il quale chiede che le Sezioni unite della

Corte, rigettando con ordinanza il ricorso in epigrafe indicato

siccome manifestamente infondato, statuiscano la giurisdizione del

giudice ordinario.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.G. conveniva, davanti al tribunale di Paola, il Comune di Lago (CS) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.

Esponeva, a tali fine, che: a) nel novembre del 1998 il Sindaco del comune convenuto le aveva imposto l’immediato sgombero della propria abitazione per il distacco di un muretto di contenimento di un costone roccioso posto sul retro della stessa; b) successivamente, il Comune aveva concluso un contratto di locazione con terzi di un immobile concedendolo in uso all’attrice per circa undici anni; cioè fino al momento in cui erano state ripristinate le condizioni di sicurezza dell’abitazione; c) le pessime condizioni igienico – sanitarie dell’immobile, però, le avevano causato gravi patologie delle quali chiedeva, appunto, il risarcimento.

Si costituiva il Comune di Lago che eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinano, e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda, proponendo anche domanda riconvenzionale per la restituzione delle spese dallo stesso sostenute.

Con atto regolarmente notificato il Comune proponeva, quindi, ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Il PG ha depositato conclusioni scritte, con le quali chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Il ricorrente ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’attuale ricorrente prospetta la domanda di risarcimento danni quale conseguenza di un danno alla salute alla stessa causato dall’inosservanza, da parte della P.A., dei comuni canoni di diligenza e prudenza, integranti il precetto di cui all’art. 2043 cod. civ., in applicazione dei quali la P.A. è tenuta a far sì che i beni pubblici non costituiscano fonte di danno per il privato.

Ha, infatti, dedotto che il distacco di un muretto di contenimento di un costone roccioso posto alle spalle del fabbricato ove era ubicata la propria abitazione, aveva reso precaria la staticità dell’ appartamento abitato dall’attrice, imponendole, con provvedimento sindacale, l’immediato sgombero, per consentire al Comune gli interventi necessari. Al fine di ovviare al danno così procurato alla M., il Comune le aveva procurato temporaneamente altra sistemazione abitativa, protrattasi, peraltro, per circa undici anni;

ma le carenze igienico-sanitarie della nuova abitazione avevano causato serie infermità all’attuale ricorrente. Nel caso in esame, quindi, non è prospettata la lesione del diritto della parte quale effetto di un comportamento materiale, espressione di poteri autoritativi, in conseguenza di atti posti in essere dall’ente pubblico di cui venga denunciata l’illegittimità, in materie riservate alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi (come quella della gestione del territorio; cfr. Cass. sez. un. n. 27187 del 2007), ma è addebitata alla P.A. la cattiva gestione e l’omessa manutenzione di un proprio bene, in violazione delle disposizioni di legge e di regolamento, nonchè delle generali norme di prudenza e diligenza, imposte dal precetto del neminem laedere a tutela dell’ incolumità dei cittadini e dell’ integrità del loro patrimonio. Le Sezioni Unite hanno ripetutamente affermato – ed a tale principio consolidato va data continuità – che, in caso di inosservanza da parte della pubblica amministrazione, nella sistemazione e manutenzione di aree o beni pubblici (delle regole tecniche, ovvero) dei comuni canoni di diligenza e prudenza, ricorre la giurisdizione del giudice ordinario. E ciò perchè anche la manutenzione di tali beni pubblici deve adeguarsi alle regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quelli del neminem laedere di cui all’ art. 2043 cod. civ., in applicazione del quale la pubblica amministrazione è tenuta a far sì che il bene pubblico non sia fonte di danno per il privato ( Sez. Un. ord., 22 dicembre 2010, n. 25982; Sez. Un. ord. 20 marzo 2008, n. 7442; Sez. Un. 20 ottobre 2006, n. 22521; Sez. Un. 28 novembre 2005, n. 25036 ).

Non vale, in tal caso, invocare la giurisdizione esclusiva introdotta nella materia urbanistica dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, (nel testo sostituito dalla L. n. 205 del 2000), perchè il dato normativo, ivi contenuto, rimanda ad attività che esprimono l’esercizio del potere amministrativo nella forma tipica degli atti o provvedimenti attraverso i quali si esterna l’attività amministrativa, ovvero attraverso comportamenti, che però debbono, pur sempre, essere ancorati, sia pure in via mediata, all’esercizio di un potere amministrativo.

Ne deriva che, quando, come nel caso in esame, si sia in presenza di comportamenti (positivi ovvero omissivi) meramente materiali, che non risultino “espressione di una volontà provvedimentale”, nè alla stessa comunque collegabili, tali comportamenti, pur se implicanti un uso del territorio non sono riconducibili alla materia urbanistica (Cass. sez. un. 9139/2003 e succ; Corte Costit. 191/2006).

Nè vale, in senso contrario, affermare – secondo la tesi prospettata dal ricorrente in memoria – che non si verterebbe in materia di beni pubblici, posto che la causa della precarietà dell’abitazione in questione non sarebbe dovuta al distacco del muretto di contenimento, ma al distacco di materiali lapidei dal costone roccioso e dalla mancanza del piede d’appoggio al ” bordo di recinzione in cemento su detto costone roccioso”. Da un lato, infatti, la precisazione è irrilevante, posto che, in ogni caso, si tratterebbe, pur sempre, di modalità attinenti ad un bene pubblico; dall’altro, il ricorrente contesta, in memoria, quanto dallo stesso richiamato, in sede di ricorso (pag. 4), laddove afferma che la domanda risarcitoria proposta dalla M. si fondava su lamentati comportamenti omissivi e danni prodotti ” dall’esercizio illegittimo di un potere e della funzione amministrativa afferente e discendente – in esito all’accertata situazione di instabilità e pericolo in cui versavano le abitazioni dei sigg.ri M.G. (odierna attrice) e M.F. a causa del distacco di un costone roccioso posto nelle vicinanze delle predette costruzioni – dall’Ordinanza sindacale contingibile e urgente di sgombero …”;

concludendo che i danni alla salute lamentati “non trovano causa in un rapporto fra soggetti confinanti o nel dovere di neminem laedere tra soggetti in piano di parità, ma che sono piuttosto espressione di scelte urbanistico – edilizie riservate al potere della pubblica amministrazione” (pag. 6 del ricorso).

Conclusione questa esclusa dalle considerazioni che precedono.

E’, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara a giurisdizione del giudice ordinario. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011

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