Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13641 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. I, 19/05/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 19/05/2021), n.13641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10288/2019 proposto da:

F.Y., elettivamente domiciliato in Roma Viale Manzoni n. 81,

presso lo studio dell’avvocato Giudice Emanuele, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/03/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Torino con decreto nr. 1454/2019 rigettava il ricorso presentato da F.Y. cittadino del Mali volto ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato,la protezione sussidiaria ed umanitaria, ritenendo che il richiedente, considerato soggetto non credibile, non aveva neppure allegato una specifica persecuzione patita per motivi politici e religiosi.

Infatti, le dichiarazioni non rappresentavano alcuna ipotesi di fondato timore di subire, in caso di rimpatrio, atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato. Analoga valutazione andava operata in merito alla protezione sussidiaria, non risultando neppure allegato il rischio di subire un danno grave alla persona come previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Quanto alla situazione di violenza generalizzata, rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 14, lett. c), della suddetta normativa, dalle aggiornate fonti internazionali non risultava in Mali alcun tipo di conflitto armato in corso, tale da poter porre in serio pericolo l’incolumità della popolazione civile. Anche la domanda di protezione umanitaria doveva essere rigettata in quanto non erano emerse situazioni di particolare vulnerabilità mentre la documentato integrazione sociale non era di per sè sufficiente al riconoscimento della misura. Avverso tale pronuncia F.Y. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il Ministero intimato non si è costituito.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si lamenta che il Tribunale in merito alla zona di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)) avrebbe espresso una valutazione di segno contrario rispetto a quella allegata dalla difesa del richiedente fondando il suo convincimento su fonti non aggiornate.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si lamenta che il Tribunale avrebbe effettuato la valutazione della condizione socio-politica del Paese senza un adeguato supporto istruttorio.

Con il terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, si critica la decisione nella parte in cui non ha effettuato la valutazione comparativa fra la condizione raggiunta dal richiedente in Italia e la situazione attuale del paese d’origine.

Si lamenta che quantunque il parametro dell’inserimento lavorativo non è un fattore idoneo a consentire il riconoscimento di detta misura lo stesso tuttavia può essere valorizzato come condizione che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità.

Va rilevato che, con l’ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020, depositata l’11 dicembre 2020, la Sesta Sezione di questa Corte ha rimesso al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, per l’assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza avente ad oggetto “la configurabilità del diritto alla protezione umanitaria, nella vigenza del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ed in continuità con la collocazione nell’alveo dei diritti umani inviolabili ad esso attribuita dalla recente pronuncia n. 24159 del 2019, quando sia stato allegato ed accertato il “radicamento” effettivo del cittadino straniero, fondato su decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui radicale modificazione, mediante il rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e/o familiare ex art. 8 CEDU, sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello “sradicamento” che incentri la valutazione comparativa sulla condizione raggiunta dal richiedente nel paese di accoglienza, con attenuazione del rilievo delle condizioni del paese di origine non eziologicamente ad essa ricollegabili”.

Poichè il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto la medesima questione, avendo il ricorrente dedotto di essere meritevole della protezione umanitaria invocata in ragione del livello di integrazione sociale raggiunto in Italia tanto essendo sintomatico di un suo effettivo radicamento in Italia, ritiene il Collegio necessario rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA