Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13641 del 05/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 05/07/2016), n.13641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 911/2015 proposto da:

M.A., M.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GUALTIERO CASTELLINI 33, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO CERNIGLIA, rappresentati e difesi dall’avvocato LORENZO

MARCHESE;

– ricorrenti –

contro

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VALDAGNO 8, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ERRANTE, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 699/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 25/04/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che G.S. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo M.A. e M.S. e premesso di avere appaltato ai convenuti, nel febbraio 2001, l’integrale ristrutturazione della propria villa ubicata in (OMISSIS); che i M. avevano sospeso i lavori, abbandonando il cantiere nel mese di agosto del 2002, e non avevano portato a compimento l’opera; che i parziali lavori realizzati erano viziati da gravi manchevolezze e non erano conformi alle indicazioni del committente – chiese dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dei convenuti, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni;

che si costituirono i convenuti, resistendo;

che istruita la causa mediante interrogatorio formale dei convenuti ed assunzione di prove testimoniali, il Tribunale di Palermo, con sentenza in data 26 agosto 2009, condannava solidalmente i convenuti al pagamento, in favore del G., della somma di Euro 25.200, oltre interessi e rivalutazione, pari al costo sopportato dall’attore per il completamento dei lavori da parte della s.r.l. Archedil;

che la Corte d’appello di Palermo, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 26 aprile 2014, ha confermato la sentenza del Tribunale, impugnata in via principale dai M. e, in via incidentale, dal G.;

che per quanto qui ancora interessa, la Corte territoriale ha disatteso i rilievi concernenti l’estraneità di M.S. al contratto di appalto e ha ritenuto destituite di fondamento le censure in ordine all’accertato inadempimento degli appaltatori per abbandono dei lavori;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello i M. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 9 dicembre 2014, sulla base di un motivo;

che l’intimato ha resistito con controricorso;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale sulla base della seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

“Il ricorso – proposto per violazione del “quinto punto dell’art. 360 c.p.c.” – lamenta il vizio attinente all’iter logico seguito dai giudici del gravame e i “motivi contraddittori” con riguardo ai vizi e difetti dei lavori, alle infiltrazioni d’acqua, alla consegna dei lavori, alla quantità dei lavori e al relativo costo, al risarcimento del danno.

Il ricorso appare inammissibile.

La censura è formulata sotto il profilo della carenza e della contraddittorietà motivazionale, benchè il vizio della motivazione non costituisca più ragione cassatoria a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Disposizione, quest’ultima, in forza della quale è deducibile per cassazione esclusivamente l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, e che deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Sicchè l’anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (sul punto, da ultimo, Sez. Un., 20 ottobre 2015, n. 21216). Vizi, questi, che non sono dedotti con riguardo alla decisione impugnata”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che non può essere accolta l’istanza di rinvio della discussione nell’adunanza in camera di consiglio, formulata dal difensore dei ricorrenti, Avvocato Lorenzo Marchesi, con istanza in data 20 maggio 2016, in ragione di un suo impedimento a svolgere l’attività difensiva;

che, infatti, l’attestazione rilasciata dall’Istituto Clinico (OMISSIS), prodotta dal ricorrente unitamente all’istanza di rinvio, dà conto di un ricovero dell’Avvocato Lorenzo Marchese avvenuto in data (OMISSIS) ed ancora in corso alla data del rilascio dell’attestazione, ossia il 13 maggio 2016, ma non indica in alcun modo nè la durata presumibile del ricovero nei giorni successivi, nè la necessità di un periodo di convalescenza incompatibile con l’esercizio della professione, l’una e l’altra neppure ricavabili dall’applicazione di regole di comune esperienza, posto che l’attestazione dell’Istituto non specifica le cause del ricovero, soltanto asserite dal richiedente nell’istanza;

che, pertanto, non è provata l’attualità – alla data del 26 maggio 2016, fissata per l’adunanza in camera di consiglio –

dell’impedimento a comparire del difensore;

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati rivolti rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-

quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio ‘162016

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