Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13641 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. II, 04/06/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI LIVORNO, in persona del Sindaco pro tempore Dott. C.

A., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO

46, presso lo STUDIO GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato

MACCHIA PAOLO;

– ricorrente –

e contro

P.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1100/2004 del GIUDICE DI PACE di LIVORNO,

depositata il 03/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;

udito l’Avvocato MACCHIA Paolo, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 27.9.2004 P.C. proponeva opposizione avverso i verbali di accertamento n. 28266/04-28265-04- 28264/04-24332/04-24331/04-31185/04-31181 del 6.5.04 e 31181 del 7.5.04-31186/04-31183/04-31184/04 elevati dalla Polizia Municipale di Livorno per violazione dell’art. 7 C.d.S., contestandone la legittimità a sensi dell’art. 77 del Regolamento in quanto il cartello di regolamento della sosta risultava sprovvisto delle indicazioni previste nel menzionato articolo.

Il Comune, costituitosi, ne chiedeva il rigetto.

Il giudice di pace di Livorno con sentenza n. 1100/04, depositata il 3.12.04, annullava i predetti verbali di accertamento e compensava le spese, rilevando che la mancata riproduzione sui segnali stradali verticali delle prescrizioni stabilite dall’art. 77, comma 7, del regolamento di esecuzione del C.d.S., nonchè degli estremi dell’ordinanza di apposizione comporta una situazione di illegittimità della segnaletica stessa ed esonera l’eventuale contravventore da una qualsiasi responsabilità a suo carico.

Per la cassazione della decisione ricorre il Comune di Livorno, affidandosi a un solo motivo variamente articolato denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorso è fondato, sia che si consideri che il ricorrente abbia voluto contestare la validità del segnale sia che si consideri che il ricorrente ponga in dubbio la stessa esistenza del provvedimento amministrativo.

Sotto il primo aspetto vale osservare che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità l’omessa indicazione, sul retro dei segnali stradali delle prescrizioni di cui all’art. 77, comma 7, Regolamento C.d.S. e degli estremi dell’ordinanza di apposizione non inficia la validità del cartello, ma costituisce una mera irregolarità che non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne le relative prescrizioni e, quindi, non determina l’illegittimità del verbale di contestazione dell’inflazione (Cass. Civ. 29/03/06 n. 7125; 31.07.07 n. 16884; 18.12.08 n. 29728).

Sotto il secondo aspetto vale osservare che esula dalla competenza del giudice ordinario ed è propria del giudice amministrativo quella di conoscere dell’illegittimità dell’atto amministrativo impositivo del divieto di sosta in un determinato tratto di strada ai sensi del codice della strada.

L’eventuale illegittimità dell’apposizione della relativa segnaletica stradale avrebbe dovuto, quindi, farsi valere davanti al TAR del luogo, inerendo la medesima ad un atto amministrativo inesistente o viziato, limitativo del diritto del cittadino a circolare liberamente sulla pubblica via.

In sintesi, una volta constatata da parte dell’utente l’esistenza del cartello segnaletico che imponeva la prescrizione del divieto di sosta, era obbligo dello stesso di rispettare la prescrizione ivi riportata in forza del disposto dell’art. 38 C.d.S., comma 2.

Ne consegue che l’impugnata sentenza va cassata e, non essendo necessarie ulteriori indagini, decidendo nel merito, la proposta opposizione va rigettata con addebito al trasgressore delle spese dei due gradi di giudizio in forza del principio della soccombenza.

PQM

Accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione; condanna l’opponente alle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1.000,00 e cioè Euro 500,00 per ciascun grado, di cui Euro 300,00 per onorario e Euro 200,00 per spese.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

 

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