Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13640 del 30/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 30/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.30/05/2017),  n. 13640

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CAVALLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23718-2014 proposto da:

F.G., S.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato

ALEXANDER ABATE, rappresentati e difesi dall’avvocato GUIDO CALISI;

– ricorrenti –

contro

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL GIORDANO

30, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO DI TULLIO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

G.S., G.A., R.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5748/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2017 dal Dott. CAVALLARI DARIO;

letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Premesso che:

con atto di citazione notificato l’11 luglio 2001 S.E. e F.G. convenivano, davanti al Tribunale di Latina, Sez. Dist. di Terracina, S., A. ed G.E. e R.M.;

gli attori esponevano di essere proprietari di un immobile posto ad un livello inferiore rispetto a quello dei convenuti e che S., A. ed G.E. e R.M. avevano, però, eliminato la recinzione sul muro comune esistente fra le loro proprietà, su cui negli anni si era arrampicata una siepe di bouganvilla, così creando un affaccio illegittimo che era reso più evidente dall’avvenuto innalzamento del piano di terreno soprastante mediante collocazione di terra di riporto;

S.E. e F.G. chiedevano, quindi, che, accertata l’avvenuta lesione dei loro diritti proprietari e della loro privacy, i convenuti fossero condannati al ripristino della situazione preesistente, da loro modificata con la rimozione di una recinzione sormontante il muro comune con contemporaneo innalzamento del piano di terreno soprastante, che aveva generato un affaccio illegittimo;

in subordine, gli attori domandavano il risarcimento del danno;

si costituivano i convenuti, i quali chiedevano il rigetto della domanda;

il Tribunale di Latina, Sez. Dist. Terracina, istruita la causa con testi e Ctu, con sentenza n. 358/05, accoglieva la domanda degli attori;

con atto di citazione notificato il 10 novembre 2006, S., A. ed G.E. e R.M. impugnavano la sentenza summenzionata; la Corte di Appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 5748/13, accoglieva l’appello e rigettava la domanda proposta dagli attori in primo grado;

– S.E. e F.G. hanno proposto ricorso per cassazione contro la sopraindicata sentenza, articolandolo su un motivo;

– il solo G.E. ha resistito con controricorso.

Rilevato che:

– con un unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 892, 1058, 1061, 1159, 1160 e 1161 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, il vizio di ultrapetizione in merito all’intervenuta maturazione del diritto a mantenere la siepe e la mancata valutazione del profilo concernente la lesione del diritto alla privacy;

– in particolare, essi sostengono che il termine per usucapire il diritto a mantenere la siepe presente in loco era maturato all’epoca dell’instaurazione del giudizio, anche perchè avrebbe dovuto essere fatto decorrere dal momento dell’acquisto del loro immobile, avvenuto con atto del 22 dicembre 1987, con conseguente applicazione della c.d. usucapione breve decennale;

– inoltre, i ricorrenti contestano che la corte territoriale abbia preso in considerazione il profilo della decorrenza del termine per usucapire nonostante, in primo grado, la relativa eccezione non fosse stata sollevata;

in ordine alla parte del motivo riguardante l’usucapione, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, stabilendo che le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere oggetto di ricorso per cassazione solo “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” e non più, come previsto dal testo precedente, “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”;

– l’attuale versione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che, ai sensi del D.L. 2012, n. 83, art. 54, comma 3, trova applicazione nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ovvero dall’11 settembre 2012, è interpretata dalla giurisprudenza nel senso che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non è denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo più inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4 (Cass., Sez. 3, n. 11892 del 10 giugno 2016, Rv. 640194);

– in particolare, dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), il vizio motivazionale sussiste qualora la corte di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, oppure ricorrano una “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, una “motivazione apparente”, un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, a nulla rilevando il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. ordinanza n. 21257 dell’8 ottobre 2014, Rv. 632914);

– i ricorrenti hanno contestato, nella presente sede, la valutazione delle prove utilizzate (una foto allegata alla domanda di condono) dalla Corte di Appello di Roma per determinare nel 1986 l’anno a partire dal quale la siepe era stata posta in loco ed affermare, in considerazione del fatto che le prime doglianze si collocavano proprio nel 2000 e che gli acquisti delle proprietà adiacenti erano avvenuti nel 1995, che la stessa siepe era stata rimossa fra il 1995 ed il 2000;

non è possibile, perciò, ritenere che sia stato prospettato l’omesso esame di un fatto o l’esistenza di una motivazione mancante od apparente, con la conseguenza che la doglianza è inammissibile, non potendo la Corte Suprema di Cassazione nè sindacare la motivazione della corte territoriale dal punto di vista della sua eventuale illogicità, nè ripetere il giudizio della Corte di Appello di Roma sulle risultanze istruttorie;

– inoltre, non può essere rimesso in discussione, in sede di legittimità, l’accertamento del giudice di merito che “la recinzione che delimita la proprietà delle parti è costituita da un muretto sovrastato da una struttura metallica, sulla quale negli anni si era arrampicata una siepe di bouganvilla piantata nel terreno di proprietà degli originari attori”, con implicita esclusione della presenza, sostenuta, al contrario, dai ricorrenti, di unirete metallica sovrastante e di una “incannucciata” molto alta;

– con riferimento alla affermazione che l’usucapione si sarebbe perfezionata in dieci anni, ai sensi dell’art. 1159 c.c., a partire dall’atto di acquisto del dante causa dei ricorrenti, datato 22 dicembre 1987, il conseguimento di una servitù apparente per usucapione decennale presuppone (Cass., Sez. 2, n. 24170 del 25 ottobre 2013, Rv. 628235) l’esistenza di un atto a titolo particolare astrattamente idoneo ad attuare il trasferimento del diritto che si assume usucapito e, quindi, che un soggetto, il quale si qualifichi, senza esserlo, proprietario del fondo servente, abbia costituito una servitù in favore del preteso fondo dominante, il cui titolare vanti, poi, l’acquisto della servitù per usucapione, circostanza che, nel caso de quo, pacificamente non ricorre;

– non è prospettabile, poi, l’applicazione dell’art. 1161 c.c., disposizione che concerne solo l’acquisto della proprietà di beni mobili non registrati, mentre, nella presente sede, si controverte in ordine al rispetto delle distanze legali dal confine previste per una siepe (da considerare bene immobile ex art. 812 c.c., come gli alberi: Cass., SU, n. 2006 del 23 luglio 1966, Rv. 323903) e, quindi, viene in questione una causa relativa a beni immobili (Cass., Sez. 2, n. 451 del 12 gennaio 2006, Rv. 585893);

quanto alla dedotta ultrapetizione, la corte territoriale ha verificato la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto dei ricorrenti a mantenere la siepe sul muro comune in deroga alle distanze legali, poichè aveva accertato, dall’esame delle fotografie allegate alla Ctu, che “la recinzione che delimita le proprietà delle parti è costituita da un muretto sovrastato da una struttura metallica, sulla quale negli anni si era arrampicata una siepe di bouganvilla piantata nel terreno di proprietà degli originari attori”;

– infatti, siccome erano stati S.E. e F.G. ad instaurare il giudizio di primo grado lamentando la lesione dei loro diritti dominicali e della loro privacy, essi erano tenuti a dare dimostrazione dell’esistenza dei presupposti degli stessi, nella specie del diritto a mantenere la siepe de qua ad una distanza inferiore a quella legale (in cui si sostanziava pure la pretesa concernente la privacy), e la Corte di Appello di Roma non poteva esimersi dall’accertarne la ricorrenza;

– i convenuti, peraltro, avevano negato l’esistenza di ogni turbativa e affermato di non essere gravati dall’onere di mantenere una siepe, nè tantomeno di sostenere le spese per la sua manutenzione”, in tal modo contestando, nella sostanza, la ricorrenza del diritto degli attori a mantenere la siepe a distanza inferiore a quella legale, come dichiarato espressamente nel ricorso da S.E. e F.G.;

pertanto, non può prospettarsi un vizio di ultrapetizione;

– infine, relativamente alla doglianza concernente la tutela della privacy, questa, nel caso in esame, non può che dipendere dal riconoscimento dell’avvenuta usucapione del diritto a tenere la siepe ad una distanza inferiore a quella legale che, nella specie, è stata esclusa.

Atteso che:

il ricorso va respinto;

le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. fra i ricorrenti ed G.E. e sono liquidate come in dispositivo;

– sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6 – 3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015, Rv. 636018 – 01).

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione in favore di Enrico Giunti, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione 2^ Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA