Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13640 del 30/05/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 13640 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: CRISTIANO MAGDA

SENTENZA

sul ricorso 28188-2006 proposto da:
NOZZOLINI ANGELA (c.f. NZZNGL41B55A562D), PANINI
PAOLO

(C.F.

PNNPLA72A21E472Y),

PANINI PATRIZIO

(C.F. PNNPRZ75D08E472B), in proprio e nella qualità

Data pubblicazione: 30/05/2013

di eredi di ROMANO PANINI, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso
2013

414

l’avvocato PANINI ALBERIGO, rappresentati e difesi
dall’avvocato BASSOLI CARLO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrenti –

1

contro

FIRS

ITALIANA

LIQUIDAZIONE

DI
COATTA

ASSICURAZIONI

S.P.A.

AMMINISTRATIVA

IN
(C.F.

80017670581), in persona del Commissario
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata

SZEMERE RICCARDO, che la rappresenta e difende,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1759/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 12/03/2013 dal Consigliere
Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato CARLO BASSOLI
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha
concluso per l’inammissibilità ex art. 372 c.p.c.,

in ROMA, VIA G. DA CARPI 6, presso l’avvocato

rigetto del ricorso e condanna alle spese.

\__, – – ■

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 10.4.08, ha dichiarato inammissibile
l’appello proposto da Paolo e Patrizio Panini e da Angela Nozzolini, eredi dell’avv.
Romano Panini, contro la sentenza di primo grado che aveva respinto l’opposizione
ex art. 98 I. fall. proposta dagli appellanti per ottenere l’ammissione allo stato passivo

vantato dal loro dante causa nei confronti della compagnia di assicurazioni decotta.
La Corte territoriale ha osservato che l’affermazione degli appellanti, di aver
consegnato l’atto d’appello all’ufficiale giudiziario il 30.9.03, e dunque nel rispetto del
termine di quindici giorni, nella specie decorrente dal 15.9., per proporre
l’impugnazione, non poteva ritenersi provata sulla sola scorta del timbro apposto
sull’ultima pagina dell’atto, che pur recando tale data, il numero di cronologico e la
specifica delle spese e dei diritti erariali, era privo della sottoscrizione dell’ufficiale
giudiziario, ed ha rilevato che in mancanza di detta prova, che avrebbe potuto
essere fornita solo attraverso la produzione della ricevuta rilasciata dallo stesso U.G.
ai sensi dell’art. 109 del d.P.R. n. 1229/59, l’appello doveva ritenersi tardivo.
Gli eredi Panini hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato
ad un unico motivo ed illustrato da memoria.
FIRS s.p.a. in LCA ha resistito con controricorso, nel quale ha preliminarmente
eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con l’unico motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, i
ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia ritenuto non provata la
tempestività della notificazione dell’appello. Rilevano che sul dorso dell’ultima
pagina della relativa citazione l’U.G. aveva apposto il proprio timbro, contenente
l’indicazione della data del 30.9.03 e del numero di registro cronologico nonché la
liquidazione dei diritti erariali, costituente ricevuta del loro pagamento, ed osservano
che tali elementi, unitamente al fatto che sulla prima pagina dell’atto citazione v’era

della FIRS s.p.a. in Liquidazione Coatta Amministrativa del credito di £ 206.200.000,

la dicitura “urgente, 30.9.03”, erano più che sufficienti a provarne l’avvenuta
consegna, per la notificazione, entro il predetto termine, non potendo essi rispondere
del mancato compimento di eventuali attività successive di esclusiva spettanza
dell’U.G.
Formulano conseguente quesito di diritto, con il quale chiedono che sia affermato

del cronologico e della liquidazione dei diritti, dicitura “urgente” accanto alla data
ultima utile per la notifica) costituiscono prova dell’avvenuta consegna dell’atto da
notificare.
1.a) Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata
dall’impresa in LCA sotto il profilo della violazione dell’art. 366

bis c.p.c.:

contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente, stabilire quali siano gli
elementi necessari a provare la data dell’avvenuta consegna di un atto all’U.G. per
la notifica è questione che, inerendo all’accertamento dell’ammissibilità del giudizio
di impugnazione (sia esso di opposizione, di appello o di cassazione) in quanto
introdotto entro i termini di decadenza stabiliti dal legislatore, deve ricevere soluzione
uniforme da parte dei giudici che ne siano investiti e che, pertanto, non può
considerarsi di mero fatto e non può essere decisa in base al libero apprezzamento
delle risultanze documentali compiuto dal giudicante.
Ne consegue la piena rispondenza ai canoni di cui all’art. 366 bis c.p.c. del quesito di
diritto con il quale i ricorrenti, dopo aver confutato la tesi sulla quale si fonda la
decisione impugnata, secondo cui, in caso di omessa sottoscrizione dell’U.G., la
prova della tempestività della notifica (da verificare, rispetto al notificante, con
riguardo alla data di consegna dell’atto) può essere fornita solo attraverso la
produzione della ricevuta di cui all’art. 109 del d.P.R. n. 1229/59, chiedono a
questa Corte di affermare la correttezza della diversa tesi illustrata nella censura.
1.b) Ciò premesso, non v’è dubbio che il ricorso sia fondato e che debba essere
accolto.

che gli elementi evidenziati (data apposta sul timbro dell’U.G. inclusivo del numero

Questa Corte, con la sentenza a S.U. n. 14294/07, dalla quale il collegio non ha
motivo per discostarsi, affrontando una fattispecie identica alla presente, ha infatti
escluso che, in caso di mancata sottoscrizione dell’U.G., la prova della tempestiva
consegna dell’atto possa essere fornita solo con la ricevuta di cui all’art. 109 del
d.P.R. ed ha, al contrario, affermato che a fornire tale prova è sufficiente il timbro

scadenza del termine), dal quale risulti l’avvenuto pagamento all’ufficiale giudiziario
dei suoi diritti di notifica e delle tasse erariali, eccetto il caso (nella specie non
ricorrente) che sia in contestazione la conformità al vero di quanto risultante dal
timbro.
L’astratta idoneità del timbro, corredato dei predetti elementi, a fornire la prova
richiesta era, del resto, già stata affermata in numerosi precedenti (Cass. nn. 390/07,
1951/05, 6836/05, 15797/05), in base al rilievo che le risultanze del registro
cronologico, che l’U.G. deve tenere ai sensi dell’art. 116 lett. a) del d.P.R. n.
1229/59, fanno fede fino a querela di falso.
La corte territoriale ha pertanto errato nell’escludere che vi fosse prova della
tempestività della notifica dell’appello.
L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il
rinvio della causa, per l’esame del merito, alla Corte d’Appello di Roma in diversa
composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte
d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di
legittimità.
Roma, 12 marzo 2013
Il c’ns. est.

Il Presidente

apposto sull’atto medesimo, recante il numero cronologico e la data (anteriore alla

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