Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13640 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. I, 19/05/2021, (ud. 26/03/2021, dep. 19/05/2021), n.13640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1122/2018 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Taranto 90,

presso lo studio dell’avvocato Vinci Luciano Natale, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mariani Giuseppe, in

forza di procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale

Bari, Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 274/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 26/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/03/2021 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 274/2017, depositata il 26/5/2017, ha respinto il gravame di T.S., cittadino del Mali, avverso la decisione del Tribunale che aveva respinto la richiesta, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, ai riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o umanitaria;

– in particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che il racconto del richiedente (essere fuggito, temendo per la propria incolumità, avendo litigato con uno zio paterno ed i propri cugini per ragioni ereditarie) non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. a) e b), in ordine alla situazione socio-politica del Mali ai fini della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), ed alla insicurezza per gli abitanti, le ragioni dell’allontanamento dal Paese d’origine dello straniero allegate non erano correlate a tale contesto (e peraltro lo stesso assumeva di non essersi rivolto alla Polizia, senza giustificare in maniera plausibile il proprio comportamento); non si rinveniva, per le ragioni sopra esposte, una situazione individuale di vulnerabilità, ai fini della chiesta protezione umanitaria;

avverso la suddetta pronuncia, T.S. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge difese);

– con ordinanza interlocutoria n. 5080/2020, depositata il 25/2/2020, è stato disposto il rinnovo della notifica del ricorso all’intimato presso l’Avvocatura Generale dello Stato, nel termine perentorio di gg. 60 dalla comunicazione dell’ordinanza.

Diritto

RITENUTO

Che:

– è necessario verificare, ai fini del preliminare vaglio di ammissibilità del ricorso (Cass. 1930/2017; Cass. 9097/2019), se, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., comma 3 e art. 307 c.p.c., comma 3, l’ordine di rinnovazione della notificazione sia stato tempestivamente eseguito;

– in atti non si è rinvenuta copia del ricorso con rinnovo della notifica, nel termine fissato nell’ordinanza interlocutoria di cui sopra, all’intimato Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura generale dello Stato e non è, tuttavia, presente attestazione di cancelleria in ordine al mancato deposito del relativo atto;

– sulla sola Piattaforma Teams, risulta la trasmissione, in data 26/2/2021, a cura del difensore di parte ricorrente, dei seguenti atti, che si assumono “già depositati nelle forme ordinarie di legge”: “8) relata di rinotifica del ricorso; 9) ricevuta di accettazione rinotifica L. n. 53 del 1994; 10) ricevuta consegna rinotifica L. n. 53 del 1994”.

PQM

Manda alla Cancelleria la verifica in ordine alla tempestiva esecuzione dell’ordinanza interlocutoria n. 5080/2020 e rinvia la causa a N.R..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

 

 

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