Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13640 del 05/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 05/07/2016), n.13640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 616/2015 proposto da:

G.E., B.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA APPIA NUOVA 96, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

ROLFO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PIERMARIO STRAPPARAVA;

– ricorrenti –

contro

T.C., M.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FLAMINIA 318, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO

CAPPUCCILLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DANIELE GOFFI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza del TRIBUNALE DI BRESCIA in data 27 maggio 2013 e

l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BRESCIA depositata il 16 maggio

2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

udito l’Avvocato VITTORIO CAPPUCCILLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che in un giudizio avente ad oggetto il preteso aggravamento dell’esercizio di una servitù di transito, il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 1993 depositata in data 27 maggio 2013, ha rigettato la domanda proposta da G.E. e B.R. nei confronti di M.G. e T.C.;

che la Corte d’appello di Brescia, con ordinanza in data 16 maggio 2014, ha dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., l’appello della G. e del B., avendo rilevato che i motivi di gravame non appaiono avere una ragionevole probabilità di accoglimento;

che avverso la sentenza del Tribunale, e l’ordinanza della Corte territoriale, la G. e il B. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 31 dicembre 2014;

che gli intimati hanno resistito con controricorso;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale sulla base della seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

“Il ricorso appare inammissibile per tardività.

Ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., il termine per il ricorso per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello.

Nella specie, a fronte della comunicazione dell’ordinanza avvenuta telematicamente il 16 maggio 2014, il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale, e l’ordinanza della Corte d’appello, è stato proposto soltanto il 31 dicembre 2014, una volta scaduto il termine di sessanta giorni decorrente dal 16 maggio 2014.”.

Lette le memorie di entrambe le parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

che i rilievi critici contenuti nella memoria dei ricorrenti non colgono nel segno;

che, infatti, questa Corte, a Sezioni Unite (sentenza 15 dicembre 20 M, n; 25208), ha già 5tAttilin Cile ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., è idonea la comunicazione dell’ordinanza, sicchè la Corte di cassazione, qualora verifichi che il termine stesso è scaduto in rapporto all’avvenuta comunicazione, dichiara inammissibile il ricorso;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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