Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13640 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. II, 04/06/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato DI PIERRO

NICOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato L.G.;

– ricorrenti –

contro

RUBNER HOLZINDUSTRIE GMBH;

– intimato –

e sul ricorso n. 624/2005 proposto da:

RUBNER HOLZINDUSTRIE GMBH, in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI

5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SCHRAMM DIETER;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

L.G. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 665/2004 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 16/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo;

udito l’Avvocato DI PIRRO Nicola, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato L.G., difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’inammissibilita’ del

ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’avv. L.G. propone ricorso per Cassazione, illustrato da memoria, contro Phi Palletten Und Holzindustrie Gmbh nel frattempo divenuta Rubner Holzindustrie Gmbh srl di diritto austriaco, che svolge ricorso incidentale, circa la mancata pronunzia sulla nullita’ dell’appello per mancata sottoscrizione del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 665/04 che ha dichiarato inammissibile l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Udine che, a sua volta, aveva dichiarato improcedibili tutte le domande delle parti. La vicenda era iniziata con ricorso del 23.3.2001 col quale l’avv. L. aveva chiesto la liquidazione di onorari e diritti L. n. 794 del 1942, ex art. 28 per L. 38.394.1909, cui aveva resistito controparte svolgendo riconvenzionale per il risarcimento dei danni, previa eventuale compensazione.

Il Tribunale aveva dedotto che lo speciale procedimento semplificato e’ limitato alla sola determinazione del compenso e non e’ applicabile in tutti i casi in cui, per effetto di eccezioni e domande riconvenzionali, il tema della decisione sia ampliato. La Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello avverso ordinanza emessa a seguito di istanza proposta ai sensi della Legge Forense, artt. 29 e 30. Il ricorrente denunzia:

1) erroneita’ e contraddittorieta’ nella motivazione della sentenza e violazione della L. n. 794 del 1942, art. 28 e segg.;

2) violazione dell’art. 112 c.p.c. perche’ in appello PHI aveva rinunciato alla c.d. riconvenzionale;

3) violazione dell’art. 29 della predetta normativa in punto di condanna alle spese. Con ordinanza interlocutoria del 16.12.2009 e’ stato disposto il rinvio a nuovo ruolo, risultando l’avviso di udienza comunicato all’avv. L. in cancelleria anzicche’ in via (OMISSIS) e non essendo stata effettuata la comunicazione al controricorrente.

Osserva la Corte:

E’ pacifico che contro l’ordinanza di liquidazione di spese, onorari e diritti in favore di avvocati nei confronti dei clienti, prevista dalla L. n. 794 del 1942, art. 29 e’ ammesso solo ricorso per Cassazione ex art 111 Cost. per violazione di legge e puo’ farsi valere il vizio di motivazione solo ove questo si risolva in violazione di legge. cioe’ in caso di radicale mancanza o di mera apparenza della stessa (Cass. 18.5.2005 n. 10428).

Costituisce ius receptum il principio per il quale, in tema di onorari e diritti dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni professionali rese dal secondo al primo in un giudizio civile, come pure per quelle stragiudiziali purche’ strettamente col legate al mandato conferito per la difesa nel medesimo giudizio, quand’anche il patrono siasi avvalso dell’ordinario procedimento di ingiunzione ex artt 633 c.p.c. e segg., nelle forme previste e regolate dallo speciale procedimento L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 29 e 30 dettato in ragione della specifica esigenza di speditezza riconosciuta alle controversie in questione, alla decisione su di esso debba riconoscersi, se pure adottata nella forma della sentenza, natura sostanziale d’ordinanza che, per avere carattere decisorio, in quanto idonea ad incidere direttamente sulle situazioni giuridiche delle parti, e per essere espressamente dichiarata non impugnabile con l’appello, e’ soggetta al ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..

E’ stato, peraltro, anche ripetutamele evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte come il richiamato principio non possa trovare applicazione quando la controversia non abbia ad oggetto soltanto la semplice determinazione della misura del compenso ma si estenda altresi’ ad altri oggetti d’accertamento e di decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa; nel qual caso il procedimento ordinario attrae nella sua sfera, per ragioni di connessione, anche la materia propria del procedimento speciale e l’intero giudizio non puo’ non concludersi in primo grado se non con un provvedimento che, quand’anche adottato in forma di ordinanza, ha valore di sentenza e puo’ essere impugnato con il solo mezzo dell’appello. (Sui due principi sopra riportati “ex plurimis” Cass. (ord.) 28 maggio 2008 n. 14120, (ord.) 21 maggio 2008 n. 17689, 29 aprile 2008 – 11 giugno 2008 n. 15537, 29 marzo 2005 n. 6578. 21 aprile 2004 n. 7652, 7 agosto 2002 n. 11882, 17 maggio 2002 n. 7259, 17 ottobre 2000 n. 13790, 8 agosto 2000 n. 10426, 3 agosto 2000 n. 10190, 10 aprile 1999 n. 3504, 23 marzo 1999 n. 182 (S.U.), 18 marzo 1999 n. 2471). Nella fattispecie, il ricorso avrebbe dovuto piu’ analiticamente spiegare le ragioni della possibilita’ di proporre appello mentre le deduzioni svolte, col primo motivo, non superano l’affermazione della sentenza, pagina sei, secondo la quale, in tema di onorari di avvocato, la speciale procedura regolata dalla L. n. 794 del 1942, art. 28 e segg. non e’ applicabile quando il diritto al compenso sia contestato nell’an; e, soprattutto, pagine sei e sette, che nella fattispecie il Tribunale, a seguito della costituzione del convenuto e della domanda riconvenzionale da questi avanzata, constatato che il thema decidendum si era ampliato oltre l’oggetto dello speciale rito introdotto con la domanda attorea, ha giustamente dichiarato improcedibili le domande di ambo le parti.

Il provvedimento adottato non aveva alcun contenuto decisorio e non precludeva affatto la riproponibilita’ di tutte le domande avanzate, avendo solo deciso, in via pregiudiziale sulla loro inammissibilita’ in rapporto al rito.

Le argomentazioni del secondo motivo circa la rinuncia in appello della c.d. riconvenzionale sono irrilevanti mentre la condanna alle spese e’ conseguenza della soccombenza.

Il ricorso va, conseguentemente, respinto, posto, peraltro, che il ricorrente non dimostra l’interesse alla censura quando richiama la giurisprudenza di questa Corte circa l’improseguibilita’ e non l’inammissibilita’ della richiesta dell’istanza relativa alla procedura speciale, che avrebbe dovuto comportare, a suo dire, il mutamento del rito, dato che tale ipotesi e’ espressamente prevista dalla Corte di appello a pagina otto.

Stando a questa prospettazione, la dichiarata improcedibilita’, da parte del Tribunale di Udine, delle domande delle parti, in quella sede era in ogni caso legittima e poteva dar luogo, anzicche’ all’appello, all’instaurazione del rito ordinario.

In definitiva va rigettato il ricorso principale, con assorbimento dell’incidentale e condanna alle spese, non potendo il ricorrente dolersi della notifica del controricorso in Udine, prima dell’elezione di domicilio in Roma.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi e rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale e condanna il ricorrente principale alle spese in Euro 1200,00, di cui 200,00 per spese vive, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

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