Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13640 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31071-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.A., A.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2975/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia delle entrate col quale si disponeva la variazione di classamento relativo ad immobili siti in (OMISSIS), microzona 7 ((OMISSIS)), L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente in relazione all’insufficienza della motivazione dell’accertamento catastale;

la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate per vizio insanabile della notifica che deve intendersi come giuridicamente inesistente, posto che l’atto risulta essere inviato al contribuente a mezzo posta per mezzo di un operatore privato (Nexive s.p.a), mentre l’unico soggetto abilitato all’epoca della notifica era Poste s.p.a., dal momento che l’abrogazione – non avente efficacia retroattiva dell’attribuzione in esclusiva a quest’ultima dei servizi inerenti le notifiche degli atti giudiziari è avvenuta solo a partire dal 10 settembre 2017, mentre l’appello è stato proposto in data antecedente;

l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo mentre la parte contribuente non si costituiva; con ordinanza interlocutoria n. 34423 del 2019 questa Corte ritenuta la necessità di attendere il deposito della sentenza delle Sezioni Unite in merito alla validità della notifica degli atti tramite servizi di posta gestiti da licenziatario privato – rinviava la causa a nuovo ruolo; in prossimità dell’udienza l’Agenzia delle Entrate depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o), in quanto con il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 3, i servizi relativi agli invii raccomandati non sono più esercitati in regime di monopolio. Ritenuta la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo sollecitando la cancelleria ad una pronta trasmissione del fascicolo di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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