Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1364 del 26/01/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 1364 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso 16692-2013 proposto da:
FERRARA SILVIO (FRRSLV41P24G611 elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE ANGELICO 78, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO FERRARA, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587 in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 26/01/2015

avverso il decreto n. 1174 2013 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA del 19.11.2012, depositato il 19/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’11/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA

SAN GIORGIO.

Ric. 2013 n. 16692 sez. M2 – ud. 11-04-2014
-2-

R.g. 16692/2013
Rilevato in fatto
1. – Con ricorso depositato in data 28 marzo 2011 Silvio Ferrara si rivolse alla Corte
d’appello di Perugia lamentando la irragionevole durata di un giudizio civile
instaurato innanzi al Tribunale di Roma con il deposito del ricorso in data 17 ottobre
2005 e deciso con sentenza pubblicata il 14 dicembre 2010.

Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di curo
400,00.
La Corte di merito, valutata in tre anni la durata ragionevole del procedimento
presupposto, e, quindi, in due anni e due mesi la eccedenza, ha liquidato il danno non
patrimoniale da durata irragionevole del processo, a fronte dei 3000,00 curo richiesti
dal ricorrente, nella indicata misura di curo 400,00, avuto riguardo alla consistenza
bagatellare della posta in giuoco, consistente nel pagamento del compenso di curo
1830,00 preteso per l’attività professionale di avvocato prestata in favore della parte
convenuta.
La Corte, in considerazione dell’accoglimento solo per una parte modesta della
domanda, ha disposto la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
3. — Per la cassazione di tale decreto ricorre il Ferrara sulla base di tre motivi. Resiste
con controricorso il Ministero della Giustizia.
Considerato in diritto
1. – 11 Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione in forma semplificata.
2. — Con il primo motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 2 della
legge n. 89 del 2001, degli artt. 6, par. 1, 13, 19 e 53 della legge n. 848 del 1955, e degli
artt. 24 e 111 Cost. La quantificazione da parte della Corte di merito del danno non
patrimoniale da irragionevole durata del processo sarebbe eccessivamente ridotta
rispetto ai parametri indicati dalla Corte EDU, in assenza di alcun elemento idoneo a
giustificare una tale riduzione. Al riguardo, sarebbe stata arbitraria la qualificazione
della controversia de qua come bagatellare in presenza degli elementi segnalati dal
ricorrente, consistenti nella importanza della posta in giuoco, trattandosi di causa
1

2. — La Corte adita, con decreto depositato il 19 aprile 2013, ha condannato il

avente ad oggetto la percezione di un credito da attività professionale, di natura
alimentare.
3. — La censura è fondata.
3.1. – In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del
processo, secondo la giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29
marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi

inferiori a quelli da essa liquidati, <> siano
<>,
e purché detti importi non risultino irragionevoli (v., tra le altre, Cass., sent. n. 16086
del 2009).
Pertanto, è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei
criteri elaborati dalla CliDU, pur conservando un margine di valutazione che gli
consente di discostarsi, in misura ragionevole e motivatamente, dalle liquidazioni
effettuate da quella Corte in casi simili. Peraltro, ove non emergano elementi concreti
in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale,
l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non
indebitamente lucrativa comporta che la quantificazione del danno non patrimoniale
dev’essere, di regola, non inferiore a curo 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione
ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a curo 1000 per
quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo
indicato comporta un evidente aggravamento del danno (v., tra le altre, Cass., sent. n.
21840 del 2009).
3.2. – Un valore economico non rilevante della controversia può autorizzare il giudice
nazionale anche a scendere al di sotto di tali livelli, purchè il ristoro non sia
meramente simbolico.
Tale si presenta nella specie la liquidazione operata dalla Corte perugina, nella misura
di meno di euro 200,00 l’anno.
4. — Con il secondo motivo si deduce violazione e mancata applicazione degli artt. 91
e 92 cod.proc. civ., nonché del d.m. 8 aprile 2004, n. 127 e del Regolamento del
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concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche

Ministero della Giustizia di cui al decreto n. 140 del 2012. Sarebbe illegittima la
compensazione delle spese del giudizio disposta dalla Corte di merito in presenza di
ragioni inidonee ad escludere la soccombenza dell’Amministrazione resistente, non
essendo sufficiente, a tal fine, argomentare in merito alla liquidazione dell’indennizzo
in misura inferiore a quanto richiesto da parte ricorrente. Avrebbe, inoltre, la Corte
umbra violato l’obbligo di motivare analiticamente la decisione di non considerare o

5. — Con il terzo motivo si lamenta ancora violazione e mancata applicazione degli
artt. 91 e 92 cod.proc.civ., nonché del d.m. 8 aprile 2004, n. 127 e del Regolamento
del Ministero della Giustizia di cui al decreto n. 140 del 2012 per omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione si di un punto decisivo della controversia,
consistente nella compensazione delle spese del giudizio, sotto il profilo della
intrinseca ragionevolezza che deve presiedere alla motivazione del provvedimento
giurisdizionale nei limiti in cui ha, come inammissibile effetto, quello di far gravare
sulla parte opponente, comunque risultata vittoriosa, l’onere finanziario della
sopportazione dei costi della procedura, quantificati in termini di sole spese vive in
curo 161,17, secondo la nota spese prodotta. La soccombenza della parte resistente
ne avrebbe quanto meno giustificato la condanna al rimborso delle spese vive.
6. — I motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione che li avvince,
sono fondati.
6.1. – Ai fini della compensazione totale delle spese processuali non è sufficiente la
mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo
comunque la sostanziale soccombenza della controparte che dev’essere
adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese
(v., tra le altre, Cass., sent. n. 901 del 2012).
Nella specie, la Corte di merito avrebbe dovuto, dunque, condannare
l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio.
7. — Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto. Il decreto impugnato deve
essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può
essere decisa nel merito con la condanna del Ministero) della Giustizia al pagamento
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ridurre talune voci indicate nella nota spese prodotta dall’avvocato.

in favore del ricorrente della somma di euro 1083,00 (curo 500,00 ad anno), oltre agli
interessi legali dalla domanda al saldo. Le spese del giudizio di merito e quelle del
giudizio di legittimità, che devono essere poste a carico dell’Amministrazione
resistente, vengono liquidate come da dispositivo e vanno distratte in favore dell’avv.
Alessandro Ferrara, antistatario, per la fase di merito e in favore dell’avv. Silvio
Ferrara per la fase di legittimità.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito,
condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, della
somma di curo 1083,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
condanna altresì il Ministero al pagamento delle spese dell’intero giudizio, che
liquida, quanto al grado di merito, in curo 465, 00 per compensi, oltre ad curo 50,00
per esborsi e agli accessori di legge, da distrarre in favore dell’avv. Alessandro
Ferrara, e, quanto al giudizio di legittimità, in curo 300,00 per compensi, oltre ad curo
100,00 per esborsi, alle spese generali e agli accessori di legge, da distrarre in favore
dell’avv. Silvio Ferrara, antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta — II Civile della
Corte Suprema di Cassazione, 1’11 aprile 2014.

P.Q.M.

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