Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1364 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 22/01/2021), n.1364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12681-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, EMANUELE DE

ROSE, LELIO MARITATO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il

16/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

PONTERIO CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto n. 2129 del 16.3.2019 il Tribunale di Catania ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento SIGENCO spa proposta dall’INPS per l’insinuazione di crediti per contributi e sanzioni relativi al lavoratore Carmelo Russo;

2. il Tribunale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto prescritti i crediti vantati dall’Istituto sulla base di un duplice rilievo; ha considerato non applicabile il raddoppio dei termini di prescrizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. a) (rectius, il mantenimento del precedente termine decennale di prescrizione), in quanto non era stata prodotta in causa la denuncia presentata dal lavoratore e non era sufficiente che di tale denuncia vi fosse menzione nel verbale ispettivo; ha comunque osservato come il meccanismo di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. a), ultimo periodo, potesse esplicare effetti unicamente verso l’imprenditore in bonis e non nei confronti della curatela, in quanto soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro e a quello previdenziale;

3. nel decreto impugnato è dichiarata la prescrizione in ragione del decorso del termine quinquennale tra l’epoca delle omissioni contributive (da settembre 2010 a ottobre 2012) e l’istanza di insinuazione al passivo datata 3.4.2017; si è poi precisato che, secondo i dati appena riportati, i contributi relativi al periodo da 3.4.12 al 31.10.12, pur non essendosi prescritti, non potevano essere quantificati data la mancata produzione degli allegati richiamati nel verbale ispettivo;

4. avverso tale decreto l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria; il Fallimento SIGENCO spa non ha svolto difese;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10 e dell’art. 2697 c.c.;

7. l’INPS ha ribadito l’applicabilità del termine decennale di prescrizione sul rilievo della avvenuta produzione in giudizio (doc. 7 fascicolo di parte INPS) della denuncia presentata dal lavoratore il 26.6.2014, la cui ricezione risulta attestata dal protocollo informatico;

8. ha aggiunto che, ove anche si ritenesse applicabile il termine quinquennale di prescrizione, non potrebbe dirsi prescritta l’intera somma pretesa poichè nel giudizio era stata acquisita la data del primo accesso ispettivo (31.7.15), atto a sospendere il decorso della prescrizione, nonchè la data di notifica del primo verbale (12.8.15) valida ai fini della interruzione della prescrizione in relazione a contributi e sanzioni di cui è stata accertata la debenza con riferimento a tutti i lavoratori (fra cui R.C.); prescrizione nuovamente interrotta dal secondo verbale ispettivo riferito alla posizione di quest’ultimo dipendente; di conseguenza, avrebbero dovuto ritenersi non prescritti i contributi relativi al quinquennio antecedente al 31.7.15;

9. col secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 5, commi 9 e 10, per avere il Tribunale considerato prescritti anche i contributi relativi al periodo dal 3.4.12 al 31.10.12; difatti, pur individuando il primo atto interruttivo nell’istanza di insinuazione al passivo del 3.4.17, risulterebbero non i prescritti i crediti maturati nel quinquennio anteriore al 3.4.17;

10. occorre premettere che, secondo l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 9993 del 2016; n. 4238 del 2011), “La deduzione relativa all’applicabilità di uno specifico termine di prescrizione… integra una controeccezione in senso lato la cui rilevazione non è riservata al monopolio della parte ma può avvenire anche d’ufficio, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al “thema decidendum” previsti nell’art. 183 c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto. Laddove, invece, essa sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario a cognizione piena, è ammissibile la sua proposizione nell’ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, in cassazione, dove non integra questione nuova inammissibile”;

11. il tema della rilevabilità d’ufficio della prescrizione è, nella controversia in esame, secondario ad un’altra questione relativa alla opponibilità del meccanismo di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. a), ultimo periodo, al solo imprenditore in bonis e non alla curatela fallimentare, avendo in tal senso statuito la Corte di merito;

12. si tratta di questione su cui non risultano precedenti pronunce di questa Corte e che quindi non può essere decisa dalla Sezione sesta.

PQM

La Corte dispone la trasmissione del procedimento alla Sezione Quarta Lavoro.

Così deciso in Roma, nell’adunanza, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

 

 

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