Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1364 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 22/01/2020), n.1364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18634/2018 proposto da:

A.S.M., elettivamente domiciliato in Roma Viale

Angelico, 38, presso lo studio dell’avvocato Lanzilao Marco, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

e contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/09/2019 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da A.S.M. cittadino del Ghana, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente asilo ha narrato di aver lasciato il paese a metà del 2013, dopo elezioni presidenziali che avevano visto vincitore l’NDC.

Ha riferito di aver fatto parte dell’NPP, in qualità di organizzatore delle iniziative giovanili per la sezione locale; che il suo partito aveva preso più voti dell’NDC, nel suo quartiere scatenando la reazione della parte avversa che avrebbe provocato una guerriglia nella quale sarebbe rimasto colpito; che quindi sarebbe fuggito per mettersi in salvo. Anche se adesso governa I’NPP egli ha paura di fare rientro in Ghana, perchè teme per la sua vita.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla C.T. e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del richiedente, mentre, il Tribunale si sarebbe limitato a fare proprie, in modo del tutto acritico, le conclusioni della Commissione; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente, il Tribunale non aveva riconosciuto i presupposti, per la concessione della protezione sussidiaria, cui il ricorrente aveva diritto, in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese d’origine, (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè non erano stati esaminati dal Tribunale, al fine di tutelarli, i diritti che più interessano la sfera personale ed umana del ricorrente e che sono quelli che più rischiano di essere compromessi nel Paese di provenienza, quali il diritto alla salute e il diritto all’alimentazione o quelli che porterebbero il ricorrente sotto il “nucleo minimo” di dignità della persona.

Il primo motivo è inammissibile, per difetto di autosufficienza, in quanto, non è stato riportato in ricorso la parte delle dichiarazioni del ricorrente il cui esame sarebbe stato omesso dal Tribunale, ex art. 366 c.p.c., comma 1, cosicchè questa Corte non è in grado di vagliare la censura.

Il secondo motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, va rappresentata dal ricorrente come minaccia grave e individuale alla sua vita, sia pure in rapporto alla situazione generale del paese di origine, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 32064/18, 14006/18; in particolare, secondo Cass. n. 13858/18, il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia; in riferimento alle differenze con gli altri casi di protezione sussidiaria, v. Cass. n. 525/19).

Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato l’assenza di un conflitto armato in corso e una situazione di violenza indiscriminata che metta a rischio la vita della popolazione, così come di una sistematica violazione dei diritti umani fondamentali e non sussiste per la parte ricorrente il rischio di un danno grave alla propria incolumità in caso di rimpatrio.

Il terzo motivo è, inammissibile, in quanto, in riferimento alla protezione umanitaria, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare all’Amministrazione statale le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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