Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1364 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19573/2015 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COMITINI 3,

presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA SCARAGGI, rappresentato e

difeso dall’avvocato BIAGIO LAURI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA S.P.A., già INA Assitalia S.p.A., C.F. (OMISSIS), in

persona del Dott. D.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO

FEDELI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO PASSERO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2630/2012 del TRIBUNALE di NOLA, emessa e

depositata il 05/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. AUGUSTO TATANGELO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. F.A. ha agito in giudizio nei confronti delle Assicurazioni Generali S.p.A. (oggi Società Generali Italia S.p.A.), quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nella regione Campania, per ottenere il risarcimento dei danni che assume di avere subito, per colpa del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto, in conseguenza di un incidente stradale avvenuto in (OMISSIS).

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Nola.

La Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il suo appello, ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c..

Il F. ricorre avverso la pronunzia di primo grado, sulla base di due motivi.

Resiste la Società Generali Italia S.p.A. con controricorso.

2. Ad avviso del relatore il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

Con il primo motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. A), delle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. e della regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il secondo motivo si denunzia “nullità della sentenza gravata con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., alla regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c., ed alla L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. A) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

Il ricorrente premette che il tribunale avrebbe rigettato la sua domanda, sia per non essere stata fornita la prova della non identificabilità del veicolo investitore con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia per non essere stata fornita la prova del nesso causale tra le lesioni denunziate e la dinamica del sinistro prospettata in giudizio. Sostiene, con riguardo al primo punto, che il giudice avrebbe fatto ricadere su di lui la scarsa diligenza nel rilevare il numero di targa del veicolo investitore di fatto invece imputabile al terzo testimone del fatto, che lo aveva soccorso nell’immediatezza, senza individuare quale diversa condotta di maggiore diligenza (propria o del terzo) ne avrebbe invece consentito l’identificazione.

Con riguardo al secondo punto sostiene invece che vi fosse compatibilità tra le lesioni denunziate (e accertate dal consulente tecnico di ufficio) e la dinamica del sinistro, nonostante alcune incongruenze, che non avevano impedito allo stesso consulente tecnico di ufficio di rispondere ai quesiti formulati.

Afferma infine che le due diverse rationes decidendi poste dal tribunale a fondamento della decisione sarebbero tra loro logicamente inconciliabili (in quanto una escluderebbe e l’altra implicherebbe l’effettivo verificarsi dell’incidente).

Il ricorso appare manifestamente inammissibile, in quanto i due esposti motivi (intrinsecamente connessi) non colgono la effettiva ratio decidendi della decisione impugnata e mirano entrambi in sostanza ad ottenere una diversa valutazione delle prove.

Il tribunale non ha affatto imputato all’attore la scarsa diligenza del teste nel rilevare il numero di targa del veicolo investitore, ma ha affermato che non era stata fornita sufficiente prova del fatto che nella specie non fosse possibile l’identificazione del veicolo investitore nonostante l’uso dell’ordinaria diligenza (prova il cui onere spetta certamente alla vittima del sinistro, come riconosce lo stesso ricorrente, pur potendo essere fornita anche attraverso presunzioni).

E ha semplicemente (e del tutto correttamente) considerato irrilevanti e/o comunque insufficienti, ai fini di tale prova, le dichiarazioni del teste escusso, il quale si era limitato a dichiarare che non si era preoccupato di rilevare il numero di targa del suddetto veicolo in quanto riteneva che lo stesso non si sarebbe allontanato.

E’ evidente che nell’economia della indicata ratio decidendi non fosse poi affatto necessario specificare la condotta diligente dell’infortunato o del terzo che avrebbe consentito l’identificazione del veicolo, spettando al contrario all’attore di provare che tale identificazione non era stata possibile nonostante l’uso dell’ordinaria diligenza.

Per quanto attiene alla mancanza di prova del nesso causale tra le lesioni denunziate dall’attore e la dinamica del sinistro dallo stesso prospettata, la sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata (con il richiamo alla mancanza del referto del pronto soccorso dell’ospedale dove l’attore aveva ricevuto le prime cure, ed alla esistenza di una mera consulenza ortopedica effettuata presso tale ospedale, in cui si parlava di “una caduta accidentale dalla propria motocicletta”, e con la argomentata valutazione di incompatibilità tra le lesioni accertate dal consulente tecnico e la dinamica del sinistro prospettata nell’atto di citazione e riferita dal teste).

Il ricorrente in sostanza chiede in proposito una inammissibile nuova e diversa valutazione del materiale probatorio.

E’ infine da escludere che possa sussistere contraddizione logica nella riscontrata insufficienza sia della prova del nesso causale tra le lesioni denunziate (ed accertate) dell’attore e la dinamica prospettata del sinistro, sia della prova della impossibilità di identificare il veicolo investitore mediante l’uso dell’ordinaria diligenza.

E’ sufficiente in proposito rilevare che – diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente – il rilievo dell’assenza di prova di due diversi elementi costitutivi del diritto fatto valere in giudizio non può contenere alcuna contraddizione in ordine alle modalità di svolgimento dei fatti prospettate dall’attore, e neanche in ordine al loro effettivo verificarsi o meno.

La negazione della sussistenza della prova di un determinato fatto non implica nessuna positiva affermazione sul suo effettivo svolgimento, e tanto meno sulle modalità in cui eventualmente esso ebbe luogo.

3. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere dichiarato inammissibile”.

La relazione è stata notificata come per legge.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto della relazione.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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