Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13639 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.30/05/2017),  n. 13639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CAVALLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23106-2014 proposto da:

D.V.C. e DI.VI.MA., quali eredi di

D.V.B., e D.V.M., domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato DOMENICO MARIA ORSINI;

– ricorrenti –

contro

M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIORGIO

BAGLIVI 5 SC D/1, presso lo studio dell’avvocato FABIO BLASI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1075/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2017 dal Dott. CAVALLARI DARIO;

letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Premesso che:

– con atto di citazione notificato il 3 febbraio 2005 M.P. conveniva, davanti al Tribunale di Rieti, M. e D.V.B., rivendicando la proprietà del terreno sito in (OMISSIS), distinto in catasto al fg. (OMISSIS), part. (OMISSIS), illecitamente posseduto dai convenuti, e chiedendone il rilascio;

– si costituivano D.V.M. e C. e Di.Vi.Ma. le ultime due quali eredi di D.V.B., chiedendo il rigetto della domanda attrice e proponendo eccezione riconvenzionale di usucapione;

– il Tribunale di Rieti, con sentenza n. 321/06, rigettava la domanda attrice;

– M.P., con atto di appello notificato il 7 marzo 2007, impugnava la sentenza summenzionata.

– la Corte di Appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1075/14, accoglieva l’appello e, quindi, la domanda di rilascio del terreno;

– C., Ma. e D.V.M. hanno proposto ricorso per cassazione contro la sopraindicata sentenza, articolandolo su due motivi;

– M.P. ha resistito con controricorso; la sola resistente ha depositato una memoria scritta.

Rilevato che:

– preliminarmente, il controricorso deve ritenersi validamente notificato ai ricorrenti, poichè nel giudizio per cassazione, a seguito delle modifiche dell’art. 366 c.p.c., introdotte dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, qualora il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma ed abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria, come avvenuto nella specie, non è nulla la notificazione del controricorso presso la cancelleria della Corte di Cassazione, in quanto, mentre la menzione del suddetto indirizzo senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l’obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi ove lo stesso sia stato riportato in atti per le sole comunicazioni di cancelleria (Cass., Sez. 6 3, sentenza n. 25215 del 27 novembre 2014, Rv. 633275 – 01);

– inoltre, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza avanzata dalla resistente;

– infatti, il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione, è funzionale alla completa e regolare instaurazione del contraddittorio ed è soddisfatto laddove il contenuto dell’atto consenta di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dovere ricorrere ad altre fonti o atti, sicchè impone alla parte ricorrente di sopperire ad eventuali manchevolezze della stessa decisione nell’individuare il fatto sostanziale e soprattutto processuale (Cass., Sez. 6 3, n. 16103 del 2 agosto 2016, Rv. 641493 – 01);

– nel caso in esame, il ricorso contiene una esposizione completa dello svolgimento dei precedenti gradi di giudizio e del relativo esito, nonchè una precisa enucleazione dell’oggetto del contendere, con la conseguenza che l’eccezione summenzionata va rigettata;

– il primo motivo, con il quale C., Ma. e D.V.M. lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 1167 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe errato nell’attribuire efficacia interruttiva dell’usucapione agli atti di diffida inviati a mezzo raccomandata a.r. dalla resistente, è inammissibile, non avendo i ricorrenti colto la ratio della decisione;

– la corte territoriale non si è discostata dall’orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui i semplici atti di diffida e messa in mora non sono idonei ad interrompere il termine utile ad usucapire (Cass., Sez. 2, sentenza n. 15927 del 29 luglio 2016, Rv. 640720 – 01);

– la Corte di Appello di Roma non ha ricondotto alle missive in questione una tale efficacia, ma ha respinto l’eccezione di acquisto della proprietà a titolo originario sul presupposto della mancata prova positiva del possesso ad usucapionem dei ricorrenti;

– in particolare, il giudice del merito ha valorizzato la circostanza che la domanda di usucapione presentata in precedenza dal dante causa di C., Ma. e D.V.M. era “stata ritirata dall’albo pretorio il 16 luglio 1984 e poi rigettata dal Pretore di Cittaducale con provvedimento emesso in data 6 giugno 1988”, e il contenuto delle deposizioni dei testi escussi, i quali “nulla hanno saputo riferire in merito alle modalità in forza delle quali il D.V. si era trovato nella disponibilità del terreno”;

– il riferimento alle missive in questione contenuto nella sentenza impugnata costituisce semplicemente un elemento aggiuntivo e non essenziale della motivazione esaminato dalla corte territoriale, dopo avere accertato la mancanza di prova del possesso ad usucapionem, per desumerne “la manifestazione di volontà dei proprietari di recuperare la disponibilità del terreno” e, quindi, il perdurare negli anni dell’opposizione all’occupazione da parte del proprietario del fondo;

– il secondo motivo, con il quale i ricorrenti si dolgono dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ricondurre all’avvenuto ritiro della richiesta di usucapione del loro dante causa ed al conseguente provvedimento del Pretore di Cittaducale di rigetto in rito il valore di prova dell’assenza dell’animus del possessore è pure inammissibile;

– innanzitutto, nonostante la corte territoriale abbia ritenuto che le deposizioni dei testi sentiti non fossero idonee a provare in positivo l’esistenza del possesso ad usucapionem e che, quindi, i convenuti in primo grado non avessero dimostrato l’esistenza dei presupposti dell’usucapione, C., Ma. e D.V.M. non hanno contestato specificamente tale parte della sentenza;

– inoltre, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, stabilendo che le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere oggetto di ricorso per cassazione solo “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” e non più, come previsto dal testo precedente, “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”;

l’attuale versione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che, ai sensi del D.L. 2012, n. 83, art. 54, comma 3, trova applicazione nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ovvero dall’11 settembre 2012, è interpretata dalla giurisprudenza nel senso che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non è denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo più inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4 (Cass., Sez. 3, n. 11892 del 10 giugno 2016, Rv. 640194);

in particolare, dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), il vizio motivazionale sussiste qualora la corte di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, oppure ricorrano una “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, una “motivazione apparente”, un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, a nulla rilevando il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. 6 – 3, ordinanza n. 21257 dell’8 ottobre 2014, Rv. 632914);

i ricorrenti hanno contestato la valutazione, da parte della corte territoriale, della documentazione concernente la causa di usucapione introdotta dal dante causa dei ricorrenti, con la conseguenza che non è possibile prospettare, nella specie, l’omesso esame di un fatto o l’esistenza di una motivazione mancante od apparente.

Atteso che:

– il ricorso va respinto;

le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo;

sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6 – 3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015, Rv. 636018 – 01).

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione in favore della controricorrente, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione 2, Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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