Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13639 del 22/06/2011

Cassazione civile sez. un., 22/06/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 22/06/2011), n.13639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Primo Presidente f.f. –

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente di sezione –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PARCO EOLICO MARCO AURELIO SEVERINO S.R.L., in persona del Presidente

pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 2,

presso lo studio dell’avvocato CORBYONS GIOVANNI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARRAMA CHIARA, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.P.F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SUVERETO 301, presso lo studio dell’avvocato GALDI GUIDO, che lo

rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

1917/2009 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI;

uditi gli avvocati Chiara MARRAMA, Guido GALDI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/05/2011 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA.

La Corte:

Letti gli atti depositati;

Fatto

OSSERVA

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: D. P.F.S., proprietario di terreni agricoli con annessi fabbricati nel Comune di Tarsia, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Castrovillari la società Parco Eolico Marco Aurelio Severino S.r.l., chiedendo fossero accertate l’illegittimità e illiceità della costruzione di alcuni aerogeneratori e dell’occupazione del terreno e che, dichiarata l’inesistenza di diritti reali di godimento, la società fosse condannata al risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente. La società convenuta ha proposto istanza per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c. eccependo l’inammissibilità dell’avversa domanda e la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinano a vantaggio del T.A.R., sul rilievo che trattasi di opera di pubblica utilità realizzata in virtù di apposite V.I.A. (valutazione d’impatto ambientale) e A.U. (autorizzazione unica) di cui viene messa in discussione la legittimità.

2 – Il relatore ha proposto la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed ha depositato relazione con la quale sollecita declaratoria d’inammissibilità dei ricorso, sulla base delle argomentazioni che seguono.

3. – La S.r.l. Parco Eolico non può essere ritenuta Pubblica Amministrazione (e del resto non lo sostiene neppure) dal momento che trattasi di soggetto di diritto privato che è soltanto destinatario di un’autorizzazione ad edificandum. Tale premessa – come sopra evidenziato – non è in contestazione, poichè la ricorrente si è limitata a sostenere il carattere pubblico dell’opera in esecuzione, 4. – Le Sezioni Unite hanno già stabilito (Sez. Un. 15 aprile 2005, n. 7800) che il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile in una controversia tra privati, ancorchè il giudice adito debba vagliare aspetti di pubblico interesse, disapplicare provvedimenti amministrativi, ovvero valutarne in via meramente incidentale la legittimità, in quanto, attesa l’estraneità della pubblica amministrazione al giudizio, le questioni suddette attengono al merito e non alla giurisdizione.

Tale orientamento è stato recentemente ribadito (Sez. Un. 17 marzo 2010, n. 6409) con l’affermazione del principio che non è in alcun modo predicabile un difetto di giurisdizione del G.O., nei confronti della P.A. che in quel giudizio – nel quale la questione di giurisdizione è sollevata – non sia parte, posto che la controversia tra privati alla quale sia estranea l’Amministrazione vedrà ridotta la questione afferente il potere della stessa a questione di merito, risolubile con la relativa pronunzia e facendo il giudice uso dei poteri di disapplicare atti venuti in rilevo nella controversia.

5.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Entrambe le parti hanno presentato memorie ed hanno chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio;

6.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condivìso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte dalla S.r.l. Parco Eolico con la memoria non possono essere condivise poichè sono in contrasto con l’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite e non offrono elementi per mutarlo (art. 360 bis cod. proc. civ.);

che, in particolare, quanto al tema, trattato appunto con la memoria della società concessionaria di un pubblico servizio, è decisivo il rilievo che non sono in discussione poteri autoritattvi dell’autorità amministrativa o della concessionaria del servizio, ma si controverte in tema di comportamenti lesivi nello svolgimento di attività privata, con la conseguenza che ogni questione sulla sussistenza delle situazioni giuridiche soggettive vantate da preteso danneggiato appartiene al merito e non può formare oggetto di regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 cod. proc. civ.;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011

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