Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13638 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.30/05/2017),  n. 13638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 20289-2013 proposto da:

F.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA GIIULIANA 9, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO MORRONE

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO DI

PIETROPAOLO;

– ricorrente –

COOPERATIVA EDILIZIA VALLE VERDE SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del

liquidatore pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5270/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

F.V. propone ricorso per cassazione contro la Cooperativa Edilizia Valle Verde srl in liquidazione, che non svolge difese in questa sede, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 24.10.2012, che ha rigettato l’appello alla sentenza del Tribunale di Rieti che aveva, a sua volta, respinto la sua domanda di dichiarare l’acquisto per usucapione di un appartamento in (OMISSIS).

La Corte territoriale ha valorizzato la circostanza che il F. aveva dedotto di essersi immesso nell’appartamento a seguito di preliminare stipulato con tale B.A., qualificatosi mandatario e incaricato alle vendite della Cooperativa e che malgrado i vari tentativi non era riuscito ad ottenere il rogito in assenza di un preliminare legittimamente attribuibile alla Cooperativa per cui doveva escludersi una situazione di fatto qualificabile in termini di possesso utile all’usucapione.

Era irrilevante che di fatto il trasferimento della disponibilità dell’appartamento fosse stato effettuato da R.T., una volta portata a termine la costruzione trattandosi di adempimento del preliminare.

Il ricorrente denunzia 1) violazione dell’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost. e art. 112 c.p.c. per la mera apparenza della motivazione sul motivo di appello riportato con richiamo ai testi escussi; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 1140 e 1141 c.c. e art. 112 c.p.c. perchè è vero che nell’atto di citazione in primo grado il F. accennò ad un preliminare sottoscritto il 9.9.1981 da un certo B.A. ma intestato ad un Ro.Gi. ma nella narrativa esponeva che il B. non aveva stipulato alcun contratto e non era vero che si era immesso nell’appartamento a seguito del preliminare perchè non esisteva alcun appartamento. Con relazione ex art. 380 c.p.c. è stato proposto il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha presentato memoria, a seguito della quale si è rilevata l’opportunità del rinvio alla pubblica udienza.

Il ricorrente ha presentato ulteriore memoria in prossimità della odierna camera di consiglio chiedendo di valutare l’opportunità della trattazione in pubblica udienza. Ciò premesso si osserva:

Su quest’ultima questione va osservato che la rimessione alla pubblica udienza era avvenuta da parte della sesta sezione prima della riforma del rito in cassazione per cui ora trova applicazione la L. n. 197 del 2016, art. 1 bis e lo stesso ricorrente riconosce non sussistere la particolare rilevanza della questione.

Vanno richiamati alcuni principi consolidati già esposti nella relazione ex art. 380 c.p.c.

Per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436).

Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454), ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta.

Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).

La domanda di usucapione è stata correttamente rigettata sul presupposto che lo stesso attore aveva dedotto essersi immesso nel possesso a seguito di preliminare e che il trasferimento della disponibilità dell’appartamento era stato effettuato in adempimento del preliminare.

La mera consegna del bene dà luogo a detenzione presupponendo un “comodato”, come da decisione delle S.U. (27 marzo 2008 n. 7930).

Ciò premesso, le odierne censure tendono ad una rilettura degli atti non consentita in questa sede.

Il primo motivo, pur nel riferimento alle deposizioni riportate, non modifica il quadro probatorio delineato in sentenza peraltro rispettoso dell’interpretazione dei presupposti della domanda.

Deve escludersi la denunzia di omessa pronunzia posto che la sentenza si è pronunziata sui motivi di appello con cui si deduceva che il trasferimento del possesso era avvenuto ad opera del costruttore senza alcun riferimento al contratto preliminare intercorso col B..

Quanto al dedotto vizio di motivazione ovvero alla denunziata motivazione apparente per non avere la Corte indicato gli elementi probatori in base ai quali la cessione sarebbe avvenuta in base al preliminare, affermazione asseritamente contraddetta dalle deposizioni, le doglianze si risolvono nella censura circa la ricostruzione del fatto e la valutazione delle risultanze compiute dalla Corte di appello, la quale ha in effetti accertato che era stato il costruttore R. a consegnare l’appartamento all’attore ma ha considerato che tale consegna non poteva non essere ricollegata al preliminare intercorso tra l’attore e la Cooperativa alla quale erano stati pagati gli acconti secondo gli stati di avanzamento.

In tal modo la Corte ha ritenuto che la relazione con cosa fosse iniziata a titolo di detenzione escludendo l’esistenza di un possesso utile ad usucapionem.

Ai sensi dell’art. 360, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, è inammissibile il motivo di ricorso per l’omesso esame di elementi istruttori ove il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione.

Il nuovo testo dell’art. 360, n. 5 deve essere interpretato, alla luce dei canoni di cui all’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione con riferimento alla mancanza assoluta dei motivi, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di motivazione (Cass. 14324/15, S.U. 8053/14).

Ciò consente di rigettare anche il secondo motivo essendo irrilevante che, alla data del preliminare, non esistesse l’appartamento rispetto alla statuizione che la disponibilità dello stesso fu conseguita in adempimento del preliminare.

Appare decisiva la circostanza che la domanda non potrebbe in ogni caso essere accolta perchè dalla stessa esposizione in fatto del ricorso emerge che la convenuta Cooperativa eccepì la propria carenza di legittimazione passiva non essendo mai stata proprietaria dell’immobile e, di fronte al rigetto della domanda, in appello l’attore chiese l’accoglimento delle domande con il riconoscimento e la declaratoria dell’acquisto per usucapione, per cui appare nuovo o irrilevante il riferimento ad un possesso del R. mai evocato in giudizio ed in mancanza di alcuna deduzione sulla eccepita carenza di legittimazione della Cooperativa.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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