Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13638 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. I, 19/05/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 19/05/2021), n.13638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 20366/2020 r.g. proposto da:

C.L., (cod. fisc.), rappresentato e difeso, giusta procura

speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Alessandro

Praticò, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

Torino, Via Groscavallo n. 3;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura generale dello stato, presso i cui Uffici in Roma

Via dei Portoghesi è elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del Giudice di Pace, depositata in data

18.3.2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/3/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con l’ordinanza impugnata il Giudice di Pace ha autorizzato la proroga del trattenimento di C.L., cittadino gambiano, richiesta dal questore di Torino.

2. L’ordinanza, pubblicata il 18.3.2020, è stata impugnata da C.L. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di censura, cui il Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nullità del provvedimento di proroga del trattenimento per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto del richiedente alla partecipazione e audizione all’udienza disposta per la proroga del trattenimento.

2. Prima di esaminare il motivo di ricorso, occorre disporre rinvio a nuovo ruolo in ragione dell’opportunità di trattare la presente causa unitamente a quelle di cui ai n. rg. 20577/2020, 20420/2020 e 20417/2020 (Sesta Sezione – rel. Fidanzia), come evidenziato nella richiesta dell’Avv. Praticò del 28.1.2021.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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