Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13638 del 19/05/2021
Cassazione civile sez. I, 19/05/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 19/05/2021), n.13638
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 20366/2020 r.g. proposto da:
C.L., (cod. fisc.), rappresentato e difeso, giusta procura
speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Alessandro
Praticò, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Torino, Via Groscavallo n. 3;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso ex lege
dall’Avvocatura generale dello stato, presso i cui Uffici in Roma
Via dei Portoghesi è elettivamente domiciliata;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del Giudice di Pace, depositata in data
18.3.2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/3/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. Con l’ordinanza impugnata il Giudice di Pace ha autorizzato la proroga del trattenimento di C.L., cittadino gambiano, richiesta dal questore di Torino.
2. L’ordinanza, pubblicata il 18.3.2020, è stata impugnata da C.L. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di censura, cui il Ministero ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nullità del provvedimento di proroga del trattenimento per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto del richiedente alla partecipazione e audizione all’udienza disposta per la proroga del trattenimento.
2. Prima di esaminare il motivo di ricorso, occorre disporre rinvio a nuovo ruolo in ragione dell’opportunità di trattare la presente causa unitamente a quelle di cui ai n. rg. 20577/2020, 20420/2020 e 20417/2020 (Sesta Sezione – rel. Fidanzia), come evidenziato nella richiesta dell’Avv. Praticò del 28.1.2021.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021